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R. GAROFOLI-G.FERRARI, Manuale di diritto amministrativo,

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3.1.1. Una fattispecie problematica: l’e<strong>di</strong>lizia residenziale pubblica.<br />

Di non agevole collocazione sotto il profilo della giuris<strong>di</strong>zione è la materia dell’e<strong>di</strong>lizia residenziale pubblica.<br />

Da un lato, infatti, l’e<strong>di</strong>lizia residenziale pubblica rientra nella materia e<strong>di</strong>lizia almeno dal punto <strong>di</strong> vista dell’attività esecutiva<br />

dell’abitazione che poi dovrà essere assegnata; dall’altro, essa è riportabile alla nozione <strong>di</strong> pubblico servizio, trattandosi <strong>di</strong><br />

un’attività che ha il fine <strong>di</strong> agevolare, rispetto alla <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> alloggi, le persone meno abbienti, con uno scopo che è<br />

inevitabilmente <strong>di</strong> “preminente interesse generale” e pubblico, data la socialità del fine stesso e data la necessità <strong>di</strong> attuare i<br />

<strong>di</strong>sposti costituzionali dell’art. 3, comma 2, e 42, comma 2, Cost.<br />

Il problema del riparto si è posto in giurisprudenza per le controversie aventi ad oggetto l’assegnazione degli alloggi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia<br />

residenziale pubblica o l’impugnazione dei provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> decadenza dall’assegnazione medesima.<br />

Giova sud<strong>di</strong>videre la trattazione <strong>di</strong>stinguendo tre fasi evolutive: la prima precedente all’entrata in vigore dell’art. 33, d. lgs. n.<br />

80/1998, la seconda successiva al varo della suddetta normativa, la terza, infine, destinata a prendere avvio all’indomani della<br />

pronuncia della Corte costituzionale n. 204/2004.<br />

A. Prima fase. Il riparto prima del d.lgs. n. 80 del 1998. a latere<br />

Prima dell’entrata in vigore degli artt. 33 e 34 d.lgs. n. 80 del 1998, si riteneva per lo più che occorresse <strong>di</strong>stinguere tra una prima<br />

fase <strong>di</strong> carattere pubblicistico destinata a concludersi con l’emanazione del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> assegnazione dell’alloggio, nella<br />

quale venivano in rilievo interessi legittimi e che, pertanto, era devoluta al giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong>; e una seconda fase, <strong>di</strong> natura<br />

privatistica, in cui l’amministrazione non agisce più iure imperii, ma pone in essere una rapporto negoziale regolato dal <strong>di</strong>ritto<br />

privato con un soggetto privato, preciso ed in<strong>di</strong>viduato: rapporto la cui cognizione si riteneva devoluta al giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario.<br />

Il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> assegnazione dell’alloggio fungeva, quin<strong>di</strong>, da spartiacque ai fini del riparto della giuris<strong>di</strong>zione: prima <strong>di</strong> esso<br />

la giuris<strong>di</strong>zione era del G.A.; successivamente, istaurandosi tra la p.a. e il privato assegnatario un rapporto interamente regolato dal<br />

<strong>di</strong>ritto privato, la giuris<strong>di</strong>zione era del G.O.<br />

Più specificamente, fino alla riforma del 1998, si riteneva che rientrassero nella giuris<strong>di</strong>zione amministrativa le questioni<br />

riguardanti i provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> assegnazione od altri interventi (ad esempio, annullamento d’ufficio) assunti nell’esercizio dei poteri<br />

<strong>di</strong>screzionali dell’ente pubblico assegnante.<br />

Si riteneva, al contrario che non vi rientrassero le vicende aventi per oggetto l’esercizio <strong>di</strong> poteri speciali <strong>di</strong> risoluzione e recesso,<br />

incidente sul rapporto <strong>di</strong> locazione che insorge in esito all’assegnazione; poteri il cui esercizio è collegato alla valutazione <strong>di</strong><br />

elementi obiettivi (<strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> altro alloggio; allontanamento dall’immobile.<br />

B. Seconda fase. Entra in vigore il d.lgs. n. 80 del 1998. a latere<br />

Dopo l’entrata in vigore degli artt. 33 e 34 d.lgs.n. 80 del 1998 ci si è chiesti se questo criterio <strong>di</strong> riparto, basato sulla <strong>di</strong>stinzione tra<br />

una prima fase anteriore al provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> assegnazione, pubblicistica, ed una seconda fase, successiva all’assegnazione,<br />

privatistica, potesse ancora essere utilizzato o, al contrario, se vi fossero ormai i presupposti per ampliare l’ambito della<br />

giuris<strong>di</strong>zione amministrativa, riconducendo anche le controversie prima conosciute dal G.O. nell’alveo della nuova giuris<strong>di</strong>zione<br />

esclusiva.<br />

Soluzione, quest’ultima, accolta dalla prevalente giurisprudenza propensa ad optare, quin<strong>di</strong>, per la giuris<strong>di</strong>zione amministrativa<br />

anche per le controversie che riguardano momenti successivi all’assegnazione.<br />

