Sicurezza dei prodottiArmonizzazionecon le norme europee<strong>di</strong> Barbara Klett*La nuova Legge federale sul<strong>la</strong> sicurezzadei prodotti (LSPro) mira all’armonizzazionedelle norme re<strong>la</strong>tive al<strong>la</strong> sicurezza deiprodotti al consumo tra il mercato svizzeroe quello europeo e si allinea al<strong>la</strong> <strong>di</strong>rettivadell’UE sul<strong>la</strong> sicurezza dei prodotti in generale(<strong>di</strong>rettiva 2001/95/CEE)La Legge sul<strong>la</strong> sicurezza dei prodotti (LSPro)- entrata in vigore il 1° luglio 2010 - sostituisce<strong>la</strong> Legge federale sul<strong>la</strong> sicurezza delleinstal<strong>la</strong>zioni e degli apparecchi tecnici del19 marzo 1976 (LSIT) e riprende sostanzialmentea livello contenutistico le norme del<strong>la</strong> <strong>di</strong>rettiva europeare<strong>la</strong>tiva al<strong>la</strong> sicurezza generale dei prodottiemanata nel 2001. Il suo scopo è quello <strong>di</strong> uniformaregli standard <strong>di</strong> sicurezza richiesti a produttorie importatori in Svizzera e in Europa.Armonizzazioni delle norme <strong>di</strong> sicurezzaIn considerazione del<strong>la</strong> sempre crescente tecnologizzazionee dei sempre maggiori legami internazionaliall’interno del<strong>la</strong> società aumenta il bisogno<strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> standard unitari. Sotto l’aspettodel<strong>la</strong> garanzia del<strong>la</strong> sicurezza dei prodotti e del<strong>la</strong>libera circo<strong>la</strong>zione delle merci, l’adattamento al<strong>la</strong><strong>di</strong>rettiva dell’UE del 2001 sul<strong>la</strong> sicurezza dei prodottiin generale e alle esigenze tecniche <strong>di</strong> sicurezzadel<strong>la</strong> Legge federale sul<strong>la</strong> responsabilità perdanno da prodotti del 18 giugno 1993 (LRDP) èda considerarsi un’evoluzione positiva. Con l’entratain vigore del<strong>la</strong> nuova legge sul<strong>la</strong> sicurezzadei prodotti si dovrebbe raggiungere in Svizzerauno standard <strong>di</strong> sicurezza compatibile con <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zioneeuropea in materia. Un tale adattamentodelle normative svizzere sul<strong>la</strong> sicurezza dei prodottiè pure con<strong>di</strong>zione per <strong>la</strong> partecipazione del<strong>la</strong>Svizzera al sistema d’avvertimento rapido RAPEX.L’operatore in territorio svizzero si vede ora confrontatocon <strong>di</strong>verse novità. La nuova normativaestende, infatti, l’ambito <strong>di</strong> applicazione del<strong>la</strong>legge a tutti i prodotti, e non so<strong>la</strong>mente alle instal<strong>la</strong>zionitecniche e agli apparecchi. Non soloil produttore, ma anche l’importatore e il <strong>di</strong>stributoredovranno garantire <strong>la</strong> sicurezza dei prodottiSotto l’aspetto del<strong>la</strong> garanzia del<strong>la</strong> sicurezza dei prodotti edel<strong>la</strong> libera circo<strong>la</strong>zione delle merci, l’adattamento al<strong>la</strong> <strong>di</strong>rettivadell’UE del 2001 sul<strong>la</strong> sicurezza dei prodotti in generalee alle esigenze tecniche <strong>di</strong> sicurezza del<strong>la</strong> Legge federale sul<strong>la</strong>responsabilità per danno da prodotti del 18 giugno 1993(LRDP) è da considerarsi un’evoluzione positiva.anche dopo l’immissione sul mercato, attuandoprovve<strong>di</strong>menti al fine <strong>di</strong> riconoscere i pericoli einformando tempestivamente le autorità competentiin materia. La nuova legge attribuisce inoltrealle autorità <strong>di</strong> controllo competenze maggiori perattuare i provve<strong>di</strong>menti necessari a garantire <strong>la</strong> sicurezzae a preservare <strong>la</strong> salute.Con<strong>di</strong>zioni per l’immissione in commercioIn base al<strong>la</strong> legge, i prodotti possono essere immessiin commercio se il loro impiego normaleo