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Dizionario Filosofico Integrale - Eliohs

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L’imperatore Leone, che morì sul trono nell’886 188 , sembra essere stato il primo ad aver messo la<br />

cerimonia religiosa nel novero delle condizioni necessarie. La legge stessa che promulgò attesta che<br />

era una nuova istituzione.<br />

Dall’idea corretta che così ci formiamo del matrimonio risulta anzitutto che il buon ordine e la pietà<br />

stessa rendono oggigiorno necessarie le formalità religiose, adottate in tutte le comunità cristiane;<br />

ma l’essenza del matrimonio non può esserne stravolta, e questo impegno, che è il principale<br />

all’interno della società, è e deve restare sempre soggetto, nell’ordinamento politico, all’autorità del<br />

magistrato.<br />

Da ciò segue, inoltre, che anche due coniugi educati nel culto degli infedeli e degli eretici non sono<br />

obbligati a risposarsi, se si sono sposati secondo la legge della loro patria: spetta al magistrato, in<br />

ogni caso, esaminare la questione 189 .<br />

Il prete è oggigiorno il funzionario che la legge ha liberamente designato in certi paesi per ricevere<br />

la promessa di matrimonio. È del tutto evidente che la legge può modificare o cambiare, come<br />

ritiene meglio, l’estensione di questa autorità ecclesiastica.<br />

I testamenti e i funerali sono incontestabilmente di competenza della legge e dell’ordinamento<br />

civili. Mai i magistrati avrebbero dovuto tollerare che il clero usurpasse l’autorità delle leggi in uno<br />

qualsiasi di questi ambiti. Nel Secolo di Luigi XIV e in quello di Luigi XV, si possono ancora vedere<br />

esempi impressionanti delle iniziative di certi ecclesiastici fanatici sulla pratica delle sepolture 190 .<br />

Vi sono stati rifiuti di sacramenti, di tumulazioni, col pretesto dell’eresia: barbarie di cui gli stessi<br />

pagani avrebbero provato orrore.<br />

Sezione VII<br />

Giurisdizione degli ecclesiastici<br />

Senza dubbio il sovrano può concedere a un corpo ecclesiastico o a un solo prete una giurisdizione<br />

su certi oggetti e su certe persone, con una competenza adeguata all’autorità conferita. Non esamino<br />

se sia prudente affidare in questo modo una porzione dell’autorità civile nelle mani di un corpo o di<br />

una persona che hanno già un’autorità sulle cose spirituali. Dare a quanti devono solamente<br />

condurre gli uomini al Cielo un’autorità sulla Terra, significa riunire due poteri il cui l’abuso è sin<br />

troppo facile; è certo, comunque, che nessun uomo, come ecclesiastico, può avere alcun tipo di<br />

giurisdizione. Se la possiede, essa è o concessa dal sovrano o usurpata: non c’è via di mezzo. Il<br />

regno di Gesù Cristo non è di questo mondo: Egli ha rifiutato di essere giudice sulla Terra; ha<br />

ordinato di dare a Cesare quel che è di Cesare [Gv 18, 36; 8, 1-11; Mt 22, 21]; ha proibito ai suoi<br />

apostoli ogni dominio terreno; ha predicato solo l’umiltà, la mitezza e la sottomissione. Gli<br />

ecclesiastici non possono derivare da lui né potere, né autorità, né dominio, né giurisdizione, nel<br />

mondo; dunque, non possono detenere legittimamente alcuna autorità se non grazie a una<br />

concessione del sovrano, da cui ogni potere deve scaturire all’interno della società.<br />

Poiché è unicamente dal sovrano che gli ecclesiastici ottengono qualche giurisdizione sulla Terra,<br />

ne consegue – come abbiamo dimostrato – che il sovrano e i magistrati devono vigilare sull’uso che<br />

il clero fa della sua autorità.<br />

Vi fu un tempo, durante la sciagurata epoca del governo feudale, in cui gli ecclesiastici si erano<br />

impadroniti, in diversi luoghi, delle principali funzioni della magistratura. Da allora, si è cercato di<br />

limitare l’autorità dei signori di feudi laici, così pericolosa per il sovrano e così dura per i popoli;<br />

ma una parte dell’indipendenza delle giurisdizioni ecclesiastiche è sopravvissuta. Quando avverrà<br />

dunque che i sovrani saranno sufficientemente istruiti o sufficientemente coraggiosi per riprendersi<br />

188<br />

Allusione all’imperatore d’Oriente Leone VI il Saggio o il Filosofo, morto però nel 912. L’886 fu l’anno della sua<br />

ascesa al trono.<br />

189<br />

Si veda la voce Matrimonio.<br />

190<br />

Cfr. Voltaire, Siècle de Louis XIV, cap. XXXVI e Précis du siècle de Louis XV (1755), cap. XXXVI, nonché la voce<br />

Sepoltura.<br />

64

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