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158 Giurisprudenza internazionale<br />

148 A tal riguardo, si deve rammentare che, come emerge dai punti 37 e 57<br />

supra, due categorie di soggetti possono far valere diritti di proprietà intellettuale<br />

relativi ad emissioni televisive come quelle oggetto delle cause principali, vale a<br />

dire, da un lato, gli autori delle opere interessate e, dall’altro, gli enti di radiodiffusione.<br />

149 Per quanto attiene, anzitutto, agli autori, questi possono fondarsi sul diritto<br />

d’autore connesso alle opere sfruttate nell’ambito di tali emissioni. Nelle cause<br />

principali, è pacifico che la FAPL può far valere i diritti d’autore su varie opere<br />

contenute nelle emissioni radiodiffuse di cui trattasi, vale a dire, in particolare,<br />

sulla sequenza video di apertura, sull’inno della «Premier League», su f<strong>il</strong>m<br />

preregistrati che riportano i momenti più significativi di incontri recenti della<br />

«Premier League» o su una serie di soluzioni grafiche.<br />

150 Per quanto riguarda poi, gli enti di radiodiffusione quali la Multichoice Hellas,<br />

questi possono invocare <strong>il</strong> diritto di fissazione delle loro emissioni previsto dall’art. 7,<br />

n. 2, della direttiva sui diritti connessi, o <strong>il</strong> diritto di comunicazione al pubblico delle<br />

loro emissioni ai sensi dell’art. 8, n. 3, della direttiva medesima o, ancora, <strong>il</strong> diritto<br />

di riproduzione delle fissazioni delle nuove emissioni, sancito dall’art. 2, lett. e),<br />

della direttiva sul diritto d’autore.<br />

151 Orbene, le questioni sollevate nelle cause principali non vertono su tali diritti.<br />

152 Ciò premesso, l’esame da parte della Corte dev’essere limitato agli artt. 2,<br />

lett. a), 3, n. 1, e 5, n. 1, della direttiva sul diritto d’autore che tutelano <strong>il</strong> diritto<br />

d’autore sulle opere sfruttate nell’ambito delle trasmissioni televisive oggetto delle<br />

cause principali, vale a dire, segnatamente, sulla sequenza video di apertura, sull’inno<br />

della «Premier League», sui f<strong>il</strong>m preregistrati che riportano i momenti più significativi<br />

di recenti incontri della «Premier League» o su una serie di soluzioni grafiche.<br />

2. Sul diritto di riproduzione previsto dall’art. 2, lett. a), della direttiva sul<br />

diritto d’autore (quarta questione nel procedimento C 403/08)<br />

153 Con tale questione <strong>il</strong> giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’art. 2,<br />

lett. a), della direttiva sul diritto d’autore debba essere interpretato nel senso che <strong>il</strong><br />

diritto di riproduzione si estenda alla creazione di frammenti transitori delle opere<br />

nella memoria di un decodificatore satellitare e su uno schermo televisivo i quali si<br />

succedono e sono immediatamente cancellati e sostituiti dai frammenti seguenti.<br />

In tale contesto, <strong>il</strong> giudice a quo chiede, segnatamente, se le sue valutazioni debbano<br />

essere compiute con riferimento a tutti i frammenti dell’insieme composto ovvero<br />

unicamente con riferimento a quelli esistenti in un determinato momento.<br />

154 In limine, si deve rammentare che la nozione di «riproduzione» di cui all’art. 2<br />

di detta direttiva costituisce una nozione di diritto dell’Unione che deve essere

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