04.06.2013 Views

Scarica il fascicolo completo - Rdes.It

Scarica il fascicolo completo - Rdes.It

Scarica il fascicolo completo - Rdes.It

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Sentenza nelle Cause C-403/08 e C-429/08 159<br />

oggetto, in tutta l’Unione, di un’interpretazione autonoma ed uniforme (sentenza<br />

Infopaq International, cit., punti 27 29).<br />

155 Per quanto attiene al suo contenuto, è stato già r<strong>il</strong>evato, al punto 97 supra,<br />

che <strong>il</strong> diritto d’autore ai sensi del menzionato art. 2, lett. a), può trovare applicazione<br />

unicamente con riguardo ad un oggetto che costituisca una creazione intellettuale<br />

propria del suo autore (sentenza Infopaq International, cit., punto 37).<br />

156 La Corte ha così precisato che le singole parti di un’opera beneficiano di<br />

una tutela ai sensi di detta disposizione a condizione che esse contengano taluni<br />

degli elementi che sono espressione della creazione intellettuale dell’autore<br />

dell’opera stessa (sentenza Infopaq International, cit. supra, punto 39).<br />

157 Ciò implica che, al fine di verificare se elementi di tal genere siano contenuti,<br />

occorre esaminare l’insieme composto dei frammenti simultaneamente riprodotti<br />

– esistenti, quindi, in un determinato momento. In caso di risposta affermativa, tale<br />

insieme dev’essere qualificato come riproduzione parziale ai sensi dell’art. 2, lett. a),<br />

della direttiva sul diritto d’autore (v., in tal senso, sentenza Infopaq International,<br />

cit., punti 45 e 46). A tal riguardo, non è pertinente accertare se un’opera sia<br />

riprodotta mediante frammenti lineari che possono avere un’esistenza effimera in<br />

quanto immediatamente cancellati nell’ambito di un procedimento tecnico.<br />

158 È alla luce di quanto precede che spetta al giudice del rinvio valutare se la<br />

creazione di frammenti transitori delle opere nella memoria di un decodificatore<br />

satellitare e su uno schermo televisivo si risolva in riproduzioni ai sensi dell’art. 2,<br />

lett. a), della direttiva sul diritto d’autore.<br />

159 Conseguentemente, la questione posta dev’essere risolta affermando che<br />

l’art. 2, lett. a), della direttiva sul diritto d’autore dev’essere interpretato nel senso<br />

che <strong>il</strong> diritto di riproduzione si estende ai frammenti transitori delle opere nella<br />

memoria di un decodificatore satellitare e su uno schermo televisivo, a condizione<br />

che tali frammenti contengano elementi che siano espressione della creazione<br />

intellettuale propria degli autori interessati, ove, al fine di verificare la sussistenza<br />

di tali elementi, occorre esaminare l’insieme composto dei frammenti<br />

simultaneamente riprodotti.<br />

3. Sull’eccezione al diritto di riproduzione prevista dall’art. 5, n. 1, della<br />

direttiva sul diritto d’autore (quinta questione nel procedimento C 403/08)<br />

160 Con tale questione <strong>il</strong> giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se gli atti di<br />

riproduzione del genere di quelli oggetto del procedimento C 403/08, operati nella<br />

memoria di un decodificatore satellitare e su uno schermo televisivo, rispondano ai<br />

requisiti indicati all’art. 5, n. 1, della direttiva sul diritto d’autore e se,

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!