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R. GAROFOLI-G.FERRARI, Manuale di diritto amministrativo,

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Più in generale, a sostegno <strong>di</strong> un’auspicata svolta giurisprudenziale, si è rimarcata la unitarietà del<br />

complessivo sistema giuris<strong>di</strong>zionale, nel quale unica è la funzione, ancorché affidata a giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong>stinti e con<br />

<strong>di</strong>stinte competenze.<br />

2. Interviene Cass. Sez. un., 22 febbraio 2007, n. 4109.<br />

Al <strong>di</strong>battito dottrinale in corso non è rimasta insensibile Cass. Sez. un., n. 4109/2007, secondo cui è<br />

consentito concludere per l’immanenza nell'or<strong>di</strong>namento processuale del principio della translatio iu<strong>di</strong>cii dal<br />

giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario al giu<strong>di</strong>ce speciale, e viceversa, in caso <strong>di</strong> pronuncia sulla giuris<strong>di</strong>zione: tanto sulla scorta<br />

<strong>di</strong> una lettura costituzionalmente orientata della <strong>di</strong>sciplina vigente.<br />

Nel dettaglio, nel caso esaminato dalle sezioni unite una società concessionaria della gestione <strong>di</strong> un<br />

impianto sportivo, <strong>di</strong> proprietà comunale, aveva convenuto in giu<strong>di</strong>zio innanzi al TAR il Comune per<br />

sentirlo condannare al rimborso delle spese sostenute per la manutenzione straor<strong>di</strong>naria dell'impianto<br />

medesimo, oltre al risarcimento del danno e alla rimozione <strong>di</strong> un'insegna. Il TAR accoglie il ricorso<br />

limitatamente alla domanda <strong>di</strong> rimborso delle spese. Il Consiglio <strong>di</strong> Stato, a<strong>di</strong>to dal Comune soccombente,<br />

rileva il <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione, ritenendo che la controversia, in quanto afferente all'adempimento <strong>di</strong><br />

un'obbligazione pecuniaria, rientri nella giuris<strong>di</strong>zione del giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario. La società concessionaria<br />

propone ricorso per cassazione.<br />

Ad avviso delle Sezioni unite sia nel caso <strong>di</strong> ricorso or<strong>di</strong>nario ex art. 360, n. 1, c.p.c. sia nel caso <strong>di</strong><br />

regolamento preventivo <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione proponibile innanzi al giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario, ma anche innanzi al<br />

giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong>, contabile o tributario, opera la translatio iu<strong>di</strong>cii. Il processo, iniziato erroneamente<br />

davanti ad un giu<strong>di</strong>ce che non ha la giuris<strong>di</strong>zione in<strong>di</strong>cata, continua davanti al giu<strong>di</strong>ce effettivamente<br />

dotato <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione, onde dar luogo ad una pronuncia <strong>di</strong> merito che concluda la controversia<br />

processuale.<br />

La trasmigrabilità della causa dal giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario al giu<strong>di</strong>ce speciale, e viceversa, non richiede<br />

necessariamente la pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione, ma è resa possibile anche<br />

nel caso <strong>di</strong> sentenza del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito, che abbia declinato la giuris<strong>di</strong>zione.<br />

Con una pronuncia innovativa, che si pone in aperto contrasto con lo ius receptum della giurisprudenza <strong>di</strong><br />

legittimità, le Sezioni Unite della Suprema Corte ammettono quin<strong>di</strong> l'operatività del principio della<br />

translatio iu<strong>di</strong>cii dal giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario al giu<strong>di</strong>ce speciale, e viceversa, in presenza <strong>di</strong> una pronuncia sulla<br />

giuris<strong>di</strong>zione.<br />

L'operatività della translatio iu<strong>di</strong>cii è quin<strong>di</strong> affermata dal Collegio sia nel caso del ricorso or<strong>di</strong>nario per<br />

cassazione per motivi <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione (art. 360, n. 1, c.p.c.), esteso dalla previsione <strong>di</strong> cui all'art. 111 Cost.<br />

anche alle decisioni del Consiglio <strong>di</strong> Stato e della Corte dei Conti, sia nel caso del regolamento preventivo<br />

<strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione proponibile non solo innanzi al giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario, ma anche innanzi a quello<br />

<strong>amministrativo</strong>, contabile e tributario.<br />

L'affermazione <strong>di</strong> tale regola consente, pertanto, al processo, iniziato innanzi ad un giu<strong>di</strong>ce sfornito della<br />

relativa giuris<strong>di</strong>zione, <strong>di</strong> continuare davanti al giu<strong>di</strong>ce dotato della giuris<strong>di</strong>zione, e <strong>di</strong> giungere, così, ad una<br />

pronuncia <strong>di</strong> merito, conclusiva della vicenda processuale, in sintonia con i principi del giusto processo <strong>di</strong><br />

cui all'art. 111 Cost.<br />

Gli argomenti valorizzati dalle Sez. un. A. L’art. 382 c.p.c. (a latere)<br />

L'iter logico-giuri<strong>di</strong>co seguito dal Collegio per dare citta<strong>di</strong>nanza al principio della translatio iu<strong>di</strong>cii anche in<br />

materia <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione si snoda attraverso una lettura costituzionalmente orientata delle <strong>di</strong>sposizioni<br />

processuali, fra le quali, in particolare, il combinato <strong>di</strong>sposto <strong>di</strong> cui al comma primo e terzo dell'art. 382<br />

c.p.c. 83, da cui il Collegio desume che solo l'improponibilità assoluta della domanda innanzi al giu<strong>di</strong>ce<br />

or<strong>di</strong>nario e al giu<strong>di</strong>ce speciale porta ad una pronuncia <strong>di</strong> cassazione senza rinvio; nelle altre ipotesi, la corte<br />

<strong>di</strong> cassazione è viceversa tenuta ad in<strong>di</strong>care il giu<strong>di</strong>ce innanzi al quale la causa debba essere riassunta.<br />

Nel dettaglio, la norma <strong>di</strong>spone, al primo comma, che le Sezioni unite statuiscono sulla giuris<strong>di</strong>zione<br />

determinando “quando occorre” il giu<strong>di</strong>ce competente; <strong>di</strong>spone, al terzo comma, che si ha cassazione<br />

83 “1. La Corte, quando decide una questione <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione, statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giu<strong>di</strong>ce<br />

competente. 2. Quando cassa per violazione delle norme sulla competenza, statuisce su questa. 3. Se riconosce che il giu<strong>di</strong>ce del<br />

quale si impugna il provve<strong>di</strong>mento e ogni altro giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>fettano <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione, cassa senza rinvio. Egualmente provvede in<br />

ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito”.<br />

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Ufficio Relazioni Esterne<br />

Tel. 393/9724784<br />

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