3. Interviene Corte cost. n. 204/2004: al G.O. il contenzioso riguardante la fase esecutiva. A latere<br />

Intervenuta la Corte cost. n. 204/2004, che ha circoscritto la giuris<strong>di</strong>zione esclusiva del G. A. al solo contenzioso nel quale è in<br />

contestazione l’esercizio del potere, la Corte <strong>di</strong> Cassazione è dovuta ritornare sul tema.<br />

Con or<strong>di</strong>nanza 23 <strong>di</strong>cembre 2004, n. 23830, infatti, le Sezioni unite, hanno sostenuto che “in base alla <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> cui all'art. 33 del<br />

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205, come risulta a seguito della sentenza <strong>di</strong> illegittimità<br />

costituzionale parziale n. 204 del 2004 della Corte costituzionale, nella materia dell'e<strong>di</strong>lizia residenziale pubblica - senz'altro ricompresa, per la finalità<br />

sociale che la connota, in quella dei servizi pubblici - la giuris<strong>di</strong>zione del giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong> non è configurabile nella fase successiva al provve<strong>di</strong>mento<br />

<strong>di</strong> assegnazione, giacchè detta fase è segnata dall'operare della P.A., non quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell'ambito <strong>di</strong> un rapporto<br />

privatistico <strong>di</strong> locazione, tenuto conto che i provve<strong>di</strong>menti adottati, variamente definiti <strong>di</strong> revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione <strong>di</strong><br />

una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come atti <strong>di</strong> valutazione del rispetto da parte dell'assegnatario <strong>di</strong> obblighi<br />

assunti al momento della stipula del contratto, ovvero si sostanziano in atti <strong>di</strong> accertamento del <strong>di</strong>ritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei<br />

requisiti richiesti dalla legge. Rientra pertanto nella giuris<strong>di</strong>zione del giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario la cognizione della controversia avente ad oggetto la legittimità o<br />

meno della pretesa del figlio dell'assegnatario, che prospetti <strong>di</strong> avere i requisiti <strong>di</strong> legge - tra cui quello della convivenza - per il subingresso nel rapporto, <strong>di</strong><br />

subentrare al genitore deceduto nell'assegnazione dell'alloggio <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia residenziale pubblica”.<br />

Al G.O. l’impugnativa della delibera <strong>di</strong> esclusione dalla cooperativa e<strong>di</strong>lizia. A latere<br />

Ancor più <strong>di</strong> recente sono intervenute sul tema le Sezioni unite <strong>di</strong> Cassazione che, con sentenza 24 maggio 2006 n. 12215, hanno<br />

chiarito che nel campo della e<strong>di</strong>lizia residenziale pubblica e segnatamente, in quello dell’assegnazione degli alloggi economici e<br />

popolari, va <strong>di</strong>stinta nettamente la fase <strong>di</strong> natura pubblicistica - caratterizzata dall'esercizio <strong>di</strong> poteri finalizzati al perseguimento <strong>di</strong><br />

interessi pubblici, e, corrispondentemente, da posizioni <strong>di</strong> interesse legittimo del privato - da quella <strong>di</strong> natura privatistica - nella<br />

quale la posizione dell'assegnatario assume natura <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto soggettivo, in forza della <strong>di</strong>retta rilevanza della regolamentazione del<br />

rapporto tra ente ed assegnatario; sono pertanto da attribuire alla giuris<strong>di</strong>zione del giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong> le controversie attinenti<br />

a pretesi vizi <strong>di</strong> legittimità dei provve<strong>di</strong>menti emessi nella prima fase; mentre sono riconducibili alla giuris<strong>di</strong>zione del giu<strong>di</strong>ce<br />

or<strong>di</strong>nario le controversie in cui siano in <strong>di</strong>scussione cause sopravvenute <strong>di</strong> estinzione o <strong>di</strong> risoluzione del rapporto. Rientra,<br />

pertanto, nella giuris<strong>di</strong>zione dell’A.G.O. una controversia proposta da un socio <strong>di</strong> una cooperativa e<strong>di</strong>lizia avverso la delibera del<br />

consiglio <strong>di</strong> amministrazione con la quale è stato escluso dalla cooperativa stessa; in tal caso, infatti, la controversia non inerisce<br />

alla fase pubblicistica, ma attiene alle vicende del rapporto sorto per effetto del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> assegnazione, e tende a far<br />

valere, attraverso la contestazione della delibera <strong>di</strong> esclusione, la titolarità del <strong>di</strong>ritto soggettivo del socio alla conservazione del<br />

go<strong>di</strong>mento dell'immobile.<br />

www.nel<strong>di</strong>ritto.it<br />

Ufficio Relazioni Esterne<br />

Tel. 393/9724784<br />

info@nel<strong>di</strong>ritto.it<br />

www.nel<strong>di</strong>rittoe<strong>di</strong>tore.it

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