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Scuola e integrazione: i diritti del bambino adottato - Portale per l ...

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I I I DIRITTI DIRITTI DELL'INFANZIA:<br />

DELL'INFANZIA:<br />

IL IL BAMBINO BAMBINO ADOTTATO<br />

ADOTTATO<br />

Articolo 6 "Ho diritto a tenere il mio nome, a conoscere la<br />

verità sulla mia storia e sull'adozione, ad essere aiutato<br />

a stare con gli altri". Anche questa apparentemente sembra<br />

un'affermazione banale, ma non lo è affatto, <strong>per</strong>ché diritto a<br />

tenere il mio nome, a conoscere la verità sulla mia storia e<br />

sull'adozione, è un diritto che attiene alla propria identità<br />

<strong>per</strong>sonale, che si forma al momento <strong>del</strong>la nascita, all'interno<br />

<strong>del</strong>la quale vi è anche il diritto al nome. Perché questa<br />

sottolineatura?<br />

Perché la legge, la nostra legge sull'adozione è un'adozione<br />

legittimante, quindi significa che ha come effetto quello di<br />

interrom<strong>per</strong>e i rapporti giuridici e nella maggior parte dei casi<br />

anche di fatto con la famiglia di origine e sostituire alla famiglia<br />

biologica quella adottiva tout court, quindi il <strong>bambino</strong> <strong>adottato</strong><br />

risulta figlio legittimo a tutti gli effetti <strong>del</strong>la famiglia adottiva, di<br />

cui assume il cognome, sostituendolo al proprio. Quindi la<br />

legge, in questo caso, fa una deroga al principio che ciascuno<br />

deve conservare la propria identità anche attraverso il proprio<br />

nome, in relazione all'interesse che in questo caso si ritiene<br />

prevalente, che è quello di garantire appunto prima di tutto una<br />

nuova famiglia, e poi di dis<strong>per</strong>dere un po' le tracce di questo<br />

<strong>bambino</strong>, <strong>per</strong>ché se c'è una nuova famiglia che sostituisce<br />

quella precedente, la sostituzione <strong>del</strong> cognome è anche<br />

simbolicamente un imprimatur di questa situazione. Per quanto<br />

riguarda il nome, invece, può e in genere deve essere<br />

conservato anche quando si procede all'adozione; come<br />

abbiamo visto è un diritto ricompreso nei <strong>diritti</strong> <strong>del</strong>la<br />

<strong>per</strong>sonalità, un diritto inviolabile già enfatizzato dall'art. 2 <strong>del</strong>la<br />

Costituzione e <strong>del</strong>la Convenzione di New York al Principio III;<br />

poi c'è l'articolo <strong>del</strong> Codice Civile che dice che ogni <strong>per</strong>sona ha<br />

diritto al nome che le è <strong>per</strong> legge attribuito, quindi comprende<br />

nome cognome e lo pseudonimo, la legge sull'adozione<br />

all'art.27, dove dice che tra gli effetti <strong>del</strong>l'adozione legittimante,<br />

oltre all'interruzione dei rapporti giuridici vi è anche<br />

l'assunzione <strong>del</strong> cognome, non fa riferimento al nome.. Si<br />

ritiene, <strong>per</strong> esclusione, che il nome rimanga quello originario. Vi<br />

sono dei casi in cui non è possibile conservare il nome<br />

originario, <strong>per</strong>ché è talmente identificabile di quel <strong>bambino</strong>, e<br />

Quaderni [3] dei <strong>diritti</strong>

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