allegati capitolato speciale - ULSS 13
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- essere in perfetto stato di conservazione asciutta e ben dissanguata.<br />
La carne dovrà essere a reazione acida a dimostrazione della normalità della composizione<br />
chimica delle attività enzimatiche dei tessuti muscolari; il PH non dovrà superare il valore di 6,0.<br />
CARNE DI VITELLO<br />
SPALLA DI VITELLO SOTTOVUOTO<br />
La carne dovrà pervenire da carcasse di peso di Kg 120 - 150 ed essere di colorito roseo chiaro.<br />
La carne dovrà essere di I° qualità, così come essa è definita dalla scienza veterinaria e dalle<br />
consuetudini del mercato locale, dovrà essere accompagnata da certificati attestanti l'avvenuto<br />
autocontrollo da parte dell'azienda produttrice (esami microbiologici e chimici riguardanti la qualità<br />
della fornitura).<br />
Solo la carne ritenuta dal Servizio veterinario dell'U.L.S.S.<strong>13</strong> corrispondente a quanto richiesto dal<br />
presente <strong>capitolato</strong> <strong>speciale</strong> potrà essere consegnata all'U.L.S.S.<strong>13</strong>.<br />
Il giudizio di idoneità o meno espresso dal Settore veterinario dell'U.L.S.S.<strong>13</strong> è da ritenersi a tutti<br />
gli effetti insindacabile ed inappellabile.<br />
CONSEGNA<br />
Le consegne nei singoli tagli anatomici (fesa, noce, codino, sottolombo, muscolo), confezionati<br />
singolarmente sottovuoto, dovranno essere imballati in cartone unico in modo tale che ogni<br />
cartone contenga esclusivamente la coscia dello stesso animale.<br />
Ogni singolo pezzo, all'atto della consegna, dovrà riportare l'etichetta prevista dalla normativa<br />
vigente comprensiva della data di confezionamento che non deve essere antecedente a tre giorni<br />
dalla data di consegna, salvo accordi tra le parti (ditta aggiudicataria e Responsabile del Servizio<br />
Veterinario dell'U.L.S.S.<strong>13</strong>).<br />
La merce dovrà essere accompagnata da una distinta con l'esatta indicazione delle quantità e<br />
qualità consegnate.<br />
2) CARNI SUINE FRESCHE DI PROVENIENZA NAZIONALE<br />
La carne dovrà essere magra e proveniente da animali allevati appositamente per la produzione di<br />
carne da consumare allo stato fresco, macellati in perfetto stato di salute e di nutrizione all'età di<br />
dodici mesi, priva di parassiti animali e vegetali. Dovrà, inoltre, essere di colore bianco e roseo<br />
chiaro, resistente al taglio, a grana fine e serrata e fortemente marmorizzata, priva di qualsiasi<br />
odore, con grasso di copertura di medio spessore e con grasso intero bianco o bianco-grigio o<br />
roseo, ma sempre morbido.<br />
La qualità dei prodotti dovrà essere sempre la I° c osì come essa è definita dalla scienza<br />
merceologica e dalle consuetudini del mercato locale.<br />
Saranno rifiutati i prodotti di qualità inferiore alla I° o che, comunque, risultassero all'esame<br />
sommario o in seguito ad ispezione sanitaria o a controllo di laboratorio avariati, alterati, sofisticati<br />
o adulterati, che appartengano a varietà o specie merceologiche diverse da quelle stabilite nel<br />
presente <strong>capitolato</strong>.<br />
Dovranno provenire da stabilimenti riconosciuti ai sensi del D.l.vo 18.4.1994 n. 286 ed essere<br />
accompagnate da certificato attestante l'avvenuto controllo da parte dell'azienda produttrice (esami<br />
microbiologici e chimici riguardanti la qualità della fornitura).<br />
Le confezioni degli insaccati devono intendersi sottovuoto e dovranno corrispondere ai requisiti<br />
previsti dalla vigente legislazione e successive modifiche in materia di salumi e affini. Dovranno,<br />
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