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Sentenza nelle Cause C-403/08 e C-429/08 155<br />
c) Sulle altre questioni relative alla libera circolazione (seconda parte della<br />
nona questione nel procedimento C 403/08 e settima questione nel procedimento<br />
C 429/08)<br />
133 Tenuto conto della risposta fornita all’ottava questione, lett. b), e alla prima<br />
parte della nona questione nel procedimento C 403/08, nonché alla sesta questione,<br />
i), nel procedimento C 429/08, non occorre procedere all’esame della seconda<br />
parte della nona questione nel procedimento C 403/08 né della settima questione<br />
nel procedimento C 429/08.<br />
4. Le norme del Trattato TFUE in materia di concorrenza<br />
134 Con la decima questione nel procedimento C 403/08 e con l’ottava questione<br />
nel procedimento C 429/08 i giudici del rinvio chiedono, sostanzialmente, se le<br />
clausole insite in un contratto di licenza esclusiva concluso tra un titolare di diritti di<br />
proprietà intellettuale ed un ente di radiodiffusione costituiscano una restrizione<br />
alla concorrenza vietata dall’art. 101 TFUE qualora impongano a detto ente l’obbligo<br />
di non fornire dispositivi di decodificazione che consentano l’accesso ad oggetti<br />
protetti di tale titolare al di fuori del territorio oggetto del contratto di licenza<br />
medesimo.<br />
135 Si deve rammentare, in limine, che un accordo ricade nel divieto sancito<br />
dall’art. 101, n. 1, TFUE qualora abbia per oggetto o per effetto di impedire,<br />
restringere o falsare <strong>il</strong> gioco della concorrenza. L’alternatività tra oggetto ed effetto<br />
implica che occorre, in primo luogo, verificare la presenza di un solo criterio, nella<br />
specie, dell’oggetto dell’accordo. Solamente in via subordinata, qualora l’analisi<br />
del tenore dell’accordo non abbia rivelato un pregiudizio per la concorrenza di<br />
sufficiente entità, occorrerà esaminarne gli effetti e, per poterlo vietare, dovranno<br />
sussistere tutti gli elementi che comprovino che <strong>il</strong> gioco della concorrenza sia stato<br />
di fatto impedito, ristretto o falsato in modo sensib<strong>il</strong>e (v., in tal senso, sentenze 4<br />
giugno 2009, causa C 8/08, T Mob<strong>il</strong>e Netherlands e a., Racc. pag. I 4529, punto<br />
28, nonché 6 ottobre 2009, cause riunite C 501/06 P, C 513/06 P, C 515/06 P e C<br />
519/06 P, GlaxoSmithKline Services e a./Commissione e a., Racc. pag. I 9291,<br />
punto 55).<br />
136 Orbene, per poter valutare l’oggetto eventualmente anticoncorrenziale di<br />
un accordo, occorre far riferimento, segnatamente, al tenore delle sue disposizioni,<br />
agli obiettivi dallo stesso perseguiti nonché al contesto economico e giuridico in cui<br />
esso si colloca (v., in tal senso, sentenza GlaxoSmithKline Services e a./<br />
Commissione e a., cit., punto 58, nonché la giurisprudenza ivi richiamata).<br />
137 Quanto ai contratti di licenza di diritti di proprietà intellettuale, dalla<br />
giurisprudenza della Corte emerge che la sola circostanza che <strong>il</strong> titolare dei diritti