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152 Giurisprudenza internazionale<br />
artificiosa di prezzi che ne consegue sono inconc<strong>il</strong>iab<strong>il</strong>i con lo scopo essenziale del<br />
Trattato, consistente nella realizzazione del mercato interno. Ciò premesso, tale<br />
supplemento non può più essere considerato quale parte di quell’adeguato compenso<br />
che dev’essere garantito ai titolari dei diritti di cui trattasi.<br />
116 Conseguentemente, la corresponsione di tale supplemento va al di là di quanto<br />
è necessario per garantire a tali titolari un adeguato compenso.<br />
117 Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve concludere che la restrizione<br />
consistente nel divieto di ut<strong>il</strong>izzare dispositivi di decodificazione stranieri non può<br />
essere giustificata con riguardo all’obiettivo della tutela dei diritti di proprietà<br />
intellettuale.<br />
118 Tale conclusione non è in contrasto con la citata sentenza Coditel I, invocata<br />
dalla FAPL e a. nonché dalla MPS a sostegno delle proprie tesi. È pur vero che, al<br />
punto 16 di tale sentenza, la Corte ha affermato che le norme del Trattato non<br />
possono, in linea di principio, opporsi ai limiti geografici che le parti abbiano<br />
convenuto nei contratti di cessione di diritti di proprietà intellettuale per proteggere<br />
l’autore ed i suoi aventi causa e che la sola circostanza che detti limiti geografici<br />
coincidano, eventualmente, con le frontiere degli Stati membri non implica una<br />
posizione diversa.<br />
119 Tuttavia, tali r<strong>il</strong>ievi si collocano in un contesto che non è paragonab<strong>il</strong>e a<br />
quello delle cause principali. Infatti, nella causa da cui è scaturita la citata sentenza<br />
Coditel I, le società di teledistribuzione hanno effettuato una comunicazione di<br />
un’opera al pubblico senza disporre, nello Stato membro del luogo di origine di tale<br />
comunicazione, di un’autorizzazione dei titolari dei diritti de quibus e senza aver ivi<br />
versato compensi ai medesimi.<br />
120 Per contro, nei procedimenti principali, gli enti di radiodiffusione procedono<br />
ad atti di comunicazione al pubblico ben disponendo nello Stato membro di emissione<br />
– che è lo Stato membro del luogo di origine di tale comunicazione – di<br />
un’autorizzazione da parte dei titolari dei diritti interessati, e ben versando un<br />
compenso ai medesimi, ove tale compenso può d’altronde tener conto del numero<br />
di teleascoltatori effettivo e potenziale negli altri Stati membri.<br />
121 Infine, si deve tener conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione intervenuta<br />
medio tempore, in particolare, per effetto dell’adozione della direttiva «televisione<br />
senza frontiere» e di quella sulla radiodiffusione via satellite, che mirano a garantire<br />
<strong>il</strong> passaggio dai mercati nazionali ad un mercato unico di produzione e di distribuzione<br />
dei programmi.<br />
iv) Sulla giustificazione di una restrizione alla libera prestazione dei servizi<br />
consistente nell’obiettivo di incoraggiare la presenza del pubblico negli stadi