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R. GAROFOLI-G.FERRARI, Manuale di diritto amministrativo,

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Nel primo caso il giu<strong>di</strong>zio è concentrato in capo ad un unico giu<strong>di</strong>ce per i profili sia risarcitori che<br />

impugnatori; nel secondo si assiste alla <strong>di</strong>slocazione presso due giu<strong>di</strong>ci del giu<strong>di</strong>zio sull’annullamento<br />

dell’atto e <strong>di</strong> quello sul risarcimento del danno cagionato dall’atto medesimo 3.<br />

L’esposta impostazione ricostruttiva si è prestata a consistenti rilievi critici che ne hanno evidenziato la fragilità sul piano dei<br />

presupposti teorici che ne fanno da sfondo, ma anche gli inaccettabili inconvenienti <strong>di</strong> tipo applicativo.<br />

Sul primo versante, l’assunto teorico sul quale la Suprema Corte fa leva per dedurre la “competenza giuris<strong>di</strong>zionale” del giu<strong>di</strong>ce<br />

or<strong>di</strong>nario sul contenzioso risarcitorio non concernente le materie attratte alla giuris<strong>di</strong>zione esclusiva del giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong> è<br />

dunque quello afferente la natura <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto soggettivo ascrivibile alla posizione <strong>di</strong> chi, ingiustamente danneggiato<br />

dall’Amministrazione, pretende il ristoro. Le Sezioni unite ritengono, quin<strong>di</strong>, che quello al risarcimento del danno sia <strong>di</strong>ritto<br />

<strong>di</strong>stinto dalla posizione giuri<strong>di</strong>ca soggettiva lesa dal fatto illecito causativo del danno ingiusto; nel dettaglio, procedono ad una<br />

scissione concettuale tra situazione vulnerata e meccanismo rime<strong>di</strong>ale dall’or<strong>di</strong>namento approntato per quella violazione, assurto<br />

ad oggetto <strong>di</strong> nuova e <strong>di</strong>stinta posizione giuri<strong>di</strong>ca sostanziale, qualificata <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto soggettivo ed in quanto tale assoggettata alla<br />

cognizione del giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario in applicazione del consueto canone <strong>di</strong> demarcazione dei terreni giuris<strong>di</strong>zionali propri del giu<strong>di</strong>ce<br />

or<strong>di</strong>nario e <strong>di</strong> quello <strong>amministrativo</strong> 4. L’impostazione si è prestata a non poche obiezioni.<br />

Già sul piano ricostruttivo, infatti, si è rimarcata l’inattitu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> una pretesa dal carattere spiccatamente strumentale e rime<strong>di</strong>ale,<br />

quale quella avente ad oggetto il risarcimento del danno per lesione <strong>di</strong> altra posizione soggettiva, ad orientare la ricerca del<br />

giu<strong>di</strong>ce 5. La questione assume una particolare importanza anche in una prospettiva <strong>di</strong> più ampio respiro, attenta alla verifica della<br />

compatibilità costituzionale delle ricostruzioni giurisprudenziali o delle opzioni legislative in punto <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione.<br />

Non si trascuri, a tale proposito, che, per dettato costituzionale, “il Consiglio <strong>di</strong> Stato e gli altri organi <strong>di</strong> giustizia amministrativa<br />

hanno giuris<strong>di</strong>zione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi”, oltre che, in particolari<br />

materie, “dei <strong>di</strong>ritti soggettivi” (art. 103, co. 1 o). Non vi è dubbio, quin<strong>di</strong>, che la Carta fondamentale abbia inteso ascrivere rilievo,<br />

in sede <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduazione dell’ambito <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione proprio dei giu<strong>di</strong>ci amministrativi, alla posizione sostanziale che, in quanto<br />

incisa dall’azione dell’amministrazione, abbisogna <strong>di</strong> tutela, sia essa <strong>di</strong> interesse legittimo ovvero, in taluni casi espressamente<br />

in<strong>di</strong>cati dalla legge, <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto soggettivo; alla normale demarcazione della giuris<strong>di</strong>zione amministrativa deve procedersi, quin<strong>di</strong>,<br />

avendo riguardo alla consistenza della posizione soggettiva che, contrapponendosi alla condotta amministrativa, abbisogna <strong>di</strong><br />

tutela, non già facendo riferimento alla natura del rime<strong>di</strong>o che, a lesione ormai intervenuta, si intende sperimentare.<br />

Sempre sul piano teorico, peraltro, la ricostruzione seguita dalla Sezioni unite non ha convinto anche per la sua sostanziale<br />

idoneità a riproporre, quale criterio <strong>di</strong> risoluzione delle questioni <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione, la teoria del petitum, in <strong>di</strong>stonia, quin<strong>di</strong>, rispetto al<br />

tra<strong>di</strong>zionale in<strong>di</strong>rizzo volto ad utilizzare quello della causa peten<strong>di</strong>.<br />

