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R. GAROFOLI-G.FERRARI, Manuale di diritto amministrativo,

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Anche in epoca precedente alla entrata in vigore della l. 280/2003, la questione <strong>di</strong> maggiore complessità<br />

consisteva quin<strong>di</strong> nel verificare a quali fattispecie fosse riconoscibile rilevanza meramente interna<br />

all’or<strong>di</strong>namento sportivo, come tali sottratte alla giuris<strong>di</strong>zione statuale.<br />

Decisioni <strong>di</strong>sciplinari a latere<br />

Il problema si è posto in particolare con riferimento alle decisioni <strong>di</strong>sciplinari.<br />

E’ evidente, infatti, che le sanzioni <strong>di</strong>sciplinari sportive non <strong>di</strong> rado finiscono per incidere sullo status del<br />

soggetto.<br />

In vicende concernenti l’irrogazione <strong>di</strong> sanzioni <strong>di</strong>sciplinari, il contributo maggiormente significativo<br />

offerto dalla giurisprudenza è consistito prevalentemente nel tentativo <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare i possibili parametri<br />

oggettivi <strong>di</strong> valutazione, <strong>di</strong> volta in volta riconosciuti nella rilevanza del fine, nonché nella durata e/o nella<br />

consistenza della sanzione <strong>di</strong>sciplinare, in relazione agli effetti dalla stessa prodotti sulla posizione giuri<strong>di</strong>ca<br />

soggettiva del destinatario.<br />

Si è così sostenuto che rientra nella giuris<strong>di</strong>zione del giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong> la controversia avente ad<br />

oggetto le sanzioni della sospensione da ogni attività ippica per un periodo <strong>di</strong> sei mesi, giacché, impedendo<br />

l'esercizio <strong>di</strong> un'attività economica impren<strong>di</strong>toriale, non esaurisce la sua incidenza nell'ambito strettamente<br />

sportivo, ma rifluisce nell'or<strong>di</strong>namento generale dello Stato 62.<br />

Come è noto, proprio la persistenza <strong>di</strong> tali con<strong>di</strong>zioni ha condotto a situazioni <strong>di</strong> conflitto tra gli organi <strong>di</strong><br />

giustizia sportiva e quelli <strong>di</strong> giustizia or<strong>di</strong>naria: si ricorda, in particolare, il caso della or<strong>di</strong>nanza del Tar<br />

Sicilia, Catania, n. 958/2003, con la quale il giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong> <strong>di</strong>chiarava sussistere la giuris<strong>di</strong>zione<br />

amministrativa in relazione ad una fattispecie avente ad oggetto la squalifica per una sola giornata ad un<br />

calciatore.<br />

Al <strong>di</strong> là della considerazione della specifica vicenda, la decisione del Tar Sicilia ha posto ben in evidenza la<br />

<strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare un <strong>di</strong>scrimine astratto tra atti a rilevanza meramente interna sportiva e atti<br />

incidenti su posizioni giuri<strong>di</strong>che rilevanti nell’or<strong>di</strong>namento generale: anche un provve<strong>di</strong>mento<br />

sanzionatorio <strong>di</strong> (solo apparente) scarsa incidenza (quale la squalifica per una sola giornata <strong>di</strong> un<br />

calciatore), in contesti come il calcio professionistico, può rilevarsi atto a rilevanza metasportiva, se solo si<br />

considerino le implicazioni concernenti <strong>di</strong>ritti televisivi, sponsorizzazioni e altro.<br />

I problemi interpretativi sorti dopo il d.l. 230/2003 (a latere)<br />

Nell’intento <strong>di</strong> evitare il verificarsi <strong>di</strong> ulteriori incertezze e oscillazioni, il Governo ha quin<strong>di</strong> emanato il d.l.<br />

9 agosto 2003, n. 220, recante "Disposizioni urgenti in materia <strong>di</strong> giustizia sportiva", convertito, poi, in legge con<br />

la l. 17 ottobre 2003, n. 280 e tuttora in vigore.<br />

Come rilevato, l’art. 1 <strong>di</strong>spone, al comma 2, che “i rapporti tra l'or<strong>di</strong>namento sportivo e l'or<strong>di</strong>namento<br />

della Repubblica sono regolati in base al principio <strong>di</strong> autonomia, salvi i casi <strong>di</strong> rilevanza per l'or<strong>di</strong>namento<br />

giuri<strong>di</strong>co della Repubblica <strong>di</strong> situazioni giuri<strong>di</strong>che soggettive connesse con l'or<strong>di</strong>namento sportivo".<br />

La formulazione appena riportata recepisce il già consolidato orientamento giurisprudenziale che affida il<br />

riparto al criterio della valenza meramente sportiva, o meno, della questione controversa.<br />

Il successivo art. 2, d.l. 230/2003, in<strong>di</strong>vidua invece fattispecie che, in senso generale e astratto, sono tout<br />

court sottratte alla giuris<strong>di</strong>zione del giu<strong>di</strong>ce statale, per essere riservate alla giustizia sportiva.<br />

Si tratta delle fattispecie concernenti: a) osservanza e applicazione delle norme regolamentari,<br />

organizzative e statutarie dell'or<strong>di</strong>namento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine <strong>di</strong> garantire il<br />

corretto svolgimento delle attività sportive; b) comportamenti rilevanti sul piano <strong>di</strong>sciplinare e<br />

l'irrogazione e l'applicazione delle relative sanzioni <strong>di</strong>sciplinari sportive (art. 2, comma 1).<br />

Il successivo art. 3 <strong>di</strong>spone poi che qualsiasi controversia relativa a provve<strong>di</strong>menti emanati<br />

dall'or<strong>di</strong>namento sportivo, che non sia riservata, ai sensi dell’art. 2, agli organi della giustizia sportiva, è <strong>di</strong><br />

competenza del giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong> (in particolare è introdotta una competenza esclusiva <strong>di</strong> primo<br />

grado in capo al Tar del Lazio), fermo restando l’obbligo <strong>di</strong> esperimento preventivo dei gra<strong>di</strong> <strong>di</strong> giustizia<br />

innanzi agli organi <strong>di</strong> giustizia sportiva 63.<br />

La <strong>di</strong>sposizione prevede inoltre che “in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle<br />

clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del C.O.N.I. e delle Federazioni sportive”.<br />

62<br />

Tar Emilia-Romagna, n. 178/1998.<br />

63 Ci si chiede se questo onere sia previsto a pena <strong>di</strong> improce<strong>di</strong>bilità, o <strong>di</strong> improponibilità dell’azione.<br />

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Ufficio Relazioni Esterne<br />

Tel. 393/9724784<br />

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