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R. GAROFOLI-G.FERRARI, Manuale di diritto amministrativo,

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al giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario delle pretese risarcitorie aventi ad oggetto danni da provve<strong>di</strong>mento <strong>amministrativo</strong><br />

non impugnato o non annullato o da condotta non provve<strong>di</strong>mentale, la cui legittimità sia pure valutabile e<br />

rime<strong>di</strong>abile dal giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong> nel suo normale “ambito” <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione.<br />

La tesi civilitica non è tuttavia con<strong>di</strong>visa dalle Sezioni unite attente ad elaborare una soluzione coerente<br />

con i principi costituzionali che legano la tutela giuris<strong>di</strong>zionale offerta dai due or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>ci alle sole<br />

situazioni soggettive, alla luce del criterio enunciato dall'art. 103 Cost., oltre che con i valori <strong>di</strong> effettività e<br />

concentrazione delle tutele sottesi all'art. 111 Cost.<br />

In quest'ottica, il Giu<strong>di</strong>ce della giuris<strong>di</strong>zione osserva che alla tutela risarcitoria dell'interesse legittimo nei<br />

confronti della pubblica amministrazione si è pervenuti non già estendendo detta tutela dai <strong>di</strong>ritti<br />

soggettivi agli interessi legittimi, bensì affermando che, sul piano della tutela risarcitoria, non si può fare<br />

<strong>di</strong>fferenza tra interessi che trovano protezione <strong>di</strong>retta nell'or<strong>di</strong>namento e interessi che trovano protezione<br />

attraverso l'interme<strong>di</strong>azione del potere <strong>amministrativo</strong>.<br />

Ad avviso delle Sezioni unite, la tesi "tutta civilistica" non può essere con<strong>di</strong>visa allorché <strong>di</strong>sattende la<br />

svolta voluta dal legislatore <strong>di</strong> assicurare all'interesse legittimo una tutela piena, concentrata <strong>di</strong>nanzi a un<br />

unico giu<strong>di</strong>ce per il principio <strong>di</strong> effettività che reca in sé la ragionevolezza dei tempi <strong>di</strong> tutela.<br />

La soluzione è peraltro coerente con la riaffermazione del criterio tra<strong>di</strong>zionale del riparto fondato non<br />

sulla <strong>di</strong>stinzione tra le tecniche <strong>di</strong> tutela, bensì sulla natura sostanziale delle situazioni soggettive; lo è<br />

anche con il processo <strong>di</strong> evoluzione che caratterizza l'interesse legittimo, destinato ormai a perdere<br />

funzione meramente famulativa o ancillare rispetto all'interesse pubblico, per assumere un più marcato<br />

connotato sostanziale.<br />

Concludono, quin<strong>di</strong>, le Sezioni unite osservando che “la giuris<strong>di</strong>zione sulla tutela dell'interesse legittimo<br />

non può che spettare al giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong>, sia nella tecnica della tutela <strong>di</strong> annullamento, sia nelle<br />

tecniche della tutela risarcitoria, in forma specifica o per equivalente: tecniche che non possono essere<br />

oggetto <strong>di</strong> separata e <strong>di</strong>stinta considerazione ai fini della giuris<strong>di</strong>zione”.<br />

Per effetto della sentenza richiamata, da ultimo confermata da Cass., sez. un., 7 gennaio 2008, n. 35, anche il<br />

risarcimento del danno cagionato da provve<strong>di</strong>mento non impugnato o non annullato va quin<strong>di</strong> chiesto<br />

innanzi al Giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong>.<br />

Le Sezioni unite superano così la posizione assunta qualche mese prima in merito alla in<strong>di</strong>viduazione del Giu<strong>di</strong>ce innanzi al quale<br />

proporre l’azione risarcitoria avente ad oggetto danni da atto, sì impugnato, ma già annullato dal giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong>.<br />

Sul punto si era manifestato un netto contrasto tra Sezioni unite <strong>di</strong> Cassazione e Adunanza plenaria del Consiglio <strong>di</strong> Stato.<br />

