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Quando la tradizione incontra l'innovazione - Camera di Commercio ...

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Anche il modo in cui un prodotto è presentato al pubblicotramite i me<strong>di</strong>a, oppure con azioni pubblicitarie, è costitutivodel<strong>la</strong> sua sicurezza. La promozione <strong>di</strong> un prodotto può permettere<strong>di</strong> evitare pericoli, ma può anche generarli.dei prodotti è evitare i danni <strong>di</strong>retti scaturenti daprodotti <strong>di</strong>fettosi e i danni in<strong>di</strong>retti a essi legati. Lalegge sul<strong>la</strong> sicurezza dei prodotti ha perciò scopopreventivo. Nel caso in cui un danno sia già avvenuto,un’eventuale responsabilità del produttore èda valutare secondo <strong>la</strong> Legge sul<strong>la</strong> responsabilitàper danno da prodotti (LRDP).Altri attori?La legge non conferisce oneri unicamente al produttoree all’importatore. Anche il <strong>di</strong>stributore èchiamato a contribuire al rispetto dei requisiti <strong>di</strong>sicurezza e a col<strong>la</strong>borare al<strong>la</strong> sorveglianza sul<strong>la</strong>sicurezza dei prodotti immessi in commercio. Lalegge gli attribuisce esplicitamente il compito <strong>di</strong>adottare misure che rendano possibili un’efficacecol<strong>la</strong>borazione con il produttore o l’importatore econ gli organi <strong>di</strong> esecuzione competenti. Inoltre<strong>la</strong> nuova normativa assegna a colui che “ricon<strong>di</strong>zionail prodotto o esercita un’attività che influenzain altro modo le caratteristiche <strong>di</strong> sicurezza <strong>di</strong>un prodotto” obblighi atti a garantire <strong>la</strong> sicurezzaal prestatore <strong>di</strong> servizi. Sono dunque chiamati incausa, ad esempio, le officine <strong>di</strong> riparazione, leimprese <strong>di</strong> logistica e tutti coloro che e<strong>la</strong>borano oadattano un prodotto.Sanzioni penaliLa legge sul<strong>la</strong> sicurezza dei prodotti, oltre a determinaregli obblighi e dunque – in senso negativo– definire l’illiceità <strong>di</strong> eventuali inadempienze,prevede sanzioni per coloro che immettono sulmercato un prodotto che non sod<strong>di</strong>sfa i requisitidel<strong>la</strong> legge o vio<strong>la</strong> l’obbligo <strong>di</strong> col<strong>la</strong>borazione einformazione. La multa ammonta ad un importosino a CHF 40'000.-- in caso <strong>di</strong> intenzionalità esino a CHF 20'000.-- in caso <strong>di</strong> negligenza.Le insicurezze nell’ambito dell’applicazionedelle norme <strong>di</strong> sicurezza del mercatoLa nuova legge è poco sistematica e contiene <strong>di</strong>verseformu<strong>la</strong>zioni ambigue o poco trasparenti, <strong>la</strong>sciandoaperti spazi <strong>di</strong> interpretazione che necessitanochiarimenti nel<strong>la</strong> sua fase <strong>di</strong> applicazione.In partico<strong>la</strong>re, <strong>la</strong> cerchia degli attori ai quali <strong>la</strong> normativaassegna oneri non è definita con <strong>la</strong> dovutachiarezza e richiede una verifica accurata da parte<strong>di</strong> ogni operatore, onde identificare gli obblighilegati alle attività commerciali proposte. A titolopreventivo, tutti coloro che operano nel<strong>la</strong> catenadel<strong>la</strong> commercializzazione <strong>di</strong> prodotti sono tenutidunque a caute<strong>la</strong>rsi. Sarà compito delle autoritàesecutive e dei tribunali “picchettare” il terreno edefinirne concretamente i contorni.ConclusioneLa co<strong>di</strong>ficazione degli obblighi legati all’immissionesul mercato <strong>di</strong> soli prodotti sicuri e il dovere<strong>di</strong> intraprendere misure preventive atte al riconoscimento<strong>di</strong> pericoli estende le incombenze deglioperatori. Una gestione dei rischi sistematica edefficiente persegue lo scopo <strong>di</strong> limitare i rischidel<strong>la</strong> responsabilità <strong>di</strong> chi immette i prodotti sulmercato. Dato che in partico<strong>la</strong>re gli obblighi consecutiviall’immissione in commercio non rappresentanouna novità per le aziende che esportanonell’UE, molti operatori possono rifarsi a strutturegià esistenti e, se necessario, completarle con unosforzo limitato. Malgrado tutti i provve<strong>di</strong>menti rimanesempre un certo rischio, il quale può essereparzialmente o completamente contenuto attraverso<strong>la</strong> stipu<strong>la</strong>zione <strong>di</strong> una polizza assicurativaadatta al<strong>la</strong> situazione specifica.Nell’ambito del<strong>la</strong> stipu<strong>la</strong>zione o dell’adattamentodell’assicurazione è essenziale control<strong>la</strong>re<strong>la</strong> corrispondenza tra i rischi specifici e <strong>la</strong> sommaassicurativa, <strong>la</strong> vali<strong>di</strong>tà territoriale così comel’estensione del<strong>la</strong> copertura dei costi in caso <strong>di</strong>richiamo <strong>di</strong> prodotti <strong>di</strong>fettosi. Determinante è comunquel’identificazione dei rischi e dunque degliobblighi che <strong>la</strong> legge attribuisce ai responsabilidei <strong>di</strong>versi anelli del<strong>la</strong> catena <strong>di</strong> produzione e <strong>di</strong>immissione in commercio <strong>di</strong> prodotti. Essenzialeè dunque l’istituzione <strong>di</strong> un processo aziendale<strong>di</strong> misurazione e gestione dei rischi, ivi compresodel rischio giuri<strong>di</strong>co. Ciò avviene me<strong>di</strong>ante rego<strong>la</strong>mentazionee coor<strong>di</strong>nazione contrattuale deglioneri e delle priorità del<strong>la</strong> catena <strong>di</strong> commercializzazione,a partire dal<strong>la</strong> produzione sino al<strong>la</strong> <strong>di</strong>stribuzionedel prodotto. Con una coor<strong>di</strong>nazionee rego<strong>la</strong>mentazione tra i <strong>di</strong>versi attori (produttore,importatore, <strong>di</strong>stributore, imprese logistiche, rappresentantiecc.) è possibile evitare <strong>la</strong>cune – maanche doppioni – nel sistema <strong>di</strong> riconoscimentodei rischi e nel<strong>la</strong> definizione delle misure da prendere.Una gestione dei rischi globale rende inoltreattuabile un <strong>di</strong>spositivo efficace e coor<strong>di</strong>nato – inosservanza dei requisiti previsti dal<strong>la</strong> legge ma anchea tute<strong>la</strong> dell’immagine dell’impresa – nel casoin cui ci sia necessità d’intervento.*LL.M AvvocatoAvvocato specialista FSA responsabilità civile e <strong>di</strong>ritto assicurativobarbara.klett@kr<strong>la</strong>w.ch - www.kr<strong>la</strong>w.ch<strong>la</strong> Rivistan. 7/8 - Luglio/Agosto 201035

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