Scuola e integrazione: i diritti del bambino adottato - Portale per l ...
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I I I DIRITTI DIRITTI DELL'INFANZIA:<br />
DELL'INFANZIA:<br />
IL IL BAMBINO BAMBINO ADOTTATO<br />
ADOTTATO<br />
Articolo 6 "Ho diritto a tenere il mio nome, a conoscere la<br />
verità sulla mia storia e sull'adozione, ad essere aiutato<br />
a stare con gli altri". Anche questa apparentemente sembra<br />
un'affermazione banale, ma non lo è affatto, <strong>per</strong>ché diritto a<br />
tenere il mio nome, a conoscere la verità sulla mia storia e<br />
sull'adozione, è un diritto che attiene alla propria identità<br />
<strong>per</strong>sonale, che si forma al momento <strong>del</strong>la nascita, all'interno<br />
<strong>del</strong>la quale vi è anche il diritto al nome. Perché questa<br />
sottolineatura?<br />
Perché la legge, la nostra legge sull'adozione è un'adozione<br />
legittimante, quindi significa che ha come effetto quello di<br />
interrom<strong>per</strong>e i rapporti giuridici e nella maggior parte dei casi<br />
anche di fatto con la famiglia di origine e sostituire alla famiglia<br />
biologica quella adottiva tout court, quindi il <strong>bambino</strong> <strong>adottato</strong><br />
risulta figlio legittimo a tutti gli effetti <strong>del</strong>la famiglia adottiva, di<br />
cui assume il cognome, sostituendolo al proprio. Quindi la<br />
legge, in questo caso, fa una deroga al principio che ciascuno<br />
deve conservare la propria identità anche attraverso il proprio<br />
nome, in relazione all'interesse che in questo caso si ritiene<br />
prevalente, che è quello di garantire appunto prima di tutto una<br />
nuova famiglia, e poi di dis<strong>per</strong>dere un po' le tracce di questo<br />
<strong>bambino</strong>, <strong>per</strong>ché se c'è una nuova famiglia che sostituisce<br />
quella precedente, la sostituzione <strong>del</strong> cognome è anche<br />
simbolicamente un imprimatur di questa situazione. Per quanto<br />
riguarda il nome, invece, può e in genere deve essere<br />
conservato anche quando si procede all'adozione; come<br />
abbiamo visto è un diritto ricompreso nei <strong>diritti</strong> <strong>del</strong>la<br />
<strong>per</strong>sonalità, un diritto inviolabile già enfatizzato dall'art. 2 <strong>del</strong>la<br />
Costituzione e <strong>del</strong>la Convenzione di New York al Principio III;<br />
poi c'è l'articolo <strong>del</strong> Codice Civile che dice che ogni <strong>per</strong>sona ha<br />
diritto al nome che le è <strong>per</strong> legge attribuito, quindi comprende<br />
nome cognome e lo pseudonimo, la legge sull'adozione<br />
all'art.27, dove dice che tra gli effetti <strong>del</strong>l'adozione legittimante,<br />
oltre all'interruzione dei rapporti giuridici vi è anche<br />
l'assunzione <strong>del</strong> cognome, non fa riferimento al nome.. Si<br />
ritiene, <strong>per</strong> esclusione, che il nome rimanga quello originario. Vi<br />
sono dei casi in cui non è possibile conservare il nome<br />
originario, <strong>per</strong>ché è talmente identificabile di quel <strong>bambino</strong>, e<br />
Quaderni [3] dei <strong>diritti</strong>