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R. GAROFOLI-G.FERRARI, Manuale di diritto amministrativo,

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B3) Orientamento che valorizza il rapporto <strong>di</strong> conseguenzialità fra aggiu<strong>di</strong>cazione e contratto: si tratta <strong>di</strong> un rapporto<br />

assimilabile al collegamento negoziale fra contratti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto privato, assoggettato alla regola simul stabunt simul cadent,<br />

trattandosi <strong>di</strong> atti inscin<strong>di</strong>bilmente connessi tra una pluralità <strong>di</strong> atti collocati nello spazio <strong>di</strong> una vicenda sostanzialmente<br />

unitaria. Cosicché, dall’annullamento dell’aggiu<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong>scende la caducazione automatica del contratto (Cons. Stato,<br />

nn. 2332/2003; 2992/2003; 4295/2006): l’annullamento dell’aggiu<strong>di</strong>cazione segna, in via retroattiva, il venir meno <strong>di</strong> uno dei<br />

presupposti <strong>di</strong> efficacia del contratto, che resta, pertanto, definitivamente privato dei suoi effetti giuri<strong>di</strong>ci, ovvero inficiato da<br />

inefficacia assoluta.<br />

Conseguenze sul piano processuale:<br />

- non necessità <strong>di</strong> una pronuncia costitutiva, bensì natura <strong>di</strong>chiarativa della pronuncia caducatoria;<br />

- inefficacia assoluta rilevabile da chiunque vi abbia interesse, quale effetto meccanico conseguente all’annullamento<br />

dell’aggiu<strong>di</strong>cazione;<br />

- giuris<strong>di</strong>zione dello stesso GA che, in sede <strong>di</strong> annullamento dell’aggiu<strong>di</strong>cazione, dà atto della caducazione del contratto, in<br />

forza dell’automatismo <strong>di</strong> cui si è detto, anche in assenza <strong>di</strong> sollecitazioni <strong>di</strong> parte in or<strong>di</strong>ne alla declaratoria <strong>di</strong> caducazione<br />

del contratto.<br />

Tale tesi pare, ad oggi, suffragata dal <strong>di</strong>sposto <strong>di</strong> cui all’art. 246, Co<strong>di</strong>ce dei Contratti Pubblici, secondo cui “la<br />

sospensione o l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato e il risarcimento del<br />

danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente”. Promuovendo una lettura a contrario <strong>di</strong> tale norma, i sostenitori<br />

della posizione da ultimo riportata hanno qualificato tale previsione come eccezione alla regola generale, integrata proprio dalla<br />

caducazione automatica, concepita dal legislatore unicamente a fronte <strong>di</strong> procedure relative a infrastrutture e inse<strong>di</strong>amenti<br />

produttivi.<br />

4. Il recente intervento <strong>di</strong> Cass., Sez. un., 28 <strong>di</strong>cembre 2007, n. 27169 e <strong>di</strong> Cons. Stato, 28 marz0 2008, n. 1328.<br />

Le Sezioni Unite <strong>di</strong> Cassazione sono <strong>di</strong> recente intervenute sulle vicende del contratto stipulato tra PA appaltante e<br />

aggiu<strong>di</strong>catario in conseguenza dell’annullamento in sede giuris<strong>di</strong>zionale dell’aggiu<strong>di</strong>cazione, prendendo posizione, in<br />

particolare, sul profilo della giuris<strong>di</strong>zione. Si tratta <strong>di</strong> una pronuncia che innova rispetto agli orientamenti sin qui espressi,<br />

posto che, nell’in<strong>di</strong>viduare nel GO il giu<strong>di</strong>ce competente a conoscere delle sorti del contratto, le Sezioni Unite si<br />

<strong>di</strong>sinteressano del profilo dell’invali<strong>di</strong>tà inficiante il contratto stesso, “recidendo” quel rapporto <strong>di</strong> logica consequenzialità<br />

che, per anni, tanto la giurisprudenza quanto la dottrina hanno ritenuto legasse i profili processuali ai profili sostanziali della<br />

questione in <strong>di</strong>scorso.<br />

In particolare, il Supremo Collegio ha osservato che - anche per effetto delle importanti statuizioni contenute nella nota<br />

sentenza n. 204/2004, con cui la Corte costituzionale ha richiesto l’inerenza della controversia all’esercizio del potere perché la<br />

stessa possa essere attratta alla giuris<strong>di</strong>zione anche esclusiva del G.A. - occorre ritenere che solo il contenzioso concernente la<br />

fase pubblicistica dell’attività negoziale della P.A. possa essere portato al vaglio del giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong>.<br />

