R. GAROFOLI-G.FERRARI, Manuale di diritto amministrativo,
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Corte <strong>di</strong> Cassazione e dalla dottrina maggioritarie.<br />
Più nel dettaglio, alla stregua <strong>di</strong> un primo orientamento, l'annullamento dell'aggiu<strong>di</strong>cazione comporterebbe l'annullabilità<br />
relativa ex art. 1441 c.c. del contratto <strong>di</strong> appalto; si tratta <strong>di</strong> un in<strong>di</strong>rizzo massicciamente seguito dalla giurisprudenza del<br />
Giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario, ma anche talvolta dalla giurisprudenza amministrativa (Cass. 17 novembre 2000, n. 14901; Cass. 8 maggio<br />
1996, n. 4269, Cass. 28 marzo 1996, n. 2842; Cons. Stato, sez. VI, 1° febbraio 2002, n. 570; T.A.R. Puglia, Lecce, 28 febbraio<br />
2001, n. 746).<br />
La tesi muove dal rilievo secondo cui gli atti amministrativi adottati nella procedura <strong>di</strong> evidenza pubblica, che precedono la<br />
stipulazione dei contratti jure privatorum, "non sono altro che mezzi <strong>di</strong> integrazione della capacità e della volontà dell'ente<br />
pubblico, sicché i loro vizi, traducendosi in vizi attinenti a tale capacità e a tale volontà, non possono che comportare<br />
l'annullabilità del contratto, deducibile, in via <strong>di</strong> azione o <strong>di</strong> eccezione, soltanto da detto ente" (Cass. 8 maggio 1996, n.<br />
4269). Detto <strong>di</strong>versamente, il proce<strong>di</strong>mento ad evidenza pubblica ha la funzione <strong>di</strong> salvaguardare la corretta formazione del<br />
consenso da parte della pubblica amministrazione, garantendo che essa scelga il contraente migliore tra tutti i partecipanti<br />
alla procedura concorsuale; le relative norme sono, pertanto, dettate esclusivamente a tutela dell'interesse<br />
dell'amministrazione. I sostenitori della tesi dell'annullabilità, conforme all'interesse dell'Amministrazione, ritengono che tale<br />
soluzione sia quella più idonea ad assicurare la certezza dei rapporti giuri<strong>di</strong>ci, atteso che, <strong>di</strong>versamente, aderendo<br />
all'orientamento della nullità assoluta, qualunque terzo escluso dall'aggiu<strong>di</strong>cazione potrebbe far valere, anche a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong><br />
tempo, l'invali<strong>di</strong>tà ra<strong>di</strong>cale del contratto, travolgendone gli effetti.<br />
Ferma restando la tesi dell'annullabilità, dottrina e giurisprudenza ne hanno in<strong>di</strong>viduato un <strong>di</strong>verso fondamento: si è parlato<br />
ora <strong>di</strong> vizio del consenso per errore essenziale e riconoscibile sulla qualità <strong>di</strong> legittimo aggiu<strong>di</strong>catario dell'altro contraente<br />
(artt. 1428 e 1429, n. 3 c.c.), ora <strong>di</strong> annullabilità ex articolo 1425, primo comma, c.c., per una sorta <strong>di</strong> incapacità a contrattare<br />
dell'amministrazione ove sia caducata la delibera <strong>di</strong> contrattare , ora ancora <strong>di</strong> annullabilità per <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> legittimazione<br />
negoziale della pubblica amministrazione intesa come ipotesi concreta <strong>di</strong> incapacità rispetto allo specifico negozio, a fronte<br />
<strong>di</strong> una generale capacità giuri<strong>di</strong>ca e <strong>di</strong> agire del soggetto. E' stato, tuttavia, sottolineato da attenta dottrina che non tutte le<br />
fattispecie decise dalla Cassazione riguardano casi <strong>di</strong> precedente annullamento dell'aggiu<strong>di</strong>cazione, sicché si è per certi versi<br />
dubitato che l'effettivo decisum abbia negato l'effetto <strong>di</strong> travolgimento del contratto scaturente dall'annullamento<br />
giuris<strong>di</strong>zionale dell'aggiu<strong>di</strong>cazione. In senso critico, si è osservato: a) le norme sull'evidenza pubblica non sono poste solo<br />
