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R. GAROFOLI-G.FERRARI, Manuale di diritto amministrativo,

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Ai sensi dell’art. 7, comma 3, l. Tar, come mo<strong>di</strong>ficato dall’art. 7 della l. 205 del 2000, il G.A., anche in sede<br />

<strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> merito, può poi conoscere <strong>di</strong> tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del<br />

danno.<br />

Il G.A. <strong>di</strong>spone inoltre <strong>di</strong> ampi poteri istruttori, atteso che l’art. 44, T.U. Cons. Stato, stabilisce, al comma<br />

2, che “nei giu<strong>di</strong>zi <strong>di</strong> merito il Consiglio <strong>di</strong> Stato può inoltre or<strong>di</strong>nare qualunque altro mezzo istruttorio, nei mo<strong>di</strong><br />

determinati dal regolamento <strong>di</strong> procedura”.<br />

17. Questioni rilevanti in materia <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione: sulla applicabilità al giu<strong>di</strong>zio <strong>amministrativo</strong><br />

della procedura giu<strong>di</strong>ziale concernente la liquidazione degli onorari professionali ex art. 28, l. n.<br />

794 del 1942.<br />

L’art. 28, l. 13 giugno 1942, n. 794, prevede una speciale procedura giu<strong>di</strong>ziale per la liquidazione delle parcelle degli avvocati nei<br />

confronti dei clienti, stabilendo che “Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei <strong>di</strong>ritti nei confronti del proprio cliente<br />

l'avvocato o il procuratore, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, deve, se non intende seguire la procedura <strong>di</strong><br />

cui all'art. 633 e seguenti del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile, proporre ricorso al capo dell'ufficio giu<strong>di</strong>ziario a<strong>di</strong>to per il processo”.<br />

E’ controverso se tale procedura possa trovare ingresso <strong>di</strong>nanzi al giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong>.<br />

1. Applicabilità al giu<strong>di</strong>zio <strong>amministrativo</strong> della procedura giu<strong>di</strong>ziale concernente la liquidazione degli onorari<br />

professionali.<br />

Secondo un primo orientamento è applicabile al giu<strong>di</strong>zio <strong>amministrativo</strong> la procedura giu<strong>di</strong>ziale concernente la liquidazione degli<br />

onorari degli avvocati 74.<br />

Gli articoli 28 e 29, l. 794/1942 consentono, infatti, all'avvocato, dopo la decisione della causa, <strong>di</strong> seguire la procedura <strong>di</strong> cui all'art.<br />

633 ss. c.p.c., ovvero <strong>di</strong> proporre il ricorso al capo dell'ufficio giu<strong>di</strong>ziario a<strong>di</strong>to per il processo, così attuando un sistema<br />

alternativo, in cui l'avvocato può scegliere quale tra i due rime<strong>di</strong> processuali attivare per la liquidazione del dovuto.<br />

A Il concetto <strong>di</strong> “materia civile” ha carattere polisenso<br />

A sostegno <strong>di</strong> questa tesi si sostiene, da un lato, che il concetto <strong>di</strong> “materia civile” ha carattere polisenso, come emerge dal decreto<br />

ministeriale n. 585 del 1994, che - nello stabilire i criteri per la determinazione degli onorari, dei <strong>di</strong>ritti e delle indennità spettanti<br />

agli avvocati in "materia civile" - nell'articolato e nelle tabelle allegate ha richiamato le controversie devolute alla giuris<strong>di</strong>zione<br />

amministrativa. Dall’altro, che l'interpretazione restrittiva dell'art. 28 precluderebbe all'avvocato amministrativista <strong>di</strong> avvalersi <strong>di</strong><br />

uno specifico rime<strong>di</strong>o <strong>di</strong> tutela, attribuito al collega che svolga l'attività presso il giu<strong>di</strong>ce civile.<br />

B. Gli artt. 28 e 29 non sono incompatibili con le peculiarità del processo <strong>amministrativo</strong><br />

Si osserva ancora che gli artt. 28 e 29 non risultano incompatibili con le peculiarità del processo <strong>amministrativo</strong>, avendo riguardo a<br />

pretese cre<strong>di</strong>torie attinenti al rapporto tra l'avvocato ed il proprio cliente, rispetto alle quali il giu<strong>di</strong>ce competente a decidere la lite<br />