ragionevolmente preve<strong>di</strong>bile non espone a pericolo<strong>la</strong> sicurezza e <strong>la</strong> salute dei loro utenti e <strong>di</strong>terzi. La sicurezza <strong>di</strong> un prodotto è determinata siada fattori interni, vale a <strong>di</strong>re intrinseci al prodotto(concezione, costruzione, fabbricazione), sia dafattori esterni che costituiscono <strong>la</strong> presentazione:l’imbal<strong>la</strong>ggio, <strong>la</strong> colorazione (per esempio <strong>di</strong> partiimportanti per <strong>la</strong> sicurezza), le etichette e altreinformazioni, l’impostazione grafica, le istruzioniper il montaggio e per l’uso, le in<strong>di</strong>cazioni re<strong>la</strong>tiveallo smaltimento, le avvertenze, ecc. Anche ilmodo in cui un prodotto è presentato al pubblico<strong>la</strong> Rivistan. 7/8 - Luglio/Agosto 201033
tramite i me<strong>di</strong>a, oppure con azioni pubblicitarie,è costitutivo del<strong>la</strong> sua sicurezza. La promozione<strong>di</strong> un prodotto può permettere <strong>di</strong> evitare pericoli,ma può anche generarli. Tutti questi elementi sonoconsiderati dal<strong>la</strong> nuova normativa sul<strong>la</strong> sicurezzadei prodotti.Chi immette in commercio un prodotto è libero<strong>di</strong> scegliere come <strong>di</strong>mostrarne <strong>la</strong> conformità coni requisiti essenziali <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> tute<strong>la</strong> del<strong>la</strong>salute, salvo nei casi in cui una prescrizionesvizzera o una <strong>di</strong>rettiva specifica del<strong>la</strong> CE recepitadal<strong>la</strong> Svizzera preveda determinati documentio una procedura partico<strong>la</strong>re. Per <strong>la</strong> prova del<strong>la</strong>conformità <strong>la</strong> legge sul<strong>la</strong> sicurezza dei prodottirinvia al<strong>la</strong> Legge federale sugli ostacoli tecnici alcommercio del 6 ottobre 1995 (LOTC; Cassis deDijon). Le rispettive or<strong>di</strong>nanze definiscono le normetecniche per quanto possibile armonizzate sulpiano internazionale, in partico<strong>la</strong>re con il ComitéEuropéen de Normalisation (CEN), il Comité Européende Normalisation Electrotechnique (CENE-LEC) e l’European Telecommunications StandardsInstitute (ETSI), e riconosciute dal<strong>la</strong> CE per <strong>la</strong> concretizzazionedelle <strong>di</strong>rettive interessate.Ambito d’applicazioneL’ambito d’applicazione del<strong>la</strong> nuova normativa èpiù esteso <strong>di</strong> quanto si possa ritenere dopo unasommaria lettura del testo legis<strong>la</strong>tivo. La leggesul<strong>la</strong> sicurezza dei prodotti non copre unicamentel’operazione <strong>di</strong> produzione, bensì anche quel<strong>la</strong>d’immissione sul mercato in senso esteso. Lenorme <strong>di</strong> sicurezza sono da applicarsi all’immissionesul mercato <strong>di</strong> prodotti a fini commercialio professionali da parte <strong>di</strong> produttori, importatori,<strong>di</strong>stributori o prestatori <strong>di</strong> servizi. La legge equiparainoltre all’immissione in commercio l’uso <strong>di</strong>un prodotto a scopo commerciale o professionaleall’interno <strong>di</strong> un’azienda. Il criterio <strong>di</strong> sicurezzadei prodotti è dunque pure valido nel rapporto tradatore <strong>di</strong> <strong>la</strong>voro e col<strong>la</strong>boratori per tutti i prodottia <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> questi ultimi per le incombenzesul <strong>la</strong>voro. Inoltre, il legis<strong>la</strong>tore ha ritenuto opportunoequiparare l’impiego o l’applicazione <strong>di</strong> unprodotto nell’ambito <strong>di</strong> una prestazione <strong>di</strong> servizioall’immissione in commercio. La messa a <strong>di</strong>sposizione<strong>di</strong> un apparecchio <strong>la</strong>ser o <strong>di</strong> attrezzatureper l’allenamento e lo sport deve offrire <strong>la</strong> stessasicurezza