A fronte <strong>di</strong> un medesimo atto e <strong>di</strong> un medesimo vizio il giu<strong>di</strong>ce finirebbe invero per essere quello or<strong>di</strong>nario o quello<br />

<strong>amministrativo</strong> a seconda che si chieda il risarcimento del danno ovvero l’annullamento del provve<strong>di</strong>mento” 6.<br />

Non meno penetranti sono risultate le obiezioni mosse all’impianto ricostruttivo fornito dalla Cassazione con l’intento <strong>di</strong><br />

rimarcarne le non convincenti implicazioni <strong>di</strong> tipo applicativo. Si tratta <strong>di</strong> inconvenienti innescati dall’operare congiunto della<br />

ritenuta giuris<strong>di</strong>zione del giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario e della sostenuta abolizione della pregiu<strong>di</strong>ziale amministrativa.<br />

Giova tenere conto <strong>di</strong> quanto al riguardo sostenuto dalle Sezioni unite ad avviso delle quali “rispetto al giu<strong>di</strong>zio che, nei termini<br />

suin<strong>di</strong>cati, può svolgersi davanti al giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario, non sembra ravvisabile la necessaria pregiu<strong>di</strong>zialità del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong><br />

annullamento.<br />

Questa è stata infatti in passato costantemente affermata per l’evidente ragione che solo in tal modo si perveniva all’emersione del<br />

<strong>di</strong>ritto soggettivo, e quin<strong>di</strong> all’accesso alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c., riservata ai soli <strong>di</strong>ritti soggettivi, e non può quin<strong>di</strong><br />

trovare conferma alla stregua del nuovo orientamento, che svincola la responsabilità aquiliana dal necessario riferimento alla<br />

lesione <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto soggettivo”.<br />

La ritenuta autonomia delle azioni, in uno alla riconosciuta possibilità <strong>di</strong> una <strong>di</strong>slocazione delle stesse innanzi a giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong>versi e nel<br />

contesto <strong>di</strong> percorsi processuali tra loro paralleli ed in alcun modo comunicanti, è apparsa idonea ad innescare inconvenienti<br />

pratici <strong>di</strong> ardua accettabilità, prontamente rimarcati nel <strong>di</strong>battito dottrinale.<br />

Si è così prospettato il rischio che il giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario ed il giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong> opinino <strong>di</strong>versamente relativamente<br />

all’illegittimità dell’atto e che, ad esempio, il giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario riconosca il risarcimento del danno da atto <strong>amministrativo</strong> reputato<br />

legittimo dal giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong> e quin<strong>di</strong> permanentemente operante come criterio destinato ad orientare la condotta<br />

dell’Amministrazione.<br />

Il sistema delineato dalle Sezioni unite <strong>di</strong> Cassazione, quin<strong>di</strong>, non risultava particolarmente convincente,<br />

oltre che per la non unanime con<strong>di</strong>visione delle coor<strong>di</strong>nate teoriche sulle quali <strong>di</strong>chiaratamente poggiava,<br />

anche in considerazione delle <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> tipo applicativo destinato a suscitare, almeno in parte innescate<br />

dal permanere, al <strong>di</strong> fuori delle materie attratte nella sfera della giuris<strong>di</strong>zione esclusiva del giu<strong>di</strong>ce<br />

<strong>amministrativo</strong>, <strong>di</strong> una doppia giuris<strong>di</strong>zione.<br />

3 CARINGELLA-R. <strong>GAROFOLI</strong>, Riparto <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione e prova del danno dopo la sentenza 500/99, in www.giust.it<br />

4 CARANTA, Attività amministrativa ed illecito aquiliano. La responsabilità della P.A. dopo la l 21 luglio 2000, n. 205, Milano, 2001, 37.<br />

5 GIACCHETTI, La risarcibilità degli interessi legittimi è «in coltivazione», in Cons. Stato, 1999, II, 1599; P. CIRILLO, La tutela in via arbitrale delle<br />

conseguenze patrimoniali derivanti dalla lesione dell’interesse legittimo, in Giustizia-amministrativa.it<br />

6 R. CARANTA, op. cit., 40.<br />

www.nel<strong>di</strong>ritto.it<br />

Ufficio Relazioni Esterne<br />

Tel. 393/9724784<br />

info@nel<strong>di</strong>ritto.it<br />

www.nel<strong>di</strong>rittoe<strong>di</strong>tore.it<br />

Le critiche<br />

Non convince la<br />

scissione tra<br />

interesse leso e<br />

<strong>di</strong>ritto al ristoro<br />

L’art. 103 Cost.<br />

rimette al G.A. la<br />

“tutela” degli<br />

interessi<br />

Sembra riproporsi<br />

il criterio del<br />

petitum

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