nell'interesse della parte pubblica, ma anche, se non soprattutto, in quello delle imprese ad un accesso libero, competitivo e<br />
concorrenziale alla contrattazione con le amministrazioni; b) la riserva alla sola pubblica amministrazione della legittimazione<br />
a domandare l'annullamento del contratto impe<strong>di</strong>sce una tutela satisfattiva e piena dell'impresa ricorrente che ha ottenuto<br />
l'annullamento dell'aggiu<strong>di</strong>cazione; c) l'ascrizione dell'annullamento dell'aggiu<strong>di</strong>cazione alle categorie dell'incapacità <strong>di</strong><br />
contrattare (art. 1425) o dei vizi del consenso (art. 1427 c.c.) risulta sprovvista <strong>di</strong> sufficienti riscontri positivi e <strong>di</strong> sicure<br />
in<strong>di</strong>cazioni argomentative non chiarendosi i caratteri costituivi della presunta incapacità legale dell'amministrazione e non<br />
precisandosi il tipo <strong>di</strong> vizio della volontà nella specie riscontrato.<br />
Conseguenze sul piano processuale:<br />
- legittimazione attiva della sola PA all’impugnazione del contratto, posto che, ai sensi dell’ (art. 1441 c.c., l’annullamento<br />
può essere domandato solo da chi vi abbia interesse;<br />
- termine prescrizionale <strong>di</strong> cinque anni;<br />
- natura costitutiva della pronuncia <strong>di</strong> annullamento del contratto;<br />
- giuris<strong>di</strong>zione del GO sulla domanda <strong>di</strong> annullamento del contratto, venendo in rilievo fattispecie privatistiche generatrici<br />
<strong>di</strong> posizioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto soggettivo perfetto.<br />
Critiche:<br />
- riconoscimento alla PA <strong>di</strong> una posizione <strong>di</strong> privilegio, essendo l’unica legittimata ad agire per l’annullamento del contratto;<br />
soluzione, peraltro, incoerente, posto che si legittima ad agire il soggetto al quale, in genere, si imputa la commissione delle<br />
illegittimità proce<strong>di</strong>mentali e non anche chi le subisce, ovvero il contraente;<br />
- necessità <strong>di</strong> una <strong>di</strong>versa valutazione delle finalità sottese alla <strong>di</strong>sciplina pubblicistica <strong>di</strong> selezione del contraente (tanto più<br />
quella <strong>di</strong> derivazione comunitaria), in quanto volta a presi<strong>di</strong>are non già l’interesse della P.A. alla stipula del contratto più<br />
conveniente, ma quello a che sia assicurato il <strong>di</strong>spiegarsi dei meccanismi concorrenziali nell’importante settore delle<br />
commesse pubbliche;<br />
- conseguente riconoscimento anche dell’interesse dei soggetti partecipanti alla procedura, da garantire attraverso il<br />
riconoscimento della loro legittimazione all’impugnativa del contratto, pena la violazione dei principi <strong>di</strong> effettività e<br />
satisfattività della tutela giuris<strong>di</strong>zionale nei confronti degli atti della PA (artt. 24 e 113 Cost.);<br />
- frantumazione della giuris<strong>di</strong>zione, essendo il GA abilitato a conoscere del ricorso caducatorio, il GO della domanda <strong>di</strong><br />
annullamento del contratto. Esito, questo, reputato peraltro non agevolmente armonizzabile con l’effetto <strong>di</strong><br />
concentrazione processuale voluto dal legislatore della legge n. 205/2000 (e ora del D. Lgs. n. 163/2006) ed attuato con la<br />
previsione <strong>di</strong> un’ipotesi <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione esclusiva del GA nel settore degli appalti pubblici.<br />
- inapplicabilità, <strong>di</strong> fatto, della previsione <strong>di</strong> cui all’art. 7, legge Tar (come mo<strong>di</strong>ficato dall’art. 7 legge 205/00), posto che il<br />
fatto storico della stipulazione è considerato ostativo alla tutela risarcitoria in forma specifica, che la norma in <strong>di</strong>scorso<br />
concentra presso il GA, in uno con la tutela caducatoria.<br />
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