R. GAROFOLI-G.FERRARI, Manuale di diritto amministrativo,
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isarcimento dei danni subiti a causa dei lavori per la costruzione <strong>di</strong> un parcheggio pubblico in una piazza, che aveva comportato<br />
l'inter<strong>di</strong>zione al traffico della suddetta piazza).<br />
Sempre al G.O. vanno sottoposte le domande risarcitorie aventi ad oggetto danni subiti da un privato in conseguenza<br />
dell'improvviso attraversamento della sede stradale da parte <strong>di</strong> fauna selvatica. In termini, Cass. civ., sez. un., 24 marzo 2005 n. 6332,<br />
secondo cui giuris<strong>di</strong>zione del giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong> <strong>di</strong> cui al testo novellato dell'art. 7 della legge 6 <strong>di</strong>cembre 1971, n. 1034, è<br />
prevista al fine <strong>di</strong> evitare la necessità <strong>di</strong> un doppio processo (il primo, <strong>di</strong>nanzi al giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong>, per l'annullamento<br />
dell'atto; il secondo, <strong>di</strong>nanzi al giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario, per il risarcimento del danno) e non opera allorché, <strong>di</strong>fettando un provve<strong>di</strong>mento<br />
<strong>amministrativo</strong>, manchi una domanda <strong>di</strong> annullamento ed il privato proponga esclusivamente una domanda <strong>di</strong> risarcimento del<br />
danno nei confronti della P.A., nella quale ciò che rileva è la liceità e non la legittimità dell'azione amministrativa. Ad avviso delle<br />
Sezioni unite, la <strong>di</strong>sposizione citata va interpretata nel senso che il giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong> decide delle controversie risarcitorie, se<br />
esso ha già giuris<strong>di</strong>zione in base a regole <strong>di</strong>verse da quelle in<strong>di</strong>cate dallo stesso articolo 7. In nessun caso la norma può essere<br />
interpretata come attributiva <strong>di</strong> una giuris<strong>di</strong>zione prima inesistente, perché la norma non ha mo<strong>di</strong>ficato i criteri generali <strong>di</strong> riparto<br />
della giuris<strong>di</strong>zione esistenti al momento della sua entrata in vigore. Le pretese risarcitorie, infatti, possono essere decise dal giu<strong>di</strong>ce<br />
<strong>amministrativo</strong> nei soli casi in cui questo aveva giuris<strong>di</strong>zione sulle stesse già prima della legge n. 205/2000.<br />
6.7. Danno da violazione del giu<strong>di</strong>cato<br />
Dibattuta, infine, l’in<strong>di</strong>viduazione del giu<strong>di</strong>ce innanzi al quale chiedere il risarcimento dei danni derivanti, non dall’atto<br />
<strong>amministrativo</strong> già annullato con la sentenza che ha definito il giu<strong>di</strong>zio <strong>amministrativo</strong>, quanto piuttosto dalla violazione dello<br />
stesso giu<strong>di</strong>cato in cui sia incorsa l’amministrazione.<br />
Sulla questione è intervenuto Cons. Stato, sez. VI, 6 luglio 2006 n. 4297, affermando la giuris<strong>di</strong>zione amministrativa sulla domanda <strong>di</strong><br />
risarcimento del danno basata sulla mancata o ritardata esecuzione del giu<strong>di</strong>cato <strong>amministrativo</strong>. Sussiste in particolare detta<br />
giuris<strong>di</strong>zione nel caso in cui, dopo il passaggio in giu<strong>di</strong>cato <strong>di</strong> una sentenza che ha annullato l’aggiu<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> una gara,<br />
l’Amministrazione abbia mantenuto un atteggiamento ostruzionistico e defatigante, che costringe la ricorrente vittoriosa ad agire<br />
con autonomo ricorso or<strong>di</strong>nario per il risarcimento del danno subito.<br />
In particolare, la sopra citata pronuncia del supremo consesso <strong>di</strong> giustizia amministrativa si innesta su quel filone esegetico <strong>di</strong><br />
elaborazione pretoria che, pure negando in astratto la proponibilità per la prima volta in sede <strong>di</strong> ottemperanza della domanda<br />
risarcitoria, ritiene che la regola possa soffrire talune eccezioni, peraltro coerenti con le ragioni teoriche sottese alla posizione<br />
