R. GAROFOLI-G.FERRARI, Manuale di diritto amministrativo,
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La trasmigrabilità del processo è strumento necessario, ma non sufficiente perché il giu<strong>di</strong>ce ad quem possa<br />
giu<strong>di</strong>care della domanda <strong>di</strong>nanzi a lui riassunta come se essa fosse stata proposta davanti a lui nel<br />
momento in cui lo fu al giu<strong>di</strong>ce privo <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione.<br />
L’incomunicabilità tra giu<strong>di</strong>ci appartenenti ad or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong>versi è incostituzionale (a latere)<br />
Escluso, quin<strong>di</strong>, che il problema della translatio e della conservazione degli effetti possa essere risolto sulla<br />
base <strong>di</strong> un’interpretazione del sistema, la Corte costituzionale passa ad esaminare la coerenza<br />
costituzionale dell’art. 30 della legge T.a.r., assuntamente ispirato al “principio per cui la declinatoria della<br />
giuris<strong>di</strong>zione comporta l’esigenza <strong>di</strong> instaurare ex novo il giu<strong>di</strong>zio senza che gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla<br />
domanda originariamente proposta si conservino nel nuovo giu<strong>di</strong>zio”: principio che esprime quello della<br />
“incomunicabilità dei giu<strong>di</strong>ci appartenenti a or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong>versi”.<br />
Orbene, proprio questo principio <strong>di</strong> incomunicabilità tra giu<strong>di</strong>ci appartenenti ad or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong>versi è dalla<br />
Corte ritenuto in contrasto con fondamentali valori costituzionali.<br />
L’unicità della funzione giuris<strong>di</strong>zionale in un sistema plurale (a latere)<br />
Se è vero infatti –osserva la Corte con un passaggio <strong>di</strong> importanza storica- “che la Carta costituzionale ha<br />
recepito, quanto alla pluralità dei giu<strong>di</strong>ci, la situazione all'epoca esistente, è anche vero che la medesima Carta ha, fin dalle<br />
origini, assegnato con l'art. 24 (ribadendolo con l'art. 111) all'intero sistema giuris<strong>di</strong>zionale la funzione <strong>di</strong> assicurare la<br />
tutela, attraverso il giu<strong>di</strong>zio, dei <strong>di</strong>ritti soggettivi e degli interessi legittimi. Questa essendo la essenziale ragion d'essere dei<br />
giu<strong>di</strong>ci, or<strong>di</strong>nari e speciali, la loro pluralità non può risolversi in una minore effettività, o ad<strong>di</strong>rittura in una vanificazione<br />
della tutela giuris<strong>di</strong>zionale: ciò che indubbiamente avviene quando la <strong>di</strong>sciplina dei loro rapporti - per giunta innervantesi su<br />
un riparto delle loro competenze complesso ed articolato - è tale per cui l'erronea in<strong>di</strong>viduazione del giu<strong>di</strong>ce munito <strong>di</strong><br />
giuris<strong>di</strong>zione (o l'errore del giu<strong>di</strong>ce in tema <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione) può risolversi in un pregiu<strong>di</strong>zio irreparabile della possibilità<br />
stessa <strong>di</strong> un esame nel merito della domanda <strong>di</strong> tutela giuris<strong>di</strong>zionale”.<br />
Sulla base <strong>di</strong> queste coor<strong>di</strong>nate, la Corte <strong>di</strong>chiara, quin<strong>di</strong>, l'illegittimità costituzionale della norma censurata<br />
nella parte in cui non prevede la conservazione degli effetti della domanda nel processo proseguito, a<br />
seguito <strong>di</strong> declinatoria <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione, davanti al giu<strong>di</strong>ce munito <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione, ispirandosi essa,<br />
viceversa, al principio per cui la declinatoria della giuris<strong>di</strong>zione comporta l'esigenza <strong>di</strong> instaurare ex novo il<br />
giu<strong>di</strong>zio senza che gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda originariamente proposta si<br />
conservino nel nuovo giu<strong>di</strong>zio.<br />
L’involto al legislatore ( a latere)<br />
La stessa Corte rimette al legislatore il compito <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplinare l’effettivo funzionamento del meccanismo<br />
<strong>di</strong> trasmigrazione, al contempo vincolandolo al rispetto del principio della conservazione degli effetti,<br />
sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta innanzi a giu<strong>di</strong>ce privo <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione nel<br />
giu<strong>di</strong>zio ritualmente riattivato - a seguito <strong>di</strong> declinatoria <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione - davanti al giu<strong>di</strong>ce che ne è<br />
munito.<br />
4. Gli scenari dopo le due decisioni e le prime applicazioni pretorie.<br />
Intervenuta la Corte costituzionale, ci si è subito chiesti se la translatio e la conseguente conservazione degli<br />
effetti della domanda proposta innanzi al giu<strong>di</strong>ce privo <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione possano operare da subito, in<br />
attesa quin<strong>di</strong> dell’intervento legislativo auspicato dalla Consulta; ci si è anche interrogati in merito ai<br />
concreti meccanismi processuali utilizzabili per consentire che translatio e conservazione possano trovare<br />
attuazione..<br />
La salvezza degli effetti può essere assicurata a <strong>di</strong>sciplina vigente? (a latere)<br />
Che uno spazio applicativo per la translatio vi sia anche prima dell’auspicato intervento legislativo la stessa<br />
Consulta lo conferma precisando che, “là dove possibile utilizzando gli strumenti ermeneutici… i giu<strong>di</strong>ci ben<br />
potranno dare attuazione al principio della conservazione degli effetti della domanda nel processo riassunto”.<br />
Pur non mancando prese <strong>di</strong> posizione <strong>di</strong> segno contrario, la giurisprudenza è orientata nel ritenere che il<br />
principio della conservazione degli effetti della domanda nel processo riassunto operi da subito” 86.<br />
86 Contra, Tar Lazio, sez. III quater, 3 marzo 2008, n. 1946, secondo cui “in tema <strong>di</strong> translatio ju<strong>di</strong>cii, nel caso in cui la controversia è<br />
stata incar<strong>di</strong>nata <strong>di</strong>nanzi al giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong>, incompetente fin dall’origine, non essendoci particolari criteri ermeneutici cui agganciarsi per<br />
quanto riguarda la modalità <strong>di</strong> salvezza degli effetti, l’unica possibilità attribuita al primo giu<strong>di</strong>ce che deve spogliarsi della causa è quella <strong>di</strong> declinare<br />
la propria giuris<strong>di</strong>zione in<strong>di</strong>cando nel giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario il giu<strong>di</strong>ce competente, tenendo presente che la sentenza Corte cost. 12 marzo 2007 n. 77 appare<br />
aver lasciato un vuoto sul punto della salvezza degli effetti, riconoscendo al legislatore la necessità <strong>di</strong> intervenire tempestivamente”. Prevale, però, la<br />
tesi secondo cui “all’ annullamento giuris<strong>di</strong>zionale per <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione della sentenza del Tribunale <strong>amministrativo</strong> regionale, <strong>di</strong>sposto dal<br />
giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> appello, segue il rinvio della causa al giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta innanzi al<br />
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