è l'autorità più adeguata a valutare la natura e il valore della controversia e le circostanze del caso. Il loro ambito <strong>di</strong> applicazione<br />

non è dunque inciso dai criteri e dalle leggi che ripartiscono la giuris<strong>di</strong>zione or<strong>di</strong>naria da quella amministrativa.<br />

2. Inapplicabilità della procedura giu<strong>di</strong>ziale concernente la liquidazione degli onorari professionali.<br />

In senso ostile alla applicazione al processo <strong>amministrativo</strong> si sostiene, invece, che la legge 13 giugno 1942, n. 794, letteralmente<br />

appresta un rime<strong>di</strong>o processuale tipico per le sole ipotesi concernenti la mancata liquidazione dei corrispettivi dovuti agli avvocati<br />

per il patrocinio prestato davanti ai giu<strong>di</strong>ci civili, tanto che negli artt. 28, 29 e 30, legge 794/1942, il riferimento è sempre e solo ad<br />

istituti del processo civile ed ai capi degli uffici giu<strong>di</strong>ziari civili (giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> pace, tribunale, corte d'appello).<br />

L'obiettivo perseguito dalla legge, volta a semplificare la liquidazione e la riscossione degli onorari degli avvocati, è stato, quin<strong>di</strong>,<br />

realizzato me<strong>di</strong>ante un meccanismo procedurale che, nel presupposto pacifico della giuris<strong>di</strong>zione del giu<strong>di</strong>ce civile su controversie<br />

inerenti la determinazione degli onorari professionali, mo<strong>di</strong>fica i criteri consueti <strong>di</strong> competenza, attribuendo la stessa all'ufficio<br />

giu<strong>di</strong>ziario civile che ha risolto la causa principale, cui sono riferibili gli onorari dell'avvocato. Attesa la in<strong>di</strong>cata ratio della legge, si<br />

ritiene quin<strong>di</strong> che la speciale procedura camerale prevista dalla legge n. 794 del 1942 si riferisce esclusivamente ai compensi in<br />

materia giu<strong>di</strong>ziale civile non potendo trovare applicazione ai processi penali, amministrativi, ovvero in materia stragiu<strong>di</strong>ziale 75.<br />

Si ritiene anche che la tesi contraria, favorevole all’applicazione, innanzi al giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong>, della procedura giu<strong>di</strong>ziale<br />

concernente la liquidazione degli onorari professionali, conduce ad una grave compressione dei <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa delle parti, atteso<br />

che l'art. 29, comma 6, l. 794/1942, qualifica come non impugnabile l'or<strong>di</strong>nanza che chiude lo speciale proce<strong>di</strong>mento in esame. La<br />

Cassazione ha sempre ritenuto non appellabile il provve<strong>di</strong>mento in questione ma ricorribile innanzi a sé per violazione <strong>di</strong> legge a<br />

mente dell'art. 111, comma 7, Cost.: tale possibilità verrebbe meno se il rito speciale venisse importato nel processo<br />

<strong>amministrativo</strong> giacché l'art. 111, comma 8, limita al solo motivo <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione il ricorso in cassazione avverso decisioni dei<br />

giu<strong>di</strong>ci amministrativi.<br />

La tesi della improponibilità <strong>di</strong> tale rime<strong>di</strong>o davanti al giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong> è seguita anche dalla Cassazione, secondo cui la<br />

speciale procedura camerale prevista dalla l. 13 giugno 1942, n. 794, per la liquidazione delle competenze <strong>di</strong> avvocato e<br />

procuratore si riferisce esclusivamente ai compensi in materia giu<strong>di</strong>ziale civile, e non può, pertanto, trovare applicazione nel caso<br />

<strong>di</strong> prestazioni rese dal legale <strong>di</strong>nanzi al giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong>, caso nel quale la liquidazione deve seguire le forme or<strong>di</strong>narie<br />

previste dal co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile 76.<br />

74 Cfr., per tutti, Cons. Stato, sez. VI, 1 marzo 2005 n. 820.<br />

75 In tal senso Cons. St., sez. IV, 14 aprile 2006, n. 2133.<br />

76 Cass. civ., sez. II, 29 luglio 2004 n. 14394.<br />

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