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allegati capitolato speciale - ULSS 13

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La catena del freddo non dovrà aver subito interruzioni fino alla consegna presso i magazzini<br />

dell'U.L.S.S.<strong>13</strong>.<br />

I prodotti non dovranno presentare segni comprovanti di un avvenuto parziale o totale<br />

scongelamento, quali formazioni di cristalli di ghiaccio nella parte esterna della confezione.<br />

Il prodotto, una volta scongelato, non potrà essere ricongelato e dovrà essere consumato entro le<br />

24 ore.<br />

I prodotti surgelati, dovranno essere accompagnati da certificati attestanti l'avvenuto autocontrollo<br />

da parte dell'azienda produttrice (esami microbiologici e chimici riguardanti la qualità della<br />

fornitura).<br />

8) - ACQUA MINERALE GASSATA E NATURALE<br />

L'acqua minerale da tavola dovrà essere di sorgente, leggera e batteriologicamente pura. Limpida<br />

e brillante, caratterizzata da particolari qualità tra le quali, in primo luogo il basso contenuto salino<br />

(inferiore a 0,2 g/l quale residuo secco a 180° C) e di altre sostanze minerali disciolte. Dovrà<br />

essere assolutamente inodore, non potendo essere tollerati odori di qualsiasi natura, ancorché<br />

derivati da gas (come di idrogeno solforato).<br />

CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO<br />

L'acqua minerale da tavola dovrà essere contenuta in recipienti di "PET" da l 0,5, accuratamente<br />

lavati e sterilizzati, privi di insetti e loro larve, scorie, muffe e qualsiasi altra impurezza.<br />

Sull'etichetta di ciascuna bottiglia dovranno essere riportate, oltre alla denominazione dell'acqua<br />

minerale con relative specificazioni, anche la data di imbottigliamento, le qualità salienti dell'acqua,<br />

il nome del titolare, del decreto di autorizzazione sanitaria, i metodi dell'analisi chimica e<br />

batteriologica di cui al D.M. 20.1.1927 eseguiti non oltre i 5 anni che precedono ogni singola<br />

consegna.<br />

9) - VINO<br />

Il vino da tavola bianco e rosso dovrà essere di buona qualità, limpido e privo di deposito al fondo,<br />

stabile, di sapore asciutto esente da difetti (odore di feccia, di muffa, di uova guaste, ecc.) o<br />

malattie (fioretta, spunto girato, filante, ecc.) con caratteristiche corrispondenti alle vigenti<br />

disposizioni in materia (D.P.R. 12.2.1965 n. 162 e regolamento CEE n. 816/70 del 28.4.1970 e<br />

successive modificazioni ed integrazioni). In particolare: il vino rosso dovrà essere di colore rubino,<br />

di giusta tannicità; il vino bianco dovrà essere di colore giallo paglierino, senza spicco di tannicità.<br />

All'esame chimico i vini dovranno possedere i seguenti valori analitici:<br />

- alcool svolto: non inferiore al 10% volume;<br />

- alcool complessivo: non inferiore a 10,5° e non sup eriore a 11% volume;<br />

- acidità totale: da 5 a 6,5 g/l;<br />

- acidità volatile: max 0,80 g/l (non riferibile al grado, ma assoluta);<br />

- anidride solforosa: max 150 mg/l;<br />

- estratto secco: - vino rosso min. 20 g/l;<br />

- vino bianco min. 17 g/l;<br />

- ceneri: - vino rosso min. 1,8 g/l;<br />

- vino bianco min. 1,5 g/l;<br />

- ione ferrocianuro = assente<br />

- saccarosio = assente<br />

- prova di fermentescibilità = deve fermentare.<br />

Dovrà inoltre rispondere alle caratteristiche fissate nel regolamento per la vigilanza igienica degli<br />

alimenti e delle bevande, approvato con R.D. 3.8.1890 n. 7045 e, infine, alle norme contenute nei<br />

decreti ministeriali 23.12.1967 e 29.9.1976, e in tutta la rimanente legislazione in materia<br />

attualmente in vigore.<br />

CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO<br />

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