Scarica il fascicolo completo - Rdes.It
Scarica il fascicolo completo - Rdes.It
Scarica il fascicolo completo - Rdes.It
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Sentenza nelle Cause C-403/08 e C-429/08 159<br />
oggetto, in tutta l’Unione, di un’interpretazione autonoma ed uniforme (sentenza<br />
Infopaq International, cit., punti 27 29).<br />
155 Per quanto attiene al suo contenuto, è stato già r<strong>il</strong>evato, al punto 97 supra,<br />
che <strong>il</strong> diritto d’autore ai sensi del menzionato art. 2, lett. a), può trovare applicazione<br />
unicamente con riguardo ad un oggetto che costituisca una creazione intellettuale<br />
propria del suo autore (sentenza Infopaq International, cit., punto 37).<br />
156 La Corte ha così precisato che le singole parti di un’opera beneficiano di<br />
una tutela ai sensi di detta disposizione a condizione che esse contengano taluni<br />
degli elementi che sono espressione della creazione intellettuale dell’autore<br />
dell’opera stessa (sentenza Infopaq International, cit. supra, punto 39).<br />
157 Ciò implica che, al fine di verificare se elementi di tal genere siano contenuti,<br />
occorre esaminare l’insieme composto dei frammenti simultaneamente riprodotti<br />
– esistenti, quindi, in un determinato momento. In caso di risposta affermativa, tale<br />
insieme dev’essere qualificato come riproduzione parziale ai sensi dell’art. 2, lett. a),<br />
della direttiva sul diritto d’autore (v., in tal senso, sentenza Infopaq International,<br />
cit., punti 45 e 46). A tal riguardo, non è pertinente accertare se un’opera sia<br />
riprodotta mediante frammenti lineari che possono avere un’esistenza effimera in<br />
quanto immediatamente cancellati nell’ambito di un procedimento tecnico.<br />
158 È alla luce di quanto precede che spetta al giudice del rinvio valutare se la<br />
creazione di frammenti transitori delle opere nella memoria di un decodificatore<br />
satellitare e su uno schermo televisivo si risolva in riproduzioni ai sensi dell’art. 2,<br />
lett. a), della direttiva sul diritto d’autore.<br />
159 Conseguentemente, la questione posta dev’essere risolta affermando che<br />
l’art. 2, lett. a), della direttiva sul diritto d’autore dev’essere interpretato nel senso<br />
che <strong>il</strong> diritto di riproduzione si estende ai frammenti transitori delle opere nella<br />
memoria di un decodificatore satellitare e su uno schermo televisivo, a condizione<br />
che tali frammenti contengano elementi che siano espressione della creazione<br />
intellettuale propria degli autori interessati, ove, al fine di verificare la sussistenza<br />
di tali elementi, occorre esaminare l’insieme composto dei frammenti<br />
simultaneamente riprodotti.<br />
3. Sull’eccezione al diritto di riproduzione prevista dall’art. 5, n. 1, della<br />
direttiva sul diritto d’autore (quinta questione nel procedimento C 403/08)<br />
160 Con tale questione <strong>il</strong> giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se gli atti di<br />
riproduzione del genere di quelli oggetto del procedimento C 403/08, operati nella<br />
memoria di un decodificatore satellitare e su uno schermo televisivo, rispondano ai<br />
requisiti indicati all’art. 5, n. 1, della direttiva sul diritto d’autore e se,