come in caso <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> tali prodottiin un negozio. In altre parole, tutti gli operatorinell’ambito del<strong>la</strong> commercializzazione <strong>di</strong> prodottisono tenuti a garantire <strong>la</strong> sicurezza dell’utente edel consumatore.La sicurezza <strong>di</strong> un prodotto è determinata sia da fattori interni,vale a <strong>di</strong>re intrinseci al prodotto (concezione, costruzione,fabbricazione), sia da fattori esterni che costituiscono <strong>la</strong> presentazione:l’imbal<strong>la</strong>ggio, <strong>la</strong> colorazione (per esempio <strong>di</strong> partiimportanti per <strong>la</strong> sicurezza), le etichette e altre informazioni,l’impostazione grafica, le istruzioni per il montaggio e per l’uso,le in<strong>di</strong>cazioni re<strong>la</strong>tive allo smaltimento, le avvertenze, ecc.Co<strong>di</strong>ficazione degli “obblighi consecutiviall’immissione in commercio”Sino ad oggi <strong>la</strong> vigi<strong>la</strong>nza dei prodotti dopo l’immissionein commercio era unicamente contenutain maniera implicita nel presupposto che ogniprodotto immesso sul mercato deve essere sicuro.La nuova legge sul<strong>la</strong> sicurezza dei prodotti rego<strong>la</strong>invece esplicitamente gli “obblighi consecutiviall’immissione in commercio”. Tali obblighi riguardano<strong>la</strong> fase posteriore al<strong>la</strong> messa sul mercato <strong>di</strong>un determinato prodotto. Il produttore e l’importatore,ma anche il <strong>di</strong>stributore, sono tenuti ad adottaremisure idonee a in<strong>di</strong>viduare i pericoli che potrebberoderivare da un prodotto anche dopo l’immissionein commercio e intraprendere quantonecessario per ovviarvi. Tra questi provve<strong>di</strong>mentisi citi l’obbligo <strong>di</strong> informare gli organi d’esecuzionese il produttore o un altro responsabile dell’immissionein commercio constata che un prodottopregiu<strong>di</strong>ca <strong>la</strong> sicurezza o <strong>la</strong> salute delle persone,ma anche il ritiro dei prodotti dal mercato e il richiamodei prodotti.Termine <strong>di</strong> trasposizioneAlle imprese che immettono prodotti sul mercatoviene concesso un termine transitorio <strong>di</strong> due anniper adattarsi alle nuove norme sul<strong>la</strong> sicurezza. Secondoil progetto <strong>di</strong> legge passato in par<strong>la</strong>mento,entro il 31 <strong>di</strong>cembre 2011 ogni produttore, importatoreo <strong>di</strong>stributore deve creare i presupposti perattuare le misure previste dal<strong>la</strong> legge. I prodottiche sod<strong>di</strong>sfano i requisiti del <strong>di</strong>ritto anteriore, manon le esigenze del nuovo <strong>di</strong>ritto, possono essereimmessi in commercio fino al 31 <strong>di</strong>cembre 2011.Questo termine dovrebbe essere sufficiente per effettuarele mo<strong>di</strong>fiche necessarie nel<strong>la</strong> produzionee per l’eventuale riduzione delle scorte <strong>di</strong> prodottisecondo il <strong>di</strong>ritto ancora vigente.Conseguenze per produttori e importatoriLa legge sul<strong>la</strong> sicurezza dei prodotti unifica e co<strong>di</strong>ficalo standard che dovrebbe già valere sul<strong>la</strong>base <strong>di</strong> una produzione consapevole dei rischi eattenta al<strong>la</strong> sicurezza. Poiché già oggi <strong>la</strong> messa sulmercato <strong>di</strong> prodotti necessita <strong>di</strong> un sistema cheassicuri <strong>la</strong> qualità comprendente una procedura<strong>di</strong> “guida <strong>di</strong> prodotti <strong>di</strong>fettosi” e un managementdei rec<strong>la</strong>mi, i produttori e le persone incaricate <strong>di</strong>immettere un prodotto sul mercato possono appoggiarsia strutture già esistenti e, se del caso,completarle. Lo scopo del<strong>la</strong> legge sul<strong>la</strong> sicurezza34 <strong>la</strong> Rivista34n. 7/8 - Luglio/Agosto 2010