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R. GAROFOLI-G.FERRARI, Manuale di diritto amministrativo,

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C) LA TRANSLATIO JUDICII<br />

SOMMARIO. 1. La posizione della giurisprudenza prima <strong>di</strong> Cass. Sez. un., 22 febbraio 2007, n. 4109, e<br />

Corte cost.,12 marzo 2007, n. 77. 2. Interviene Cass. Sez. un., 22 febbraio 2007, n. 4109. 3. Corte cost. 12<br />

marzo 2007, n. 77. 4. Gli scenari dopo le due decisioni e le prime applicazioni pretorie. 5. L’intervento del<br />

legislatore: le in<strong>di</strong>cazioni emerse.<br />

1. La posizione della giurisprudenza prima <strong>di</strong> Cass. Sez. un., 22 febbraio 2007, n. 4109, e Corte<br />

cost.,12 marzo 2007, n. 77.<br />

Con due importantissime e innovative pronunce della Sezioni unite <strong>di</strong> Cassazione (22 febbraio 2007, n.<br />

4109) e della Corte costituzionale (12 marzo 2007, n. 77), la giurisprudenza, in rottura rispetto ad un<br />

orientamento ampiamente seguito in passato, ha preso posizione sul tema della translatio iu<strong>di</strong>cii.<br />

Pur seguendo percorsi argomentativi e ricostruttivi del sistema processuale vigente in parte <strong>di</strong>vergenti,<br />

hanno sostenuto l’immanenza nell’or<strong>di</strong>namento del principio secondo cui, allorquando un giu<strong>di</strong>ce declina<br />

la giuris<strong>di</strong>zione affermando la sussistenza <strong>di</strong> quella <strong>di</strong> altro giu<strong>di</strong>ce, il processo può proseguire innanzi al<br />

giu<strong>di</strong>ce fornito <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione, rimanendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta<br />

innanzi al giu<strong>di</strong>ce privo <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione.<br />

L’art. 50 c.p.c. (a latere)<br />

Per un inquadramento del tema, si consideri che l’ art. 50 c.p.c. prevede che, in caso <strong>di</strong> sentenza che abbia<br />

pronunciato sulla competenza, il processo possa essere riassunto, entro il termine previsto dalla decisione<br />

o, in mancanza, entro sei mesi dalla comunicazione decisione.<br />

Si tratta della cd. translatio iu<strong>di</strong>cii, che il legislatore del 1940 ha previsto espressamente con riferimento ai<br />

soli giu<strong>di</strong>zi sulla competenza.<br />

Ciò posto, il problema, da tempo al centro <strong>di</strong> un importante <strong>di</strong>battito dottrinale, è quello riguardante<br />

l’applicabilità della regola sulla trasmigrabilità del processo anche al caso <strong>di</strong> pronunce sulla giuris<strong>di</strong>zione 78.<br />

La questione assume particolare delicatezza se solo si considera il rischi che, a seguito del defatigante<br />

“palleggio <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zi”, il ricorrente si trovi azzerate le risultanze istruttorie nel frattempo faticosamente<br />

acquisite; o ad<strong>di</strong>rittura irrime<strong>di</strong>abilmente decaduto dalla possibilità <strong>di</strong> attivare gli strumenti <strong>di</strong> tutela, per<br />

intervenuta decorrenza dei termini (si pensi all’azione possessoria innanzi al g.o. o alla generale azione<br />

impugnatoria <strong>di</strong> legittimità innanzi al g.a.).<br />

Il rischio è quin<strong>di</strong> che il privato, per effetto <strong>di</strong> una non corretta in<strong>di</strong>viduazione del giu<strong>di</strong>ce (peraltro non<br />

sempre a lui addebitabile, attese le consistenti incertezze che connotano il sistema <strong>di</strong> riparto), vada<br />

incontro, <strong>di</strong>nanzi al giu<strong>di</strong>ce ri<strong>di</strong>venuto titolare del potere giuris<strong>di</strong>zionale, ad una pronuncia <strong>di</strong> irricevibilità<br />

per tar<strong>di</strong>vità dell’azione.<br />

In proposito il co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rito prevede che le questioni <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione possano essere decise dalla<br />

Cassazione, in via preventiva, me<strong>di</strong>ante lo strumento del regolamento <strong>di</strong> giuris<strong>di</strong>zione, proponibile, ai sensi<br />

dell’art. 41 c.p.c., solo nel caso in cui la controversia non sia stata decisa nel merito, oppure in sede <strong>di</strong><br />

ricorso or<strong>di</strong>nario ex art. 360, n. 1) c.p.c.<br />

La tesi ostile alla translatio in caso <strong>di</strong> pronunce sulla giuris<strong>di</strong>zione (a latere)<br />

A sostegno della tesi ostile all’estensione della translatio alle ipotesi <strong>di</strong> pronunce sulla giuris<strong>di</strong>zione si è<br />

quin<strong>di</strong> addotto un argomento testuale, osservandosi che la trasmigrabilità della causa da una giuris<strong>di</strong>zione<br />

ad un’altra sarebbe esclusa dallo stesso legislatore, laddove non ha introdotto, con riferimento al caso in<br />

questione, una <strong>di</strong>sposizione simile a quella <strong>di</strong> cui all’art. 50 c.p.c. 79<br />

78 ORIANI, Sulla translatio iu<strong>di</strong>cii dal giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario al giu<strong>di</strong>ce speciale (e viceversa), in Foro It., 2004, V, 9 e ss.<br />

79 Cass., Sez. Un., 28 marzo 2006, n. 7039.<br />

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