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R. GAROFOLI-G.FERRARI, Manuale di diritto amministrativo,

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Attiene, invero, al fondamentale <strong>di</strong>ritto soggettivo alla salute, non suscettibile <strong>di</strong> affievolimento, la pretesa<br />

<strong>di</strong> rimborso per la prestazione <strong>di</strong> cure antitumorali (Di Bella) non <strong>di</strong>fferibili 27, o comunque per cure<br />

urgenti ottenute all’estero 28: le controversie in materia appartengono quin<strong>di</strong> alla giuris<strong>di</strong>zione or<strong>di</strong>naria.<br />

In termini T.a.r. Lombar<strong>di</strong>a, Sez. Brescia, 3 marzo 2006, n. 272..<br />

Si legge in sentenza che nel caso <strong>di</strong> ricovero all’estero, reso necessario in considerazione delle migliori<br />

opportunità ivi presenti <strong>di</strong> attenuare o rimuovere le conseguenze dello stato morboso attraverso fruizioni<br />

<strong>di</strong> tecniche terapeutiche asseritamente non praticate in Italia, viene in considerazione il <strong>di</strong>ritto alla salute<br />

dell’in<strong>di</strong>viduo.<br />

In particolare, la posizione dell’assistito assume natura <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto soggettivo perfetto riconducibile all’art. 32<br />

Cost., ed in tali casi <strong>di</strong>fetta un potere della pubblica amministrazione che, in quanto espressione <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>screzionalità amministrativa, sia in grado <strong>di</strong> determinare l’affievolimento <strong>di</strong> quella posizione (sui rapporti<br />

tra potere, <strong>di</strong>ritti c.d. in affievolibili e giuris<strong>di</strong>zione si rinvia al Cap…, par….).<br />

In termini, si è pronunciata Cass., Sez. un., n. 5402/2007, che ha, anzitutto, riba<strong>di</strong>ta la regola <strong>di</strong> riparto della<br />

giuris<strong>di</strong>zione secondo cui la domanda dell'assistito dal Servizio sanitario nazionale <strong>di</strong> rimborso <strong>di</strong> spese effettuata<br />

presso una struttura privata o all'estero, senza preventiva autorizzazione, per cure o interventi ritenuti urgenti<br />

e non ottenibili dal servizio pubblico, fa valere una posizione cre<strong>di</strong>toria correlata al <strong>di</strong>ritto alla salute, per sua<br />

natura non suscettibile <strong>di</strong> essere affievolito dal potere <strong>di</strong> autorizzazione, involgendo, quanto al requisito<br />

dell'urgenza, meri apprezzamenti tecnici della P.A., non valutazioni <strong>di</strong>screzionali in senso stretto. Cosicché,<br />

assumendo che la relativa controversia spetta alla giuris<strong>di</strong>zione del giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario 29, la Suprema Corte ha concluso<br />

osservando che, a seguito Corte cost. n. 204 del 2004 e della decapitazione della previsione relativa alle<br />

controversi afferenti le "attività e prestazioni <strong>di</strong> ogni genere, anche <strong>di</strong> natura patrimoniale, rese<br />

nell'espletamento <strong>di</strong> pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del servizio sanitario nazionale", le<br />

controversie relative a tutte le prestazioni erogate nell'ambito del servizio sanitario nazionale, nella sussistenza <strong>di</strong> un<br />

rapporto obbligatorio tra citta<strong>di</strong>ni e amministrazione , sono devolute alla competenza del giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario, ai<br />

sensi del criterio generale<br />

3.3. Le controversie relative a provve<strong>di</strong>menti. Affissione del crocifisso nelle aule scolastiche,<br />

educazione sessuale nelle scuole e revoca <strong>di</strong> amministratori <strong>di</strong> società in mano pubblica.<br />

Il riscritto art. 33, ha riguardo, inoltre, alle controversie relative a provve<strong>di</strong>menti adottati dalla pubblica<br />

amministrazione o dal gestore <strong>di</strong> un pubblico servizio in un proce<strong>di</strong>mento <strong>amministrativo</strong> <strong>di</strong>sciplinato<br />

dalla l. 7 agosto 1990 n. 241.<br />

Quanto al riferimento alle controversie relative a provve<strong>di</strong>menti adottati dalla pubblica amministrazione in<br />

un proce<strong>di</strong>mento <strong>amministrativo</strong> <strong>di</strong>sciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, può pensarsi al caso in cui<br />

l'amministrazione, applicando anche la legge n. 241 del 1990, provveda alla scelta <strong>di</strong> un socio privato per la<br />

costituzione <strong>di</strong> una società mista affidataria della gestione <strong>di</strong> un servizio pubblico, ovvero ancora al<br />

contenzioso relativo alla revoca del consenso alla trasformazione <strong>di</strong> azienda speciale in società per azioni,<br />

già in passato ricondotta nell’ambito della giuris<strong>di</strong>zione esclusiva del giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong>, in<br />

applicazione dell’ormai cancellata lett. a) dell’art. 33, comma 2, d.lg. n. 80/1998 30.<br />

Affissione del crocifisso nelle aule scolastiche (a latere)<br />

Discussa la riconducibilità nella ipotesi <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione esclusiva in esame delle controversie nelle quali è in<br />

contestazione l’affissione del crocifisso nelle aule scolastiche.<br />

Giova considerare che l’affissione del crocifisso nelle scuole avviene sulla base <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti<br />

dell'autorità scolastica conseguenti a scelte dell'Amministrazione, contenute in regolamenti e circolari<br />

ministeriali, riguardanti le modalità <strong>di</strong> erogazione del pubblico servizio, e quin<strong>di</strong> riconducibili, pur nella<br />

complessità delle implicazioni e nella rilevanza e delicatezza degli interessi coinvolti, alla potestà<br />

organizzatoria della stessa.<br />

Con or<strong>di</strong>nanza n. 389 del 2004 la Corte Costituzionale, <strong>di</strong>chiarando manifestamente inammissibile la<br />

questione <strong>di</strong> legittimità costituzionale del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, artt. 159 e 190 (Approvazione del<br />

27 Cass. civ. del 2005 ord. n. 13548.<br />

28 Cass. civ. del 2005 ordd. nn. 11333 e 11334.<br />

29<br />

In termini, Cass., sez. un., nn. 15897/2006, 23735/2006 e 17461/2006.<br />

30 Cass., sez. un., 10 ottobre 2002, n. 14474.<br />

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Tel. 393/9724784<br />

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