R. GAROFOLI-G.FERRARI, Manuale di diritto amministrativo,
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B) Impostazioni più recenti.<br />
B1) Muovendo dalle critiche sopra riportate e valorizzando sempre il profilo delle finalità, taluni osservano che la procedura<br />
ad evidenza pubblica, <strong>di</strong>sciplinata a livello comunitario e oggi recepita nel Co<strong>di</strong>ce dei Contratti Pubblici, costituisce<br />
strumento <strong>di</strong> tutela della concorrenza, finalizzata a garantire effettività alle libertà <strong>di</strong> stabilimento e <strong>di</strong> prestazione dei servizi<br />
<strong>di</strong> cui al Trattato CE.<br />
Le norme della procedura ad evidenza pubblica rivestono, pertanto, carattere imperativo, in quanto <strong>di</strong>rette alla tutela<br />
<strong>di</strong> interessi <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico generale, la cui violazione comporta la nullità virtuale del contratto (art. 1418 c.c.) (Cons.<br />
Stato, n. 1218/2003).<br />
Ad analoga conclusione perviene l’orientamento, più <strong>di</strong> recente affermatosi, che, muovendo dalla natura giuri<strong>di</strong>ca mista del<br />
provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> aggiu<strong>di</strong>cazione e valorizzandone la componente negoziale (supra paragrafo 2B), considera l’annullamento<br />
dello stesso quale circostanza determinante il venir meno del consenso della p.a., con conseguente nullità del contratto ex art.<br />
1418, co. 2, c.c., per mancanza del requisito essenziale dell’accordo (art. 1325, n. 1, c.c.) (in termini, Cons. Stato, sez. V, 28<br />
marzo 2008, n. 1328; sez. IV, n. 3355/04; C.G.A., sez. giuris<strong>di</strong>z., n. 104/2005).<br />
Più nel dettaglio, su questo secondo fronte si staglia chi sostiene che all'annullamento dell'aggiu<strong>di</strong>cazione consegua la nullità<br />
del contratto, traendo argomento dal primo comma dell'art. 1418 c.c., che sanziona con la nullità il contratto contrario a<br />
norme imperative (c.d. nullità virtuale o extratestuale).<br />
Il percorso argomentativo seguito dalla corrente giurisprudenziale in esame muove dalla constatazione che l'invali<strong>di</strong>tà che<br />
inficia il contratto stipulato con il privato contraente deriva dalla violazione <strong>di</strong> norme <strong>di</strong> azione <strong>di</strong>sciplinanti il proce<strong>di</strong>mento<br />
<strong>di</strong> gara ad evidenza pubblica. Le norme che prescrivono le modalità da osservare nella scelta del contraente esprimono un<br />
implicito <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> stipulare con soggetti che non siano risultati legittimi vincitori dalla pubblica selezione. Come è stato<br />
stabilito "tale qualificazione della patologia si fonda sulla constatazione secondo cui la proce<strong>di</strong>mentalizzazione della scelta<br />
del contraente ed il suo coor<strong>di</strong>namento a profili <strong>di</strong> interesse pubblico in or<strong>di</strong>ne all'acquisizione della migliore offerta<br />
contrattuale, configurano una fattispecie complessa, nella quale convergono meri atti, operazioni materiali, provve<strong>di</strong>menti,<br />
<strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> volontà del privato, e del quale la stipulazione del contratto rappresenta l'effetto finale. Ne consegue che<br />
l'invali<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> atti della serie proce<strong>di</strong>mentale che incidano sulla legittimità dell'aggiu<strong>di</strong>cazione non consentono alla suddetta<br />
fattispecie <strong>di</strong> conseguire il proprio perfezionamento giuri<strong>di</strong>co, ed in primo luogo <strong>di</strong> determinare l'idem consensus (ovvero<br />
