R. GAROFOLI-G.FERRARI, Manuale di diritto amministrativo,
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Con l’aggiu<strong>di</strong>cazione, dunque, l’amministrazione si limita a selezionare l’impresa con la quale stipulerà, in seguito, il contratto<br />
d’appalto, senza manifestare ancora alcuna volontà negoziale.<br />
B) Natura mista<br />
Si tratta dell’orientamento più recente, che ascrive all’aggiu<strong>di</strong>cazione una duplice natura, sia provve<strong>di</strong>mentale che negoziale,<br />
quale espressione della altrettanto doppia natura attribuita alla procedura ad evidenza pubblica:<br />
- natura pubblicistica: la PA agisce nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica in qualità <strong>di</strong> autorità ed è tenuta a<br />
rispettare le regole dell’evidenza pubblica al fine <strong>di</strong> assicurare il perseguimento dell’interesse pubblico;<br />
- natura negoziale: la PA agisce, nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica, in qualità <strong>di</strong> contraente e soggiace alle<br />
regole <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto comune, <strong>di</strong> cui agli artt. 1337 e ss. c.c. Qualificazione del bando in termini <strong>di</strong> invito ad offrire, della<br />
proposta dei partecipanti in termini <strong>di</strong> offerta negoziale e della aggiu<strong>di</strong>cazione in termini <strong>di</strong> accettazione dell’offerta.<br />
Ne deriva che l’aggiu<strong>di</strong>cazione è da qualificare tanto in termini <strong>di</strong> atto <strong>amministrativo</strong>, con il quale la PA definisce in via<br />
autoritativa la procedura selettiva e in<strong>di</strong>vidua la persona dell’altro contraente (natura pubblicistica), quanto sub specie <strong>di</strong> atto<br />
negoziale, espressivo della volontà della PA <strong>di</strong> ad<strong>di</strong>venire alla stipula del contratto. In particolare, si ritiene che con<br />
l’aggiu<strong>di</strong>cazione la PA non si limita ad in<strong>di</strong>viduare il migliore contraente, bensì manifesta già il suo consenso negoziale; il<br />
contratto, successivamente stipulato, assume così natura soltanto ricognitoria del consenso già prestato a conclusione della<br />
procedura <strong>di</strong> evidenza pubblica.<br />
Tuttavia, il predetto orientamento, volto a riconoscere natura provve<strong>di</strong>mentale - negoziale all’aggiu<strong>di</strong>cazione, pare<br />
sconfessato dall’art. 11, co. 7, Co<strong>di</strong>ce dei Contratti Pubblici, che esclude l’equivalenza dell’aggiu<strong>di</strong>cazione<br />
all’accettazione dell’offerta, nel senso <strong>di</strong> inidoneità dell’aggiu<strong>di</strong>cazione ad instaurare un rapporto negoziale con<br />
l’aggiu<strong>di</strong>catario e <strong>di</strong> inconfigurabilità, in capo a quest’ultimo, <strong>di</strong> una posizione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto soggettivo. L’aggiu<strong>di</strong>cazione è<br />
qualificata alla stregua <strong>di</strong> atto <strong>amministrativo</strong> ampliativo della sfera giuri<strong>di</strong>ca dell’aggiu<strong>di</strong>catario, il quale <strong>di</strong>viene titolare <strong>di</strong><br />
un interesse legittimo pretensivo alla stipula del contratto.<br />
A tale esito è <strong>di</strong> recente pervenuto il Cons. Stato, sez. II, parere 27 marzo 2007, che, nell’escludere la imme<strong>di</strong>ata rilevanza,<br />
ai fini della definizione della procedura <strong>di</strong> evidenza, della normativa entrata in vigore dopo l’aggiu<strong>di</strong>cazione, ma prima della<br />
stipula del contratto, ha richiamato la delicata, e da sempre <strong>di</strong>battuta, questione relativa alla natura dell’atto <strong>di</strong> aggiu<strong>di</strong>cazione:<br />
“questione sulla quale, come è noto, da sempre si contrappongono tesi <strong>di</strong>vergenti, <strong>di</strong>rette a sostenere rispettivamente la<br />
natura provve<strong>di</strong>mentale (come ritenuto da Cons. Giust. Amm., 20 luglio 1999, n. 365; Cons. Stato, sez. V, 25 maggio 1998,<br />
n. 677; Tar Sicilia, Catania, 10 settembre 1996, n. 1603) ovvero anche negoziale dell’aggiu<strong>di</strong>cazione (come ritenuto da Cons.<br />
