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R. GAROFOLI-G.FERRARI, Manuale di diritto amministrativo,

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Tuttavia – sostengono i giu<strong>di</strong>ci siciliani- tali conseguenze, quand’anche in ipotesi possano essere la remota<br />

causa <strong>di</strong> una <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento, normativamente non <strong>di</strong>spiegano alcun rilievo ai fini della verifica<br />

<strong>di</strong> sussistenza della giuris<strong>di</strong>zione statuale, dal legislatore prevista solo nei casi <strong>di</strong>versi da quelli,<br />

espressamente eccettuati, <strong>di</strong> cui all’art. 2, comma 1, d.l. citato, e <strong>di</strong> cui si è già detto.<br />

Se una tale opzione normativa si fosse svolta a livello secondario, sarebbe stata passibile <strong>di</strong> censure per<br />

in<strong>di</strong>retto contrasto col principio della generale tutela statuale sui <strong>di</strong>ritti soggettivi patrimoniali. Viceversa,<br />

essendo stata operata a livello primario, non è soggetta ad altro vaglio che a quello costituzionale.<br />

Senonché – si è detto- non appare costituzionalmente incompatibile la scelta del legislatore or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong><br />

stabilire che, quando un impren<strong>di</strong>tore decida <strong>di</strong> operare nel settore dello sport, resti interamente ed<br />

esclusivamente assoggettato alla <strong>di</strong>sciplina interna dell’or<strong>di</strong>namento sportivo (cui la legge ha voluto<br />

riconoscere la più ampia autonomia).<br />

Il Caso Moggi: Tar Lazio, 19 marzo 2008, n. 2472 (a latere)<br />

Di recente la questione è stata riesaminata da Tar Lazio, 19 marzo 2008, n. 2472, intervenuto sul ricorso<br />

proposto dal sig. Moggi avverso decisione della Corte Federale della F.I.G.C. nella parte in cui ha<br />

confermato la sanzione, inflitta nei suoi confronti dalla Commissione d’Appello Federale, dell’inibizione<br />

per cinque anni dai ranghi federali, con proposta al Presidente Federale <strong>di</strong> preclusione alla permanenza in<br />

qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., e l’ammenda <strong>di</strong> 50.000,00 euro per illecito sportivo commesso<br />

nel periodo in cui era <strong>di</strong>rettore generale della F.C. Juventus s.p.a. Il Tribunale capitolino ha dovuto<br />

prendere posizione sull’eccezione <strong>di</strong> <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione, sollevata sull’assunto che oggetto del gravame<br />

è una sanzione <strong>di</strong>sciplinare sportiva, destinata ad esaurire i propri effetti nell’ambito dell’or<strong>di</strong>namento<br />

settoriale, con conseguente irrilevanza per l’or<strong>di</strong>namento statale alla stregua anche <strong>di</strong> quanto <strong>di</strong>sposto<br />

dall’art. 2, primo comma, lett. b), D.L. 19 agosto 2003 n. 220, convertito con mo<strong>di</strong>ficazioni dall’art. 1 L. 17<br />

ottobre 2003 n. 280.<br />

Andando <strong>di</strong>chiaratamente in contrario avviso rispetto a C.g.a., 8 novembre 2007, n. 1048, il Collegio<br />

romano sostiene che “autonomia sta a significare inibizione per un or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co <strong>di</strong> interferire<br />

con le proprie regole e i propri strumenti attuativi in un ambito normativamente riservato ad altro<br />

or<strong>di</strong>namento coesistente (nella specie, quello sportivo), ma a con<strong>di</strong>zione che gli atti e le pronunce in detto<br />

ambito intervenuti in esso esauriscano i propri effetti. Il che è situazione che, alla luce del comune buon<br />

senso, non ricorre affatto allorché la materia del contendere è costituita innanzi tutto da valutazioni e<br />

apprezzamenti personali, che a prescindere dalla qualifica professionale rivestita dal soggetto destinatario<br />

degli stessi e del settore nel quale egli ha svolto la sua attività, investono con imme<strong>di</strong>atezza <strong>di</strong>ritti<br />

fondamentali dello stesso in quanto uomo e citta<strong>di</strong>no, con conseguenze lesive della sua onorabilità e<br />

negativi, intuitivi riflessi nei rapporti sociali. Verificandosi questa ipotesi, che è poi quella che ricorre nel<br />

caso in esame - atteso che il danno asseritamente ingiusto, sofferto dal ricorrente è, più che nella misure<br />

inter<strong>di</strong>ttive e patrimoniali comminate, nel durissimo giu<strong>di</strong>zio negativo sulle sue qualità morali, che esse<br />

inequivocabilmente sottintendono – è davvero <strong>di</strong>fficile negare all’o<strong>di</strong>erno ricorrente l’accesso a colui che<br />

<strong>di</strong> dette vicende è incontestabilmente il giu<strong>di</strong>ce naturale. Una <strong>di</strong>versa conclusione assumerebbe carattere<br />

<strong>di</strong> particolare criticità ove si consideri che in una determinata fase dell’impugnato proce<strong>di</strong>mento è stata<br />

negata al ricorrente la stessa appartenenza al cd. mondo sportivo”.<br />

A tale esito, peraltro, il Tar Lazio <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> pervenire anche con l’intento <strong>di</strong> assicurare una lettura<br />

costituzionalmente orientata dell’art. 2, D.L. n. 220 del 2003.<br />

Invero, ad avviso del Collegio laziale, il legislatore del 2003 ha voluto solo garantire il previo esperimento,<br />

nella materia della <strong>di</strong>sciplina sportiva, <strong>di</strong> tutti i rime<strong>di</strong> interni, senza peraltro elidere la possibilità, per le<br />

parti del rapporto, <strong>di</strong> a<strong>di</strong>re il giu<strong>di</strong>ce dello Stato se la sanzione comminata non esaurisce la sua rilevanza<br />

all’interno del solo or<strong>di</strong>namento sportivo.<br />

10. La tutela giuris<strong>di</strong>zionale sulle delibere delle Autorità Amministrative In<strong>di</strong>pendenti: rinvio.<br />

Si rinvia al capitolo par. 10 per le regole <strong>di</strong> riparto da applicare in relazione alle controversie involgenti<br />

gli atti delle Autorità Amministrative In<strong>di</strong>pendenti.<br />

11. La nuova ipotesi <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione esclusiva in materia <strong>di</strong> energia elettrica.<br />

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