Scarica il fascicolo completo - Rdes.It
Scarica il fascicolo completo - Rdes.It
Scarica il fascicolo completo - Rdes.It
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Sentenza nelle Cause C-403/08 e C-429/08 167<br />
207 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la questione posta deve essere<br />
risolta dichiarando che la nozione di «comunicazione al pubblico» di cui all’art. 3,<br />
n. 1, della direttiva sul diritto d’autore dev’essere interpretata nel senso che<br />
comprende la trasmissione di opere radiodiffuse, per mezzo di uno schermo televisivo<br />
ed altoparlanti, ai clienti presenti in un bar-ristorante.<br />
5. Sull’incidenza della direttiva sulla radiodiffusione via satellite (settima<br />
questione nel procedimento C 403/08)<br />
208 Con tale questione <strong>il</strong> giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se la direttiva<br />
sulla radiodiffusione via satellite incida sulla liceità di atti di riproduzione effettuati<br />
nella memoria di un decoder satellitare e su uno schermo televisivo.<br />
209 A tal riguardo, si deve ricordare che la direttiva sulla radiodiffusione via<br />
satellite prevede solamente un’armonizzazione minima di taluni aspetti della<br />
protezione dei diritti d’autore e dei diritti connessi in caso di comunicazione al<br />
pubblico via satellite o di ritrasmissione via cavo di emissioni provenienti da altri<br />
Stati membri. Orbene, a differenza della direttiva sul diritto d’autore, tali norme di<br />
armonizzazione minima non forniscono elementi per accertare la liceità di atti di<br />
riproduzione effettuati nella memoria di un decoder satellitare e su uno schermo<br />
televisivo (v., per analogia, sentenze 3 febbraio 2000, causa C 293/98, Egeda,<br />
Racc. pag. I 629, punti 25 e 26, nonché SGAE, cit., punto 30).<br />
210 Conseguentemente, la questione posta dev’essere risolta dichiarando che<br />
la direttiva sulla radiodiffusione via satellite dev’essere interpretata nel senso che<br />
essa non incide sulla liceità di atti di riproduzione effettuati nella memoria di un<br />
decoder satellitare e su uno schermo televisivo.<br />
IV – Sulle spese<br />
211 Nei confronti delle parti nella causa principale <strong>il</strong> presente procedimento<br />
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi<br />
statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni<br />
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.<br />
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:<br />
1) La nozione di «dispositivo <strong>il</strong>lecito», ai sensi dell’art. 2, lett. e), della direttiva<br />
del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 1998, 98/84/CE, sulla tutela<br />
dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato,<br />
deve’essere interpretata nel senso che essa non ricomprende né i dispositivi di<br />
decodificazione stranieri – che consentono l’accesso ai servizi di radiodiffusione<br />
via satellite di un ente di radiodiffusione, che sono fabbricati e commercializzati