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R. GAROFOLI-G.FERRARI, Manuale di diritto amministrativo,

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la natura delle situazioni soggettive è espresso dall’art. 103 Cost. laddove statuisce che quelle materie<br />

devono essere "particolari" rispetto a quelle devolute alla giuris<strong>di</strong>zione generale <strong>di</strong> legittimità;<br />

- tali materie cioè devono partecipare <strong>di</strong> quella medesima natura, che è contrassegnata della circostanza<br />

che la pubblica amministrazione agisce come autorità, nei confronti della quale è accordata tutela al<br />

citta<strong>di</strong>no davanti al giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong>;<br />

- le controversie devolute al G.A., anche in sede esclusiva, devono quin<strong>di</strong> inerire all’esercizio del potere,<br />

nelle stesse dovendosi fare questione delle modalità con cui l’amministrazione ha agito in veste <strong>di</strong><br />

autorità, non già certo <strong>di</strong> lesioni derivanti da comportamenti meri dalla stessa posti in essere.<br />

Il legislatore or<strong>di</strong>nario ben può ampliare quin<strong>di</strong> l’area della giuris<strong>di</strong>zione esclusiva, purché lo faccia con<br />

riguardo a materie (in tal senso, particolari) che, in assenza <strong>di</strong> tale previsione, contemplerebbero pur<br />

sempre, in quanto vi opera la pubblica amministrazione-autorità, la giuris<strong>di</strong>zione generale <strong>di</strong> legittimità 19 .<br />

Giova approfon<strong>di</strong>re il tema.<br />

Affrontando nel dettaglio il tema dei limiti costituzionali della giuris<strong>di</strong>zione esclusiva del giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong> o, detto<br />

altrimenti, dei limiti costituzionali frapposti alla <strong>di</strong>screzionalità del legislatore nel delineare gli ambiti delle <strong>di</strong>fferenti giuris<strong>di</strong>zioni la<br />

Corte si è soffermata sull’art. 103 Cost. rinvenendo, nel riferimento alle “particolari materie” <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione esclusiva del giu<strong>di</strong>ce<br />

<strong>amministrativo</strong>, un limite quanto mai severo e stringente.<br />

Ad avviso della Corte, infatti, il legislatore or<strong>di</strong>nario non ha il potere <strong>di</strong> prevedere una giuris<strong>di</strong>zione esclusiva del G.A. "ancorata<br />

alla pura e semplice presenza, in un certo settore dell'or<strong>di</strong>namento, <strong>di</strong> un rilevante pubblico interesse".<br />

L'art. 103, comma 1, Cost. dunque, lungi dal consentire una qualsivoglia evoluzione degli assetti giuris<strong>di</strong>zionali, frappone un<br />

preciso limite alla <strong>di</strong>screzionalità legislativa, dalla Corte puntualmente rilevato laddove rimarca la necessità che sia considerata la<br />

natura delle situazioni soggettive coinvolte e non il mero dato, puramente oggettivo, delle materie.<br />

E’ questo il passaggio probabilmente più importante della pronuncia.<br />

Osserva il Giu<strong>di</strong>ce delle leggi che “il vigente art. 103, primo comma, Cost. non ha conferito al legislatore or<strong>di</strong>nario una assoluta ed incon<strong>di</strong>zionata<br />

<strong>di</strong>screzionalità nell’attribuzione al giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong> <strong>di</strong> materie devolute alla sua giuris<strong>di</strong>zione esclusiva, ma gli ha conferito il potere <strong>di</strong> in<strong>di</strong>care<br />

particolari materie nelle quali la tutela nei confronti della pubblica amministrazione investe anche <strong>di</strong>ritti soggettivi: un potere, quin<strong>di</strong>, del quale può <strong>di</strong>rsi,<br />

al negativo, che non è né assoluto né incon<strong>di</strong>zionato, e del quale, in positivo, va detto che deve considerare la natura delle situazioni soggettive coinvolte, e<br />

non fondarsi esclusivamente sul dato, oggettivo, delle materie”. Tale necessario collegamento delle materie assoggettabili alla giuris<strong>di</strong>zione<br />

esclusiva del giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong> con la natura delle situazioni soggettive – e cioè con il parametro adottato dal Costituente<br />

come or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong>scrimine tra le giuris<strong>di</strong>zioni or<strong>di</strong>naria ed amministrativa – è espresso dall’art. 103 laddove statuisce che quelle<br />

materie devono essere "particolari" rispetto a quelle devolute alla giuris<strong>di</strong>zione generale <strong>di</strong> legittimità.<br />

