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104 Paolo Garraffa<br />

Da una prima lettura, la pronuncia ci sembra tutt’altro che irragionevole,<br />

anzi perfettamente in linea con la ratio e con l’iter legislativo sottesi all’emanazione<br />

di questo particolare strumento.<br />

Resta da vedere quali saranno le valutazioni di merito che l’organo di<br />

primo grado – cui è stata rimessa la questione – sarà chiamato a svolgere.<br />

1. Il caso affrontato dal Consiglio di Stato<br />

La Codacons e la Federsupporter si erano rivolte all’Autorità Antitrust italiana,<br />

segnalando <strong>il</strong> fatto che, in diversi casi, la comp<strong>il</strong>azione dei moduli di richiesta per<br />

ottenere la relativa «card» comportava – in via automatica e non opzionale –<br />

l’emissione (da parte dell’istituto bancario cui ne è affidata la gestione) di una<br />

carta di credito «revolving».<br />

L’Autorità Antitrust italiana s’era pronunciata per l’archiviazione della<br />

segnalazione di tale pratica commerciale, ritenendola corretta.<br />

Le parti avevano quindi impugnato <strong>il</strong> provvedimento innanzi al TAR del<br />

Lazio, ma <strong>il</strong> giudice amministrativo di primo grado aveva respinto <strong>il</strong> ricorso proposto<br />

innanzi ad esso in via d’urgenza (senza ravvisare, quindi, alcuna anomalia).<br />

Riproposto nuovamente <strong>il</strong> gravame innanzi al Consiglio di Stato, i giudici di<br />

seconda istanza lo hanno accolto, riformando l’ordinanza di rigetto ed ordinando la<br />

fissazione dell’udienza di merito di fronte all’organo di primo grado.<br />

I giudici di Palazzo Spada, in particolare, hanno considerato che:<br />

«l’abbinamento inscindib<strong>il</strong>e (e quindi non declinab<strong>il</strong>e dall’utente) tra <strong>il</strong><br />

r<strong>il</strong>ascio della tessera del tifoso (istituita per finalità di prevenzione generale<br />

in funzione di una maggiore sicurezza negli stadi) e la sottoscrizione di un<br />

contratto con un partner bancario per <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio di una carta di credito<br />

prepagata potrebbe condizionare indebitamente (nella misura in cui si provi<br />

che l’uso della carta non sia funzionale ad assicurare le finalità proprie<br />

della tessera del tifoso) la libertà di scelta del tifoso-utente e potrebbe pertanto<br />

assumere i tratti di una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del<br />

Consumo». 3<br />

A fondamento di tale conclusione <strong>il</strong> massimo organo di giustizia<br />

amministrativa ha r<strong>il</strong>evato che, dal momento che l’ottenimento della tessera è –<br />

secondo la legislazione attualmente in vigore4 – condizione indispensab<strong>il</strong>e per<br />

l’accesso, nelle giornate di trasferta della propria squadra, nel settore dello stadio<br />

riservato alla tifoseria ospite, «appare verosim<strong>il</strong>e che l’acquisizione di tale ut<strong>il</strong>ità<br />

potrebbe indurlo (<strong>il</strong> tifoso-consumatore, ndr.) a compiere un’operazione<br />

commerciale (sottoscrizione della carta prepagata) che non avrebbe altrimenti<br />

compiuto».<br />

Non è corretto, quindi, ai sensi della disciplina generale dei diritti del<br />

consumatore, costringere <strong>il</strong> tifoso – che intenda sottoscrivere la «card» di aff<strong>il</strong>iazione<br />

___________________<br />

3 Così in motivazione nella citata ordinanza.<br />

4 Di cui si darà contezza nel par. 2.

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