R. GAROFOLI-G.FERRARI, Manuale di diritto amministrativo,
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<strong>di</strong>rettamente la vali<strong>di</strong>tà del negozio giuri<strong>di</strong>co ma la sua attuazione (inadempimento, eccessiva onerosità, impossibilità,<br />
verificazione della con<strong>di</strong>zione risolutiva), ma non anche quelle che, ancorché accertate successivamente, attengono<br />
proprio al rispetto delle regole che presiedono alla valida conclusone del contratto (come quelle relative all'esistenza<br />
dell'accordo). Non solo, ma l'efficacia retroattiva dell'annullamento giuris<strong>di</strong>zionale dell'atto impugnato impone <strong>di</strong> riferire<br />
l'efficacia della statuizione demolitoria al momento genetico del rapporto, e cioè alla conclusione del negozio, e non alla<br />
sua fase esecutiva, e cioè alla corretta attuazione delle obbligazioni od al funzionamento della causa (del tutto estranee agli<br />
effetti della caducazione dell'aggiu<strong>di</strong>cazione).<br />
Quanto alla critica che in<strong>di</strong>vidua nelle caratteristiche tipiche dell'azione <strong>di</strong> nullità (legittimazione estesa a tutti i<br />
soggetti che hanno interesse, imprescrittibilità, rilevabilità d'ufficio del vizio, natura <strong>di</strong>chiarativa della relativa pronuncia) la<br />
ragione principalmente ostativa all'accoglimento della relativa tesi, si osserva che, anche prescindendo dal rilievo che le<br />
conseguenze <strong>di</strong> fatto <strong>di</strong> una teoria (quand'anche gravi) non valgono ad inficiarne la correttezza, i riferiti caratteri<br />
dell'azione in questione vanno coor<strong>di</strong>nati con le regole che presi<strong>di</strong>ano il giu<strong>di</strong>zio <strong>amministrativo</strong>. Quando, infatti, una<br />
delle parti contrattuali manifesta e cristallizza il proprio consenso in un atto che riveste anche natura provve<strong>di</strong>mentale<br />
(come nella fattispecie in esame), l'accertamento della sua illegalità ed il suo conseguente annullamento soggiacciono alle<br />
regole tipiche del processo impugnatorio. Ne consegue che l'aggiu<strong>di</strong>cazione deve essere impugnata nel prescritto termine<br />
<strong>di</strong> decadenza e che, in <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> tale tempestiva iniziativa giuris<strong>di</strong>zionale, resta preclusa la proponibilità dell'azione <strong>di</strong><br />
nullità. La natura provve<strong>di</strong>mentale dell'aggiu<strong>di</strong>cazione impe<strong>di</strong>sce, peraltro, al giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> accertare d'ufficio la nullità del<br />
contratto costituita dall'illegittimità del provve<strong>di</strong>mento finale della procedura <strong>di</strong> selezione del contraente (risolvendosi<br />
l'esercizio <strong>di</strong> quel potere nell'inammissibile sindacato ufficioso della legittimità <strong>di</strong> un atto <strong>amministrativo</strong>). La<br />
legittimazione a far valere la nullità va, inoltre, riconosciuta alle sole parti che hanno impugnato l'aggiu<strong>di</strong>cazione, quali<br />
unici soggetti che hanno manifestato, in concreto, interesse, invocando la rimozione dell'atto invalidante, alla declaratoria<br />
della relativa invali<strong>di</strong>tà.<br />
Né varrebbe obiettare che le limitazioni appena segnalate finiscono per snaturare l'azione <strong>di</strong> nullità e configgono con gli<br />
interessi ad essa sottesi, atteso che le pertinenti esigenze <strong>di</strong> tutela <strong>di</strong> interessi in<strong>di</strong>sponibili vanno coor<strong>di</strong>nate con quelle,<br />
altrettanto rilevanti, <strong>di</strong> stabilità degli atti amministrativi e <strong>di</strong> certezza dei relativi rapporti giuri<strong>di</strong>ci. Ne consegue che la<br />
riferita, necessaria pregiu<strong>di</strong>zialità dell'annullamento dell'aggiu<strong>di</strong>cazione, ai fini della <strong>di</strong>chiarazione della nullità del contratto<br />
su domanda della sola parte che ha proposto il ricorso, risulta imposta dalle esigenze <strong>di</strong> rispetto delle regole del giu<strong>di</strong>zio<br />
<strong>amministrativo</strong> impugnatorio e che, <strong>di</strong> contro, l'applicazione alla fattispecie in esame dell'intera <strong>di</strong>sciplina civilistica<br />
