R. GAROFOLI-G.FERRARI, Manuale di diritto amministrativo,
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La questione è stata rimessa all’esame dell’Adunanza plenaria da Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2007, nn. 385 e 386, secondo cui<br />
il contrasto interpretativo s'innesta su <strong>di</strong> una questione preliminare riguardante la configurazione da dare alla domanda giu<strong>di</strong>ziale<br />
promossa me<strong>di</strong>ante l'art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794: è necessario, invero, verificare se la stessa integri un’azione<br />
autonoma, la cui causa peten<strong>di</strong> va esclusivamente rinvenuta nel contratto <strong>di</strong> patrocinio intercorrente tra la parte ed il suo <strong>di</strong>fensore,<br />
ovvero rappresenti una domanda accessoria nell'ambito <strong>di</strong> un giu<strong>di</strong>zio principale.<br />
Nel primo caso, infatti, sarebbe esatto affermare che il meccanismo introdotto dall'art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, è<br />
destinato ad operare esclusivamente all'interno della giuris<strong>di</strong>zione civile, risolvendosi il tutto in una mera misura <strong>di</strong> semplificazione<br />
proce<strong>di</strong>mentale.<br />
Nel secondo caso, invece, il problema della giuris<strong>di</strong>zione verrebbe superato la stessa dovendo essere identificata avendo riguardo<br />
alla causa principale e non alla domanda accessoria; il problema si ridurrebbe nel decidere se l'istituto sia applicabile al giu<strong>di</strong>zio<br />
<strong>amministrativo</strong> attraverso l'interpretazione, alla luce del <strong>di</strong>ritto vigente, delle norme e dei principi che regolano la materia, ovvero<br />
se, in mancanza <strong>di</strong> una norma specifica <strong>di</strong> rinvio, la domanda accessoria esuli comunque dai poteri del giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong>.<br />
Con l'ulteriore corollario, in questo secondo caso, della necessaria verifica se sia o meno manifestamente infondata l'eccezione <strong>di</strong><br />
incostituzionalità della mancata previsione legislativa, prospettata sotto il profilo della <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> trattamento tra avvocati civilisti<br />
ed avvocati amministrativisti.<br />
La VI sezione del Consiglio <strong>di</strong> Stato 77 ha, invece, ritenuto <strong>di</strong> rimettere la questione alla Corte costituzionale: ritenuta<br />
l’inapplicabilità dello speciale rito per la liquidazione degli onorari <strong>di</strong> avvocato nel processo <strong>amministrativo</strong>, si è dedotto invero il<br />
possibile contrasto con gli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost.. Ed invero, “la <strong>di</strong>screzionalità <strong>di</strong> cui gode il legislatore nella regolamentazione degli<br />
istituti processuali e nella previsione <strong>di</strong> forme <strong>di</strong> tutela <strong>di</strong>fferenziate con riguardo alla particolarità del rapporto dedotto in giu<strong>di</strong>zio, non riesce a spiegare la<br />
ragionevolezza <strong>di</strong> una limitazione legislativa che, nonostante l’identità dell’oggetto del giu<strong>di</strong>zio e la sussistenza dell’identica esigenza <strong>di</strong> dotare anche nel<br />
processo <strong>amministrativo</strong> il legale che lamenti il mancato pagamento <strong>di</strong> quanto dovutogli dal cliente a titolo <strong>di</strong> spese, onorari e <strong>di</strong>ritti, al fine <strong>di</strong> un<br />
efficiente strumento procedurale, aggiuntivo alla procedura finalizzata all’emissione <strong>di</strong> decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c., dato dalla via del ricorso al<br />
capo dell'ufficio giu<strong>di</strong>ziario a<strong>di</strong>to per il processo. La previsione <strong>di</strong> un incidente <strong>di</strong> esecuzione innanzi al Giu<strong>di</strong>ce della cognizione è infatti giustificata dalla<br />
ricorrenza <strong>di</strong> una connessione ontologica <strong>di</strong> detto contenzioso con la controversia <strong>di</strong> base, che <strong>di</strong>fferenzia tali questioni patrimoniali dai cre<strong>di</strong>ti pecuniari<br />
sottoposti alla sola procedura ingiuntiva plasmata dal co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile. Detta connessione viene identicamente in rilievo anche nel processo<br />
<strong>amministrativo</strong> in guisa da ritenere non manifestamente infondati i dubbi <strong>di</strong> costituzionalità che la scelta omissiva del legislatore ingenera in relazione<br />
ai parametri della ragionevolezza ex art. 3 Cost, del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa ex art. 24 e della pienezza ed effettività della tutela giuris<strong>di</strong>zionale innanzi al<br />
giu<strong>di</strong>ce <strong>amministrativo</strong> ex artt. 24, 103 e 113 Cost.”.<br />
77 Cons. Stato, sez. VI, 9 novembre 2006 n. 6613.<br />
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