Nel dettaglio, secondo Cass., sez. un., 23 gennaio 2006 n. 1207, nel caso in cui sia stata proposta una azione <strong>di</strong> risarcimento dei<br />

danni nei confronti della P.A. e non venga in contestazione il legittimo esercizio dell’attività amministrativa - come avviene nel<br />

caso in cui l’atto <strong>amministrativo</strong> sia stato annullato o revocato dall’Amministrazione nell’esercizio del suo potere <strong>di</strong> autotutela,<br />

ovvero sia stato rimosso a seguito <strong>di</strong> pronuncia definitiva del giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong>, ovvero ancora abbia esaurito i suoi effetti<br />

per il decorso del termine <strong>di</strong> efficacia ad esso assegnato dalla legge - l’azione risarcitoria rientra nella giuris<strong>di</strong>zione generale del<br />

giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario, non operando nella specie la connessione legale fra tutela demolitoria e tutela risarcitoria. La giuris<strong>di</strong>zione spetta<br />

inoltre al g.o. “nel caso in cui l’atto <strong>amministrativo</strong> … sia stato rimosso a seguito <strong>di</strong> pronuncia definitiva del giu<strong>di</strong>ce<br />

<strong>amministrativo</strong> … non operando nella specie la connessione legale fra tutela demolitoria e tutela risarcitoria”; le stesse Sezioni<br />

unite osservano anche che “la connessione legale tra tutela demolitoria e tutela risarcitoria è peraltro subor<strong>di</strong>nata all’iniziativa del<br />

ricorrente, il quale resta libero <strong>di</strong> esercitare in un unico contesto entrambe le azioni passando attraverso il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong><br />

ottemperanza per ottenere il risarcimento del danno, ovvero <strong>di</strong> riservarsi l’esercizio separato dell’azione risarcitoria dopo aver<br />

ottenuto l’annullamento dell’atto o del provve<strong>di</strong>mento illegittimo, proponendo la sua domanda al giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario, cui compete<br />

in via generale la cognizione sulle posizioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto soggettivo”.<br />

La posizione ha subito suscitato non poche perlessità.<br />

Si è in primo luogo osservato, sul piano delle implicazioni applicative, che l’orientamento esposto finisce per rimettere alle scelte<br />

processuali della parte privata l’in<strong>di</strong>viduazione del giu<strong>di</strong>ce del risarcimento, in definitiva <strong>di</strong>pendente dall’opzione seguita in merito<br />

alla proposizione contestuale o separata dell’iniziativa caducatoria e <strong>di</strong> quella risarcitoria.<br />

E’ quanto le stesse Sezioni unite, in un non lontano precedente, avevano ritenuto in assoluto contrasto con i principi car<strong>di</strong>ne del<br />

sistema <strong>di</strong> riparto.<br />

Ed invero, nell’esaminare la pur <strong>di</strong>versa questione relativa alla proponibilità in forma autonoma e innanzi al Giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario<br />

dell’azione risarcitoria, a fronte <strong>di</strong> un atto <strong>amministrativo</strong> non impugnato nei termini decadenziali, le Sezioni unite, con or<strong>di</strong>nanza<br />

31 marzo 2005 n. 6745, hanno espressamente osservato che l'or<strong>di</strong>namento preclude “che la scelta del giu<strong>di</strong>ce possa <strong>di</strong>pendere dalla<br />

strategia processuale della parte che agisce in giu<strong>di</strong>zio; ancor più perchè si rimetterebbe alla volontà delle parti il realizzare o meno<br />

quella concentrazione <strong>di</strong> tutela giu<strong>di</strong>ziaria, la cui ratio è alla base della soluzione legislativa, avallata dal giu<strong>di</strong>ce delle leggi, che ha<br />

attribuito alla giuris<strong>di</strong>zione amministrativa anche le controversie risarcitone".<br />

L’incoerenza complessiva dell’impianto argomentativo e concettuale seguito dai Giu<strong>di</strong>ci della giuris<strong>di</strong>zione si complica se si<br />

considera che le stesse Sezioni unite, pur ritenendo che l’azione risarcitoria successiva al giu<strong>di</strong>cato <strong>di</strong> annullamento dell’atto<br />

assuntamene lesivo debba essere proposta innanzi al G.O., ammettono anche la proposizione della stessa azione innanzi al giu<strong>di</strong>ce<br />

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Ufficio Relazioni Esterne<br />

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Cass., sez. un., 7<br />

gennaio 2008, n.<br />

35<br />

Il superamento <strong>di</strong><br />

Cass., sez. un., 23<br />

gennaio 2006 n.<br />

1207<br />

Cons. Stato, Ad.<br />

plen., 9 febbraio<br />

2006 n. 2

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