dell'azione <strong>di</strong> nullità si risolverebbe nella inammissibile <strong>di</strong>sapplicazione delle regole che presiedono, a tutela dei pertinenti<br />
interessi pubblici, alla tutela giuris<strong>di</strong>zionale degli interessi lesi da provve<strong>di</strong>menti amministrativi (tale essendo, oltre che un<br />
atto negoziale, l'aggiu<strong>di</strong>cazione).<br />
B2) Posizione interme<strong>di</strong>a: inefficacia relativa del contratto. Il contratto è valido inter partes ed è caducabile solo su<br />
iniziativa del contraente pretermesso (ricorrente) una volta ottenuto l’annullamento dell’aggiu<strong>di</strong>cazione. La caducazione<br />
dell’aggiu<strong>di</strong>cazione non è opponibile al privato contraente <strong>di</strong> buona fede, per effetto dell’applicazione analogica degli artt. 23<br />
e 25 c.c., dettati in tema <strong>di</strong> associazioni e fondazioni, in forza dei quali sono fatti salvi i <strong>di</strong>ritti acquisiti dai terzi <strong>di</strong> buona fede<br />
in conseguenza <strong>di</strong> atti esecutivi della deliberazione a contrarre dell’ente, poi annullata (Cons. Stato, n. 6666/2003). Si tratta <strong>di</strong><br />
un orientamento ispirato, essenzialmente, dalla tutela del terzo <strong>di</strong> buona fede e della certezza dei rapporti giuri<strong>di</strong>ci.<br />
In termini, <strong>di</strong> recente, TRGA, sez. Bolzano, 8 gennaio 2007, n. 5, secondo cui l’annullamento in sede giuris<strong>di</strong>zionale<br />
dell’aggiu<strong>di</strong>cazione della gara comporta l’inefficacia successiva del contratto <strong>di</strong> appalto me<strong>di</strong>o tempore stipulato.<br />
L’inefficacia successiva, al pari della nullità successiva, agisce retroattivamente ma, <strong>di</strong>fferentemente dalla seconda, incontra il<br />
duplice limite delle situazioni soggettive che si siano già consolidate in capo ai terzi fino alla domanda volta a far <strong>di</strong>chiarare<br />
l’inefficacia (arg. ex. artt. 1452, 1458, co. 2, 1467 e 2901 c.c.) e delle prestazioni già eseguite nei negozi <strong>di</strong> durata. Essa deve<br />
formare oggetto <strong>di</strong> mera declaratoria da parte dello stesso giu<strong>di</strong>ce che pronuncia la sentenza costitutiva <strong>di</strong> demolizione<br />
dell’atto gravato (coerentemente alla pienezza <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione che il legislatore del 1998 e del 2000 ha voluto riconoscere al<br />
plesso giuris<strong>di</strong>zionale <strong>amministrativo</strong>), e non estende i suoi effetti sulle prestazioni me<strong>di</strong>o tempore eseguite.<br />
Conseguenze sul piano processuale:<br />
- giuris<strong>di</strong>zione del GA che, tuttavia, ha solo il potere <strong>di</strong> accertare incidenter tantum la sopravvenuta inefficacia del vincolo<br />
contrattuale, mentre la pronuncia <strong>di</strong>chiarativa, con forza <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>cato, <strong>di</strong> inefficacia del contratto spetta al GO.<br />
Critiche:<br />
- dubbia l’applicazione analogica degli artt. 23 e 23 cod. civ. agli atti della PA, autorità <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto pubblico, e, più in generale,<br />
dubbia l’ammissibilità <strong>di</strong> una causa <strong>di</strong> inefficacia relativa non prevista dall’or<strong>di</strong>namento;<br />
- altrettanto incerta la qualificabilità del contraente, vincitore illegittimo, come “terzo” <strong>di</strong> buona fede. Tale rilievo critico si<br />
fonda su tre or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> considerazioni:<br />
• il vizio che inficia l’aggiu<strong>di</strong>cazione concerne un proce<strong>di</strong>mento aperto al quale lo stesso contraente ha partecipato;<br />
• la stipulazione <strong>di</strong> un contratto, quando ancora non sia decorso il termine per l’impugnazione degli atti <strong>di</strong> gara, comporta<br />
assunzione del rischio circa gli effetti del giu<strong>di</strong>zio, eventualmente instaurato, sulla stipulazione;<br />
• possibilità che l’illegittimità dell’aggiu<strong>di</strong>cazione sia connessa ad un vizio provocato dallo stesso contraente, il quale abbia<br />
partecipato vittoriosamente alla procedura senza averne i requisiti.<br />
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Tel. 393/9724784<br />
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