contraria secondo cui opererebbe nel nostro or<strong>di</strong>namento l’assioma dell’inammissibilità <strong>di</strong> una contestuale domanda <strong>di</strong> esecuzione<br />
del giu<strong>di</strong>cato e <strong>di</strong> risarcimento dei danni; inammissibilità – occorre puntualizzare – pre<strong>di</strong>cata in particolare dal Consiglio <strong>di</strong> Stato<br />
nel giusto rilievo che la proposizione <strong>di</strong> una domanda risarcitoria proposta per la prima volta in sede <strong>di</strong> appello violerebbe il<br />
principio del doppio grado <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio, garantito nella giuris<strong>di</strong>zione amministrativa dall’art. 125 della Costituzione (cfr., da ultimo,<br />
C.G.A. 19 ottobre 2006, n. 587).<br />
Si ritiene così ammissibile in questa fase la domanda avente ad oggetto i danni da violazione <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>cato, ossia quelli maturatisi<br />
dopo l'annullamento del provve<strong>di</strong>mento, a cagione dell’inerzia della P.A. nell’adeguarsi agli effetti della pronuncia. L’azione sarà,<br />
allora, esperibile a con<strong>di</strong>zione però che l’ottemperanza si svolga davanti al Tar (quin<strong>di</strong> che non vi siano deroghe al principio del<br />
doppio grado), e i danni <strong>di</strong> cui si chiede il risarcimento siano stati subiti dopo il giu<strong>di</strong>cato o per effetto dell’inadempimento del<br />
giu<strong>di</strong>cato (vale a <strong>di</strong>re danni che egli non aveva ancora subito quando è stato annullato il provve<strong>di</strong>mento illegittimo). Ciò in quanto,<br />
in tali fattispecie, l’azione <strong>di</strong> danno viene esperita quale effetto del comportamento elusivo <strong>di</strong> un giu<strong>di</strong>cato e non già quale<br />
conseguenza dell’illegittimità dell’azione amministrativa accertata nella sentenza.<br />
L’ipotesi applicativa più <strong>di</strong> frequente descritta in dottrina è quella <strong>di</strong> un privato che chieda l’annullamento <strong>di</strong> un provve<strong>di</strong>mento,<br />
nella speranza <strong>di</strong> poter ancora ottenere una tutela specifica dei suoi interessi (ad esempio, egli spera che il bene gli venga<br />
restituito). Ebbene, può accadere, nello specifico, che nelle more del giu<strong>di</strong>zio o ad<strong>di</strong>rittura dopo il giu<strong>di</strong>cato, a causa<br />
dell’inosservanza del giu<strong>di</strong>cato questa possibilità <strong>di</strong> tutela in forma specifica del suo interesse venga definitivamente meno (ad es.<br />
perché l’amm.ne ha completamente mo<strong>di</strong>ficato il bene, quin<strong>di</strong> non può più ottenerne la restituzione). Si attiva, quin<strong>di</strong>, il rime<strong>di</strong>o<br />
risarcitorio.<br />
La sopra enunciata opzione ermeneutica costituisce, ormai, ius receptum da parte della giurisprudenza amministrativa, come<br />
precisati, in termini estremamente cristallini, dalla sentenza del Consiglio <strong>di</strong> Stato 8 marzo 2004, n. 1080, secondo cui “un<br />
risarcimento proponibile in ottemperanza è solo quello per i danni da violazione <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>cato ossia per i danni maturatisi dopo l'annullamento, danni,<br />
prima della formazione del giu<strong>di</strong>cato <strong>di</strong> annullamento, futuri e meramente eventuali, mentre, quanto ai danni già subiti (per per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> chance) per effetto<br />
dell'attività amministrativa oggetto del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> annullamento, non può dubitarsi circa la necessità <strong>di</strong> un apposita domanda da spiegarsi nel processo <strong>di</strong><br />
primo grado.” (in senso conforme, cfr. Tar Campania 4 ottobre 2001, n. 4485 che va interpretata nei limiti correttamente in<strong>di</strong>viduati<br />
da Cons. St., sez. IV, 6 ottobre 2003, n. 5820, e, ancora, Cons. St., sez. V, 28 febbraio 2006, n. 861, Cons. St., sez. V, 21 giugno<br />
2006, n. 3690 e, da ultimo, Tar Lazio – Roma - sez. III-bis - 5 <strong>di</strong>cembre 2006, n. 13805.<br />
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Cass., sez. un., 24<br />
marzo 2005 n.<br />
6332: al G.O. i<br />
danni da<br />
attraversamento<br />
della strada