Osserva, invero, il giu<strong>di</strong>ce della giuris<strong>di</strong>zione che la fase della formazione della volontà negoziale della P.A., nonché <strong>di</strong> scelta<br />

del contraente privato, non è libera, ma si snoda attraverso una serie <strong>di</strong> atti proce<strong>di</strong>mentali caratterizzati dall’esercizio <strong>di</strong><br />

poteri <strong>di</strong>screzionali e vincolati. La sequenza prende normalmente avvio con la determinazione <strong>di</strong> contrarre e si conclude<br />

(nell’appalto <strong>di</strong> opere o servizi, che qui interessa) con il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> aggiu<strong>di</strong>cazione, che in<strong>di</strong>vidua il contraente privato,<br />

perciò costituendo l’ultimo atto e, nel contempo, il confine estremo della fase pubblicistica, del resto evidenziato dalla stessa<br />

formulazione letterale dei ricordati artt. 6 e 7 lett. a) della legge 205 del 2000, laddove limita l’ambito della giuris<strong>di</strong>zione<br />

esclusiva alle sole “procedure <strong>di</strong> affidamento <strong>di</strong> appalti, ..”.<br />

In questa seconda fase, pur strettamente connessa con la precedente, e ad essa consequenziale, che ha inizio con l’incontro<br />

delle volontà delle parti per la stipulazione del contratto, e prosegue con tutte le vicende in cui si articola la sua esecuzione, i<br />

contraenti - p.a. e privato - si trovano in una posizione paritetica e le rispettive situazioni soggettive si connotano del<br />

carattere, rispettivamente, <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti soggettivi e <strong>di</strong> obblighi giuri<strong>di</strong>ci a seconda delle posizioni assunte in concreto. Sicché è<br />

proprio la costituzione <strong>di</strong> detto rapporto giuri<strong>di</strong>co <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto comune a <strong>di</strong>venire l’altro spartiacque fra le due giuris<strong>di</strong>zioni,<br />

quale primo atto appartenente a quella or<strong>di</strong>naria, nel cui ambito rientra con la <strong>di</strong>sciplina posta dagli artt. 1321 e ss. c.c. Ne<br />

deriva, perciò, che alla giuris<strong>di</strong>zione del GO sia attratta non soltanto la positiva <strong>di</strong>sciplina sui requisiti (artt. 1325 e ss.) e sugli<br />

effetti (artt. 1372 e ss.), ma anche l’intero spettro delle patologie ed inefficacie negoziali, siano esse inerenti alla struttura del<br />

contratto, siano esse estranee e/o alla stessa sopravvenute.<br />

La giuris<strong>di</strong>zione esclusiva del GA non è nel caso invocabile neppure per il fatto che tale inefficacia è stata considerata una<br />

conseguenza necessaria dell’annullamento giuris<strong>di</strong>zionale dell’aggiu<strong>di</strong>cazione. Anzitutto, perché vige nell’or<strong>di</strong>namento<br />

processuale il principio generale dell’inderogabilità della giuris<strong>di</strong>zione per ragioni <strong>di</strong> connessione, salve deroghe<br />

normative espresse non rinvenibili nella normativa in esame. E, quin<strong>di</strong>, perchè valutare l’incidenza dell’annullamento<br />

dell’atto <strong>amministrativo</strong> <strong>di</strong> aggiu<strong>di</strong>cazione rispetto al rapporto privatistico, che ad esso consegue, costituisce una questione <strong>di</strong><br />

merito relativa alla verifica della vali<strong>di</strong>tà e della perdurante efficacia del contratto <strong>di</strong> appalto; e significa pronunziare intorno<br />

alla ricorrenza o meno delle con<strong>di</strong>ciones juris, incidenti sulla sua giuri<strong>di</strong>ca esistenza e vali<strong>di</strong>tà iniziale, nonché, sul perdurare degli<br />

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