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Sentenza nelle Cause C-403/08 e C-429/08 123<br />

importanza che presentano interesse per <strong>il</strong> pubblico in generale nell’Unione europea<br />

o in un determinato Stato membro o in una parte […] significativa di uno Stato<br />

membro e sono organizzati in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere i<br />

diritti relativi a tali eventi».<br />

13 I ‘considerando’ terzo, quinto, settimo, quattordicesimo, quindicesimo e<br />

diciassettesimo della direttiva sulla radiodiffusione via satellite così recitano:<br />

«(3) (…) la diffusione di programmi oltre frontiera all’interno della Comunità,<br />

effettuata in particolare via satellite e via cavo, rappresenta uno dei principali<br />

mezzi per <strong>il</strong> conseguimento [degli] obiettivi della Comunità che sono al tempo<br />

stesso di ordine politico, economico, sociale, culturale e giuridico;<br />

(…)<br />

(5) i titolari dei diritti sono quindi esposti al rischio che le loro opere vengano<br />

ut<strong>il</strong>izzate senza compenso o che ne venga bloccata l’ut<strong>il</strong>izzazione in alcuni Stati<br />

membri ad opera di singoli titolari dei diritti di esclusiva; (…) tale incertezza<br />

normativa rappresenta un ostacolo diretto alla libera circolazione dei programmi<br />

all’interno della Comunità;<br />

(…)<br />

(7) (…) la libera diffusione di programmi risulta ulteriormente ostacolata dalle<br />

incertezze che sussistono attualmente sul piano giuridico in relazione alla necessità<br />

di stab<strong>il</strong>ire se, per la diffusione di programmi via satellite i cui segnali possono<br />

essere ricevuti direttamente, i diritti debbano essere acquisiti esclusivamente nel<br />

paese di emissione oppure se debbano essere acquisiti in tutti i paesi in cui avviene<br />

la ricezione; (…)<br />

(…)<br />

(14) (…) l’incertezza giuridica esistente in relazione ai diritti di acquisire, che<br />

ostacola la diffusione transnazionale di programmi via satellite, dovrà essere<br />

eliminata attraverso la definizione del concetto di comunicazione al pubblico via<br />

satellite all’interno della Comunità; (…) questa definizione preciserà anche quale<br />

sia <strong>il</strong> luogo in cui avviene l’atto di comunicazione; (…) tale definizione è necessaria<br />

al fine di evitare che a un solo atto di radiodiffusione vengano cumulativamente<br />

applicate più leggi nazionali; (…)<br />

(15) (…) l’acquisto in via contrattuale dei diritti di esclusiva sulle emissioni di<br />

radiodiffusione deve avvenire nell’osservanza della normativa sul diritto d’autore<br />

e i diritti connessi vigente nello Stato membro in cui ha luogo la comunicazione al<br />

pubblico via satellite;

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