“Il legislatore or<strong>di</strong>nario – aggiunge ancora la Corte - ben può ampliare l’area della giuris<strong>di</strong>zione esclusiva, purché lo faccia con riguardo a materie (in<br />

tal senso, particolari) che, in assenza <strong>di</strong> tale previsione, contemplerebbero pur sempre, in quanto vi opera la pubblica amministrazione-autorità, la<br />

giuris<strong>di</strong>zione generale <strong>di</strong> legittimità: con il che, da un lato, è escluso che la mera partecipazione della pubblica amministrazione al giu<strong>di</strong>zio sia sufficiente<br />

perché si ra<strong>di</strong>chi la giuris<strong>di</strong>zione del giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong> (il quale davvero assumerebbe le sembianze <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>ce della pubblica amministrazione: con<br />

violazione degli artt. 25 e 102, secondo comma, Cost.) e, dall’altro lato, è escluso che sia sufficiente il generico coinvolgimento <strong>di</strong> un pubblico interesse<br />

nella controversia perché questa possa essere devoluta al giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong>”.<br />

Le materie devolute alla giuris<strong>di</strong>zione esclusiva quin<strong>di</strong> “devono partecipare della medesima natura” <strong>di</strong> quelle devolute alla giuris<strong>di</strong>zione generale<br />

<strong>di</strong> legittimità”, “contrassegnata dalla circostanza che la pubblica Amministrazione agisce quale autorità nei confronti della quale è accordata tutela al<br />

citta<strong>di</strong>no davanti al giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong>”.<br />

Certo è che la sentenza n. 204/2004 ha costituito una brusca e definitiva battuta <strong>di</strong> arresto a quel trend or<strong>di</strong>namentale, da tempo in<br />

atto, connotato dal consistente ampliamento delle materie <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione esclusiva.<br />

Corte cost. 11 maggio 2006, n. 191 (a latere)<br />

L’iter argomentativo della pronuncia in parola è stato successivamente ripreso dalla Corte Costituzionale, che, con sentenza 11<br />

maggio 2006, n. 191, ha <strong>di</strong>chiara costituzionalmente illegittimo l'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, trasfuso nell'art. 53,<br />

comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nella sola parte in cui, devolvendo alla giuris<strong>di</strong>zione esclusiva del giu<strong>di</strong>ce<br />

<strong>amministrativo</strong> le controversie relative a «i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati», non esclude i comportamenti<br />

non riconducibili, nemmeno me<strong>di</strong>atamente, all'esercizio <strong>di</strong> un pubblico potere.<br />

Corte cost. 6 luglio 2004, n. 204, interviene sugli artt. 33 e 34, d. lgs. n. 80/1998 (a latere)<br />

Muovendo dalla sintetizzata ricostruzione del quadro costituzionale, la Corte costituzionale, con sentenza<br />

n. 204/2004, ha mo<strong>di</strong>ficato l’impianto complessivo degli artt. 33 e 34, manipolandone il testo, ritenuto<br />

espressione <strong>di</strong> un <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> politica legislativa volto ad estendere l’area della giuris<strong>di</strong>zione esclusiva del<br />

giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong>, attraverso la sostituzione al criterio <strong>di</strong> riparto della giuris<strong>di</strong>zione fissato in<br />

Costituzione, e costituito dalla <strong>di</strong>cotomia <strong>di</strong>ritti soggettivi-interessi legittimi, del <strong>di</strong>verso criterio dei<br />

"blocchi <strong>di</strong> materie".<br />

19 Per approfon<strong>di</strong>menti sia consentito rinviare a R. <strong>GAROFOLI</strong>, Il riparto <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione in materia <strong>di</strong> servizi pubblici, II ed., in<br />

Trattato <strong>di</strong> giustizia amministrativa, a cura <strong>di</strong> CARINGELLA - <strong>GAROFOLI</strong>), Tomo I, MILANO, 2008.<br />

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