l'accordo) che costituisce elemento essenziale <strong>di</strong> ogni contratto. E' noto che il vizio ra<strong>di</strong>cale del consenso, nel senso del suo<br />
<strong>di</strong>fetto genetico originario, produce la nullità del contratto e non la semplice annullabilità, ai sensi dell'art. 1418 comma 2<br />
c.c."( T.A.R. Puglia, Bari, 23 ottobre 2002, n. 394). Viene, poi, riconosciuta la nullità del contratto nel caso <strong>di</strong> incompetenza<br />
assoluta dell'organo stipulante.<br />
Sulla base <strong>di</strong> tali premesse, la nullità del contratto stipulato a seguito <strong>di</strong> procedura concorsuale illegittima viene giustificata<br />
secondo tre <strong>di</strong>verse prospettive. Un primo orientamento ritiene che l'annullamento (giuris<strong>di</strong>zionale o <strong>amministrativo</strong>) degli<br />
atti <strong>di</strong> gara per motivi <strong>di</strong> legittimità, facendo venire meno ex tunc il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> aggiu<strong>di</strong>cazione, dà luogo ad una<br />
mancanza originaria del consenso dell'amministrazione all'assunzione del vincolo negoziale: la nullità del contratto si<br />
giustificherebbe alla stregua del combinato <strong>di</strong>sposto delle previsioni <strong>di</strong> cui agli artt. 1418, comma 2, e 1325, n. 1, c.c..<br />
Conseguenze sul piano processuale:<br />
- legittimazione ad agire riconosciuta a chiunque vi abbia interesse e rilevabilità d’ufficio della nullità ad opera del giu<strong>di</strong>ce<br />
(art. 1421 c.c.);<br />
- imprescrittibilità dell’azione <strong>di</strong> nullità (art. 1422 c.c.);<br />
- natura <strong>di</strong>chiarativa della pronuncia <strong>di</strong> nullità;<br />
- giuris<strong>di</strong>zione affidata al GO, quale giu<strong>di</strong>ce della patologia contrattuale.<br />
Critiche:<br />
- annullabilità dell’aggiu<strong>di</strong>cazione come vizio <strong>di</strong> nullità sopravvenuto, in <strong>di</strong>stonia con il carattere genetico dei vizi <strong>di</strong> nullità;<br />
- imprescrittibilità dell’azione <strong>di</strong> nullità, legittimazione attiva <strong>di</strong> qualsiasi interessato, rilevabilità d’ufficio della nullità ad<br />
opera del giu<strong>di</strong>ce: conseguenze tutte che attentano ai principi <strong>di</strong> certezza e stabilità dei rapporti giuri<strong>di</strong>ci fra la PA e il<br />
privato.<br />
Repliche ai rilievi critici:<br />
- la sopravvenienza non investe il vizio <strong>di</strong> nullità, bensì unicamente il suo accertamento processuale;<br />
- adattamento del regime civilistico della nullità al processo <strong>amministrativo</strong>: legittimazione limitata al soggetto che ha già<br />
agito per l’annullamento dell’aggiu<strong>di</strong>cazione, entro il relativo termine decadenziale.<br />
Giova più nel dettaglio, ricostruire le controdeduzioni formulate in risposta alle critiche tra<strong>di</strong>zionalmente mosse alla tesi della<br />
nullità.<br />
La critica che si fonda sulla natura sopravvenuta e non genetica del vizio si basa, infatti, sull'erroneo presupposto che<br />
l'annullamento dell'aggiu<strong>di</strong>cazione incida sul rapporto e non sul suo atto giuri<strong>di</strong>co costitutivo. Sennonché ogni vizio<br />
relativo alla corretta formazione della volontà negoziale o ad<strong>di</strong>rittura alla sua esistenza (ivi compresi quelli, <strong>di</strong> minore<br />
gravità, che determinano l'annullabilità del contratto) va riferito al momento genetico del rapporto e non alla sua fase<br />
esecutiva e funzionale. Possono qualificarsi sopravvenute, in particolare, solo quelle vicende che non riguardano<br />
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