R. GAROFOLI-G.FERRARI, Manuale di diritto amministrativo,
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dell’amministrazione scolastica <strong>di</strong> svolgere la propria funzione istituzionale “con scelte <strong>di</strong> programmi e <strong>di</strong> meto<strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>dattici potenzialmente idonei ad interferire ed anche eventualmente a contrastare con gli in<strong>di</strong>rizzi educativi adottati dalla<br />
famiglia e con le impostazioni culturali e le visioni politiche esistenti nel suo ambito non solo nell’approccio alla materia<br />
sessuale, ma anche nell’insegnamento <strong>di</strong> specifiche <strong>di</strong>scipline, come la storia, la filosofia, l’educazione civica, le scienze, e quin<strong>di</strong><br />
ben può verificarsi che sia legittimamente impartita nella scuola una istruzione non pienamente corrispondente alla mentalità<br />
ed alle convinzioni dei genitori, senza che alle opzioni <strong>di</strong>dattiche così assunte sia opponibile un <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> veto dei singoli<br />
genitori” 33.<br />
Revoca <strong>di</strong> amministratori <strong>di</strong> società pubbliche (a latere)<br />
Parimenti problematica la sussumibilità entro l’ambito <strong>di</strong> operatività dell’ipotesi <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione esclusiva<br />
in esame del contenzioso relativo alla revoca ad opera dell’ente locale degli amministratori <strong>di</strong> società mista<br />
preposta alla gestione del servizio pubblico.<br />
La soluzione può essere con<strong>di</strong>zionata dall’opzione che si ritiene <strong>di</strong> seguire in merito alla questione relativa<br />
alla natura, <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto pubblico o privato, dell’atto <strong>di</strong> revoca. Questione scandagliata dal Consiglio <strong>di</strong> Stato<br />
(già prima <strong>di</strong> Corte cost. n. 204/2004), che ha sostenuto il carattere privatistico dell’atto <strong>di</strong> nomina<br />
dell’amministratore (e quin<strong>di</strong> anche della sua revoca), rimarcando la genesi patrizia e convenzionale della<br />
relativa facoltà: non si tratterebbe pertanto <strong>di</strong> estrinsecazione <strong>di</strong> potestà pubblica, da assoggettare alle<br />
regole <strong>di</strong> cui alla l. n. 241/1990, ma <strong>di</strong> mera facoltà negoziale 34.<br />
Al G.O. le liti per l’annullamento, per violazione dell’art. 2332 n. 4 c.c., dell’atto costitutivo e dello<br />
statuto <strong>di</strong> una società per azioni (titoletto)<br />
Ancora al G.O. si è ritenuto appartengano le controversie aventi ad oggetto l’annullamento, per violazione<br />
dell’art. 2332 n. 4 c.c., dell’atto costitutivo e dello statuto <strong>di</strong> una società per azioni, costituita per lo<br />
svolgimento <strong>di</strong> tutti i servizi <strong>di</strong> un ente locale.<br />
In termini, T.a.r. Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 4 febbraio 2005 n. 58, secondo cui , da un lato, in virtù della<br />
sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 è stata <strong>di</strong>chiarata, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale<br />
dell’art. 33, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7, lettera a) della<br />
legge 21 luglio 2000, n. 205, e, dall’altro - in <strong>di</strong>sparte la pronuncia del Giu<strong>di</strong>ce delle leggi sopra citata - la<br />
<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> cui all’art. 33, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 80 del 1998 che, allorquando ha<br />
previsto la devoluzione alla giuris<strong>di</strong>zione esclusiva del giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong> delle controversie<br />
concernenti l’istituzione, la mo<strong>di</strong>ficazione o estinzione <strong>di</strong> soggetti gestori <strong>di</strong> pubblici servizi, ivi comprese<br />
le società <strong>di</strong> capitali, si riferiva alle sole procedure pubblicistiche, dovendosi escludere ogni interferenza del<br />
giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong> in questioni <strong>di</strong> stretta attinenza al <strong>di</strong>ritto societario.<br />
3.4. Controversie relative all’affidamento del servizio.<br />
Resta ancora ferma la giuris<strong>di</strong>zione esclusiva del giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong> per le controversie relative<br />
all'affidamento <strong>di</strong> un pubblico servizio: tra queste, quelle che coinvolgono la procedura selettiva e le<br />
modalità con cui la stessa è gestita, quelle nelle quali si <strong>di</strong>scute della omessa osservanza dell’obbligo <strong>di</strong> gara<br />
e dell’affidamento <strong>di</strong>retto del servizio, nonché, ancora, quelle, che, pur non inerendo <strong>di</strong>rettamente<br />
all’affidamento del servizio, attengono ad attività che, successive all’avvio del rapporto tra amministrazione<br />
e gestore del servizio, sono tuttavia destinate ad incidere in senso mo<strong>di</strong>ficativo sulle originarie con<strong>di</strong>zioni<br />
che regolano quel rapporto stesso (si pensi alla controversia relativa alla rinegoziazione delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />
aggiu<strong>di</strong>cazione della gara 35).<br />
3.5. Controversie relative alla vigilanza e al controllo. Responsabilità Consob e contenzioso in<br />
tema <strong>di</strong> sanzioni (rinvio).<br />
La sentenza della Consulta lascia inoltre intatta la giuris<strong>di</strong>zione esclusiva del giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong> per le<br />
controversie relative alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché per quelle afferenti alla<br />
vigilanza sul cre<strong>di</strong>to, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare.<br />
33 Così sempre Cass. civ., s.u., ord. 5 febbraio 2008, n. 2656.<br />
34 Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 2003, n. 3346. In termini, dopo Corte cost. n. 204/2004, Cass., Sez. un., 15 aprile 2005, n.<br />
7799; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 18 <strong>di</strong>cembre 2006 n. 1984.<br />
35 Cfr., al riguardo, prima <strong>di</strong> Corte cost. n. 204/2004, Cons. Stato, sez. V, 14 luglio 2003, n. 4167.<br />
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