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R. GAROFOLI-G.FERRARI, Manuale di diritto amministrativo,

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caso in cui, con la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> inefficacia ex lege dell’atto <strong>di</strong> occupazione <strong>di</strong> urgenza e degli effetti<br />

giuri<strong>di</strong>ci da quest’ultimo spiegati, le lesioni arrecate al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> proprietà del soggetto privato potrebbero<br />

essere considerate come condotte sine titulo, perciò in toto assimilate ai «comportamenti» materiali<br />

dell’amministrazione <strong>di</strong> cui al citato art. 34;<br />

b) anche se si pervenisse alla conclusione <strong>di</strong> ritenere che il vulnus del <strong>di</strong>ritto soggettivo sia nella specie da<br />

ricondurre al pubblico potere, andrebbe stabilito se la denunciata lesione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti soggettivi possa essere<br />

conosciuta dal giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong> al quale – come sembrerebbe doversi desumere dalla sentenza n.<br />

204 del 2004 della Corte – è attribuita la giuris<strong>di</strong>zione esclusiva solo nell’ambito <strong>di</strong> controversie nelle quali<br />

restano coinvolti insieme interessi legittimi e <strong>di</strong>ritti soggettivi. Ed invero, ad avviso della Sezione<br />

remittente, a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quanto avviene, <strong>di</strong> norma, negli altri casi <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione esclusiva, la<br />

controversia in questione si contrassegna per il fatto <strong>di</strong> avere come oggetto soltanto <strong>di</strong>ritti soggettivi,<br />

risultando venuto meno ex lege (per la mancata conclusione del proce<strong>di</strong>mento e non a seguito <strong>di</strong><br />

impugnativa involgente interessi legittimi) il provve<strong>di</strong>mento degradatorio in precedenza emanato<br />

(l’occupazione <strong>di</strong> urgenza)<br />

Su entrambe le questioni interviene l’Adunanza plenaria con sentenza 30 agosto 2005, n. 4, concludendo<br />

nel senso che, anche dopo Corte cost. n. 204/2004, ricade nella giuris<strong>di</strong>zione del giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong> la<br />

controversia avente ad oggetto, al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> ogni impugnativa <strong>di</strong> atti autoritativi, la sola pretesa <strong>di</strong><br />

conseguire il risarcimento del danno sopportato dal <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> proprietà del privato, investito da un<br />

provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> occupazione d’urgenza venuto meno retroattivamente ex lege.<br />

Secondo i Giu<strong>di</strong>ci del Consiglio <strong>di</strong> Stato, infatti, la controversia in materia <strong>di</strong> occupazione acquisitiva è pur<br />

sempre riconducibile all’esplicazione del pubblico potere atteso che la vicenda dell’irreversibile<br />

trasformazione del bene è ricollegabile all’esercizio originario del pubblico potere (<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong><br />

pubblica utilità e provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> occupazione): inerisce all’esercizio del potere, pertanto, qualunque lite<br />

suscitata da lesioni del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> proprietà provocate, in area urbanistica, dalla esecuzione <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti<br />

autoritativi degradatori, venuti meno o per annullamento o (come nella specie) per sopraggiunta inefficacia<br />

ex lege.<br />

Con la stessa pronuncia la Plenaria, anticipando quanto a chiare lettere successivamente affermato da<br />

Corte cost., 13 maggio 2006, n. 191, <strong>di</strong>sattende l’impostazione (<strong>di</strong> chiara ispirazione processuale) che<br />

subor<strong>di</strong>na la giuris<strong>di</strong>zione esclusiva alla congiunta deduzione, nello stesso processo, sia <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti che <strong>di</strong><br />

interessi legittimi (situazione, quest’ultima, che si realizzerebbe, ad es., nella ipotesi <strong>di</strong> pretesa risarcitoria<br />

dedotta, in via consequenziale, dopo l’annullamento del provve<strong>di</strong>mento degradatorio e non anche quando<br />

l’atto e i suoi effetti siano venuti meno ex lege). Ad avviso della Plenaria, infatti, è assolutamente estranea<br />

alla sentenza n. 204/2004 l’affermazione secondo cui la giuris<strong>di</strong>zione esclusiva del giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong><br />

comporti, immancabilmente, l’instaurazione <strong>di</strong> una concreta controversia implicante la congiunta<br />

deduzione in causa <strong>di</strong> interessi legittimi e <strong>di</strong>ritti soggettivi (situazione che si avvera nella sola ipotesi <strong>di</strong><br />

impugnazione degli atti <strong>di</strong> esercizio del potere e dopo l’annullamento dell’atto, con pretese consequenziali<br />

rivolte a denunciare vulnera incidenti sulle legittimanti e risorte posizioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti soggettivi).<br />

E’ da ritenere, pertanto, fuori <strong>di</strong>scussione l’ingerenza del giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong> su liti che, come nel caso<br />

in esame, abbiano ad oggetto <strong>di</strong>ritti soggettivi quando la lesione <strong>di</strong> questi ultimi tragga origine, sul piano<br />

eziologico, da fattori causali riconducibili all’esplicazione del pubblico potere, pur se in un momento nel<br />

quale quest’ultimo risulta ormai mutilato della sua forza autoritativa per la sopraggiunta inefficacia <strong>di</strong>sposta<br />

dalla legge per la mancata conclusione del proce<strong>di</strong>mento.<br />

La stessa giurisprudenza amministrativa si è occupata, dopo Corte cost. n. 204/2004, del riparto <strong>di</strong><br />

giuris<strong>di</strong>zione sulle controversie risarcitorie da c.d. occupazione usurpativa.<br />

Giova considerare, al riguardo, che l’istituto ricorre in tre specifiche circostanze: a) assenza ab initio <strong>di</strong> una<br />

<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> pubblica utilità; b) annullamento giuris<strong>di</strong>zionale della <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> pubblica utilità<br />

preesistente all’occupazione; c) omissione, nella <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> pubblica utilità, dei termini iniziali e finali<br />

della procedura <strong>di</strong> esproprio, nonché <strong>di</strong> quelli <strong>di</strong> inizio e compimento dell’opera pubblica.<br />

Con riferimento all’ipotesi sub b), la stessa sentenza n. 4/2005 aveva incidentalmente chiarito che “per<br />

l’assoluta somiglianza <strong>di</strong> fattispecie, restano accomunati sia le controversie caratterizzate dall’inefficacia<br />

retroattiva ex lege che investe l’atto degradatorio applicativo del vincolo preor<strong>di</strong>nato all’esproprio, sia le<br />

ipotesi <strong>di</strong> annullamento dell’atto stesso (con proposizione in entrambi i casi – sul presupposto della<br />

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Tel. 393/9724784<br />

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… che interviene<br />

con sentenza del<br />

30 agosto 2005, n.<br />

4: la giuris<strong>di</strong>zione<br />

spetta ancora al<br />

G.A.<br />

….<br />

Occupazione<br />

usurpativa. Cons.<br />

Stato, Ad. plen., 16<br />

novembre 2005, n.<br />

9: appartiene al<br />

G.A. l’usurpativa<br />

c.d. spuria

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