allegati capitolato speciale - ULSS 13
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Dovrà essere confezionato in pani da g 100 circa; la carta di avvolgimento dovrà riportare il nome<br />
dell'azienda produttrice, gli ingredienti, la quantità nominale, la temperatura di conservazione, la<br />
data di produzione d di scadenza.<br />
MOZZARELLE<br />
Dovranno essere freschissime, a pasta filata, prodotta con latte, sale e ricca di fermenti lattici,<br />
senza conservanti. Il peso medio di ogni mozzarella dovrà essere di circa 125 g; ognuna dovrà<br />
essere confezionata in carta alimentare e dovrà riportare in etichetta il nome dell'azienda<br />
produttrice, gli ingredienti, la quantità nominale sgocciolata, la temperatura di conservazione e la<br />
data di scadenza.<br />
FORMAGGINI<br />
Dovranno essere derivati dal latte di mucca intero; la maturazione compresa tra pochi giorni ed un<br />
mese; il grasso sul secco non inferiore a 50%; grado refrattometrico a 35° C, compreso tra 44 - 48°<br />
C. Confezionati singolarmente e contenuti in scatole sigillate. Dovranno essere privi di polifosfati,<br />
di sodio e potassio.<br />
RICOTTA FRESCA<br />
Dovrà essere derivata dal latte, per coagulazione della lattoalbumina del siero di latte vaccino. Il<br />
prodotto dovrà contenere i seguenti ingredienti: siero vaccino, latte vaccino. Non saranno accettati<br />
prodotti contenenti additivi conservativi. La confezione dovrà riportare in etichetta il nome<br />
dell'azienda produttrice, gli ingredienti, il peso netto, la temperatura di conservazione, la data di<br />
scadenza. Si richiede che la ricotta abbia un tenore di grasso s.t.q. intorno al 20%.<br />
FORMAGGI FRESCHI E STAGIONATI<br />
Il formaggio di cui ai punti 4.<strong>13</strong> - 4.14 - 4.15 dovrà intendersi confezionato sottovuoto in confezioni<br />
da g 90 circa, al netto del peso della crosta da scartare. Le confezioni dovranno corrispondere ai<br />
requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di formaggi e presentare in modo leggibile la<br />
data di confezionamento e di scadenza. Le merci consegnate dovranno corrispondere ai requisiti<br />
previsti dalla vigente legislazione in materia di formaggi e latticini (contenuta nel R.D.L. 15.10.1925<br />
n. 2033 e della Legge 17.5.1939 n. 396 e successive modificazioni ed integrazioni) in ordine a: tipi<br />
di formaggio (da grattugia, da tavola e da spalmare); forma, dimensione e peso; confezione<br />
esterna (aspetto della crosta e suo eventuale trattamento) spessore della crosta; colore e struttura<br />
della pasta; eventuale occhiatura, aroma e sapore.<br />
I formaggi di "origine e tipici" dovranno, inoltre, corrispondere alle disposizioni previste dalla legge<br />
10.4.1954 n. 125 e dal D.P.R. 5.8.1955 n. 567, e conseguenti provvedimenti inerenti al loro<br />
riconoscimento e alla loro commercializzazione delle parti preconfezionate, nel rispetto anche del<br />
D.P.R. 18.11.1953 n. 1099 (esecuzione, convenzione, uso nominativo di origine e denominazione<br />
dei formaggi).<br />
5) - GENERI ALIMENTARI VARI<br />
Dovranno essere di I° qualità ed accompagnati da ce rtificazione attestante il controllo da parte<br />
dell'azienda produttrice (esami microbiologici e chimici riguardanti la qualità della fornitura).<br />
I generi vari dovranno essere di I° qualità. Se ins catolati dovranno essere confezionati in scatole di<br />
latta nuove, ben stagnate, la doratura interna dovrà essere effettuata con vernice di I° qualità,<br />
scevra di metalli e materie nocive.<br />
La lavorazione e la conservazione dovranno essere effettuate a regola d'arte, secondo i più<br />
razionali criteri moderni e in conformità alle norme della vigente legislazione sanitaria relativa alle<br />
conserve alimentari.<br />
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