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R. GAROFOLI-G.FERRARI, Manuale di diritto amministrativo,

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sentenza della Corte Cost. n. 204/2004 esteso la pronuncia <strong>di</strong> incostituzionalità anche all’art. 53 del D.P.R.<br />

n. 327/2001, quest'ultima norma deve ritenersi pienamente vigente 16.<br />

Con sentenza della Corte costituzionale 13 maggio 2006, n. 191 è stata <strong>di</strong>chiarata l'illegittimità<br />

costituzionale dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle<br />

<strong>di</strong>sposizioni legislative in materia <strong>di</strong> espropriazione per pubblica utilità – Testo B), trasfuso nell'art. 53,<br />

comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle<br />

<strong>di</strong>sposizioni legislative e regolamentari in materia <strong>di</strong> espropriazione per pubblica utilità – Testo A), nella<br />

parte in cui, devolvendo alla giuris<strong>di</strong>zione esclusiva del giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong> le controversie relative a «i<br />

comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati», non esclude i<br />

comportamenti non riconducibili, nemmeno me<strong>di</strong>atamente, all'esercizio <strong>di</strong> un pubblico potere.<br />

Anche per Corte cost. n. 191/2006, quin<strong>di</strong>, rientrano nella giuris<strong>di</strong>zione del giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong> le<br />

controversie risarcitorie aventi ad oggetto i danni da occupazione appropriativa, ma anche quelle<br />

concernenti i pregiu<strong>di</strong>zi da c.d. occupazione usurpativa spuria.<br />

Sul tema è intervenuta quin<strong>di</strong> Cass., sez un., 13 giugno 2006, nn. 13659 e 13660, provando a fare chiarezza su<br />

alcuni tra i più tormentati profili <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione: le sentenze n. 13659 e 13660, infatti, mettono mano ad<br />

un vero e proprio “decalogo della giuris<strong>di</strong>zione” attraverso una rassegna incentrata dapprima sui criteri <strong>di</strong><br />

riparto dello jus <strong>di</strong>cere tra g.a. e g.o e, successivamente, su alcuni esempi chiarificatori che forniscono<br />

all’interprete un vali<strong>di</strong>ssimo strumento-guida nella ricerca del giu<strong>di</strong>ce perduto tra leggi, sentenze e note <strong>di</strong><br />

dottrina.<br />

Nel settore delle occupazioni illegittime, la Cassazione riconduce senza dubbio alla giuris<strong>di</strong>zione or<strong>di</strong>naria<br />

le forme <strong>di</strong> occupazione "usurpativa", caratterizzate dal fatto che la trasformazione irreversibile del fondo<br />

si produce in una situazione in cui una <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> pubblica utilità manca affatto.<br />

Chiarisce, inoltre, la Suprema Corte che nel caso <strong>di</strong> inutile decorso dei termini finali fissati nella<br />

<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> p.u. per il compimento dell'espropriazione e dei lavori senza che sia intervenuto il decreto<br />

traslativo non rileva più che il potere espropriativo fosse in origine attribuito all'Amministrazione, in<br />

quanto è decisivo che tale attribuzione, circoscritta nel tempo <strong>di</strong>rettamente dal legislatore, fosse già venuta<br />

meno all'epoca dell'utilizzazione della proprietà privata 17.<br />

In tale variegato panorama giurisprudenziale, interviene l’Adunanza plenaria con la pronuncia del 30 luglio<br />

2007, n. 9, assumendo una posizione <strong>di</strong>chiaratamente contrastante con l’in<strong>di</strong>rizzo delle Sezioni unite <strong>di</strong><br />

Cassazione laddove ritengono la giuris<strong>di</strong>zione del g.o. in relazione a controversie espropriative<br />

caratterizzate dalla omessa pronuncia del decreto <strong>di</strong> esproprio o ( secondo l’ipotesi più frequente) dalla sua<br />

adozione dopo la scadenza dei termini comminati dalla <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> P.U.<br />

Ad avviso del supremo Consesso della Giustizia amministrativa, almeno nei proce<strong>di</strong>menti non governati<br />

ratione temporis dalle norme sostanziali del T.U., la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> pubblica utilità è l’atto autoritativo che<br />

fa emergere il potere pubblicistico in rapporto al bene privato e costituisce al tempo stesso origine<br />

funzionale della successiva attività, giuri<strong>di</strong>ca e materiale, <strong>di</strong> utilizzazione dello stesso per scopi pubblici<br />

previamente in<strong>di</strong>viduati.<br />

In questo quadro, la mancata adozione del provve<strong>di</strong>mento traslativo entro il prescritto termine non<br />

sembra poter dequotare la valenza giuri<strong>di</strong>ca <strong>di</strong> un’attività appunto espletata nel corso e in virtù <strong>di</strong> un<br />

proce<strong>di</strong>mento che la <strong>di</strong>chiarazione ha ab origine funzionalizzato a scopi specifici e concreti <strong>di</strong> pubblica<br />

natura o utilità.<br />

“La omessa conclusione del proce<strong>di</strong>mento me<strong>di</strong>ante tempestiva pronuncia del decreto <strong>di</strong> esproprio,<br />

impedendo la formalizzazione dell’acquisizione al patrimonio pubblico del bene realizzato, connota la<br />

precedente attività <strong>di</strong>spiegata dall’Amministrazione in termini materiali o comportamentali: ma, pur<br />

privato del suo naturale sbocco costitutivo e quin<strong>di</strong> illegittimo, questo comportamento <strong>di</strong><br />

impossessamento e irreversibile mo<strong>di</strong>fica del bene altrui resta pur sempre, nel senso ora detto,<br />

riconducibile all’esercizio del pubblico potere. La fattispecie ora all’esame presenta dunque evidenti punti<br />

<strong>di</strong> contatto con quella che si determina a seguito dell’annullamento in s.g. della <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> pubblica<br />

utilità, in quanto in entrambi i casi gli effetti retroattivi naturalmente conseguenti alla pronuncia<br />

demolitoria o quelli derivanti dalla mancata conclusione del proce<strong>di</strong>mento non sembrano poter travolgere<br />

16 In termini, T.a.r. Calabria, Reggio Calabria, 1 agosto 2005 n. 1302.<br />

17 In termini, Cass., sez. un., n. 2688 del 2007.<br />

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Ufficio Relazioni Esterne<br />

Tel. 393/9724784<br />

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Interviene Cass.,<br />

sez un., 13 giugno<br />

2006, nn. 13659 e<br />

13660<br />

Cons. Stato, Ad.<br />

Plen. 30 luglio<br />

2007, n. 9

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