Stato, sez. IV, 7 settembre 2000, n. 4722; VI, 14 gennaio 2000, n. 244; sez. V, 19 maggio 1998, n. 633; Cons. Stato, sez. IV,<br />
21 maggio 2004, n. 3355; Cons. Giust. Amm, 8 marzo 2005, n. 104).<br />
Ed invero, anche aderendo alla prima delle due in<strong>di</strong>cate impostazioni (cui per vero pare dare supporto l’art. 11, comma 7, D.<br />
Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, laddove prevede che “l’aggiu<strong>di</strong>cazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta”),<br />
l’aggiu<strong>di</strong>cazione resta pur sempre l’atto con cui si definisce la procedura pubblicistica <strong>di</strong> selezione del contraente, ancorché<br />
non ancora idoneo ad instaurare il rapporto contrattuale”.<br />
3. Conseguenze dell’annullamento dell’aggiu<strong>di</strong>cazione sulla sorte del contratto: qualificazioni sostanziali e<br />
implicazioni processuali.<br />
Si tratta <strong>di</strong> un aspetto ampiamente <strong>di</strong>battuto, atteso il coinvolgimento <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenti interessi, non sempre agevolmente<br />
conciliabili. Da un lato, quello alla stabilità e certezza dei rapporti contrattuali <strong>di</strong> cui è parte la P.A.; dall’altro, quello del<br />
privato, che abbia vittoriosamente proposto ricorso avverso gli atti <strong>di</strong> gara, ad ottenere una tutela non formale, ma effettiva e<br />
sostanziale, comprensiva della possibilità <strong>di</strong> ottenere l’autentico bene della vita anelato, costituito dal subingresso nel<br />
rapporto contrattuale instaurato con l’aggiu<strong>di</strong>catario illegittimo; infine, quello, <strong>di</strong> cui è portatore lo stesso aggiu<strong>di</strong>catario<br />
illegittimo, spesso vittima <strong>di</strong> illegittimità verificatesi nel corso della procedura <strong>di</strong> evidenza pubblica, a lui non imputabili,<br />
addebitabili, per contro, alla sola stazione appaltante.<br />
Ciò posto, occorre rilevare che l’in<strong>di</strong>viduazione delle conseguenze dell’annullamento dell’aggiu<strong>di</strong>cazione sulla sorte del<br />
contratto è strettamente correlata alla definizione delle finalità della procedura ad evidenza pubblica (supra punto 1.2.), <strong>di</strong> cui<br />
l’aggiu<strong>di</strong>cazione è elemento costitutivo, ed alla definizione della natura giuri<strong>di</strong>ca dell’aggiu<strong>di</strong>cazione (supra punto 2).<br />
A ciò si aggiunga che dalle <strong>di</strong>fferenti opzioni interpretative, prospettate sul piano sostanziale, possono <strong>di</strong>scendere <strong>di</strong>verse<br />
implicazioni sul piano processuale, tra cui quelle relative alla giuris<strong>di</strong>zione (sul punto, tuttavia, Cass. Sez. un., 28 <strong>di</strong>cembre<br />
2007, n. 27169, conclude comunque per la giuris<strong>di</strong>zione del giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario) ed alla legittimazione ad agire in giu<strong>di</strong>zio.<br />
Diverse le posizioni a confronto:<br />
A) Impostazione tra<strong>di</strong>zionale.<br />
Muove dall’impostazione più risalente (punto 1.2.1.) che ritiene la <strong>di</strong>sciplina delle procedure ad evidenza volta alla tutela<br />
esclusiva dell’interesse della PA. Il proce<strong>di</strong>mento si pine, in questa prospettiva, quale fase <strong>di</strong> formazione della volontà<br />
della PA o <strong>di</strong> integrazione della capacità della PA; le violazioni della normativa dell’evidenza pubblica rilevano quin<strong>di</strong> in<br />
termini <strong>di</strong> vizi della volontà (art. 1427 c.c.) o <strong>di</strong> <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> capacità della PA (art. 1425 c.c.). Di conseguenza, lo stesso<br />
annullamento dell’aggiu<strong>di</strong>cazione si presenta quale vizio inficiante la volontà o la capacità della PA ovvero come motivo <strong>di</strong><br />
annullabilità del contratto (Cass. civ., n. 14901/2000). Tale tesi è stata sostenuta, per lungo tempo, dalla giurisprudenza della<br />
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