31.05.2013 Views

R. GAROFOLI-G.FERRARI, Manuale di diritto amministrativo,

R. GAROFOLI-G.FERRARI, Manuale di diritto amministrativo,

R. GAROFOLI-G.FERRARI, Manuale di diritto amministrativo,

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ad avviso delle Sezioni unite, invero, la trasmigrabilità della causa dal giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario al giu<strong>di</strong>ce speciale,<br />

e viceversa, non richiede necessariamente la pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione,<br />

ma è resa possibile anche nel caso <strong>di</strong> sentenza del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito, che abbia declinato la giuris<strong>di</strong>zione.<br />

Seppure la sentenza del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito - sia esso or<strong>di</strong>nario che <strong>amministrativo</strong>, tributario o contabile<br />

declinatoria della giuris<strong>di</strong>zione, a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quella delle Sezioni Unite della Cassazione, non imponga, al<br />

giu<strong>di</strong>ce del quale è stata affermata la giuris<strong>di</strong>zione, <strong>di</strong> adeguarsi a tale pronuncia, onde il giu<strong>di</strong>ce ad quem,<br />

innanzi al quale la causa fosse riassunta, potrebbe a sua volta <strong>di</strong>chiarare il proprio <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione,<br />

occorre considerare che, in tal caso, alle parti, per la soluzione del conflitto negativo <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione, è<br />

dato il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 362, co. 2, c.p.c., sicché il previsto meccanismo correttivo<br />

della denunciata situazione <strong>di</strong> stallo, nel rispetto del principio che ogni giu<strong>di</strong>ce è giu<strong>di</strong>ce della propria<br />

giuris<strong>di</strong>zione, consente, nella soluzione del conflitto, <strong>di</strong> pervenire alla decisione della questione <strong>di</strong><br />

giuris<strong>di</strong>zione con effetti vincolanti nei confronti del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>chiarato fornito <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione, innanzi al<br />

quale è resa praticabile la translatio iu<strong>di</strong>cii.<br />

L'apparente antinomia della suddetta conclusione con la <strong>di</strong>sposizione dell'articolo 34, co. 1, legge 6<br />

<strong>di</strong>cembre 1971, n. 1034, laddove si prevede l'annullamento senza rinvio della decisione del tribunale<br />

<strong>amministrativo</strong> regionale da parte del Consiglio <strong>di</strong> Stato quando l'organo <strong>di</strong> secondo grado riconosca il<br />

<strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> primo grado, si compone – ad avviso delle sezioni unite- nel rilievo<br />

che il <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione considerato dalla norma concerne anch'esso le sole ipotesi in cui non è<br />

configurabile una prosecuzione del processo né innanzi al giu<strong>di</strong>ce speciale, né innanzi al giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario,<br />

in parallelo alla <strong>di</strong>sposizione dell'art. 382, co. 3, c.p.c.<br />

Le Sezioni unite forniscono così una nuova lettura dell’art. 34, co., della legge Tar<br />

La norma, per la quale il Consiglio <strong>di</strong> Stato annulla senza rinvio la sentenza del giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> primo grado ove<br />

ritenga insussistente la giuris<strong>di</strong>zione amministrativa, è sempre stata intesa nel senso che l’annullamento<br />

senza rinvio vada <strong>di</strong>sposto sia quando il Consiglio <strong>di</strong> Stato ritiene sussistente la giuris<strong>di</strong>zione del giu<strong>di</strong>ce<br />

or<strong>di</strong>nario o <strong>di</strong> un giu<strong>di</strong>ce speciale, sia quando ritiene che si versi in <strong>di</strong>fetto assoluto <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione.<br />

Secondo le Sezioni unite, invece, l’annullamento senza rinvio si può avere solo se il Consiglio <strong>di</strong> Stato<br />

ravvisa <strong>di</strong>fetto assoluto <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione (o improponibilità assoluta della domanda),; ove, viceversa, ritenga<br />

che la giuris<strong>di</strong>zione è del giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario o <strong>di</strong> altro giu<strong>di</strong>ce speciale, deve annullare con rinvio a detto<br />

giu<strong>di</strong>ce, innanzi al quale si realizza quin<strong>di</strong> la translatio iu<strong>di</strong>cii.<br />

Vero è che il giu<strong>di</strong>ce in<strong>di</strong>cato dal Consiglio <strong>di</strong> Stato come fornito <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione non è vincolato dalla<br />

decisione, e potrebbe quin<strong>di</strong> anch’esso declinare la propria giuris<strong>di</strong>zione (dando luogo al conflitto negativo<br />

<strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione); vero è anche che in tal caso è esperibile in ogni tempo il ricorso per cassazione ex art. 362<br />

c.p.c.<br />

3. Corte cost. 12 marzo 2007, n. 77.<br />

Dopo le Sezioni unite anche la Consulta interviene sul tema con sentenza 12 marzo 2007, n. 77, con la<br />

quale <strong>di</strong>chiara costituzionalmente illegittimo l'art. 30 della legge 6 <strong>di</strong>cembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei<br />

tribunali amministrativi regionali), nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e processuali,<br />

prodotti dalla domanda proposta a giu<strong>di</strong>ce privo <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione si conservino, a seguito <strong>di</strong> declinatoria <strong>di</strong><br />

giuris<strong>di</strong>zione, nel processo proseguito davanti al giu<strong>di</strong>ce munito <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione.<br />

Le critiche all’impostazione seguita da Cass., Sez. un., 4109/2007 (a latere)<br />

La Corte, pur manifestando considerazione per la soluzione adottata dalle Sezioni Unite, ritiene <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>ssentire sulla sua praticabilità a <strong>di</strong>ritto vigente.<br />

Ad avviso dei Giu<strong>di</strong>ci costituzionali, l'espressa previsione della translatio con esplicito ed esclusivo riferimento alla<br />

«competenza» non altro può significare se non <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> applicare alla giuris<strong>di</strong>zione quanto previsto, esplicitamente ed<br />

esclusivamente, per la competenza.<br />

La riassunzione non assicura la conservazione degli effetti della domanda (a latere)<br />

Ciò posto, la Consulta ancora osserva che va <strong>di</strong>stinto il problema della trasmigrabilità del processo ad altro<br />

giu<strong>di</strong>ce fornito <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione con quello della conservazione, a seguito della declinatoria della<br />

giuris<strong>di</strong>zione, degli effetti prodotti dalla domanda proposta davanti ad un giu<strong>di</strong>ce privo <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione.<br />

Invero –osserva la Consulta- l'esistenza nel co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile <strong>di</strong> una norma che <strong>di</strong>sciplina in<br />

generale l'istituto della riassunzione della causa (art. 125 <strong>di</strong>sp. att.) non implica <strong>di</strong> per sé che la domanda<br />

proposta in riassunzione conservi gli effetti prodotti da quella originaria.<br />

www.nel<strong>di</strong>ritto.it<br />

Ufficio Relazioni Esterne<br />

Tel. 393/9724784<br />

info@nel<strong>di</strong>ritto.it<br />

www.nel<strong>di</strong>rittoe<strong>di</strong>tore.it

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!