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150 Giurisprudenza internazionale<br />

tra i soggetti legittimati a mettere a disposizione del pubblico <strong>il</strong> contenuto audiovisivo<br />

degli incontri stessi e i soggetti che intendano diffondere tale contenuto al pubblico<br />

di loro scelta.<br />

103 A tal riguardo, si deve aggiungere che <strong>il</strong> legislatore dell’Unione ha previsto<br />

l’esercizio di tale facoltà da parte di uno Stato membro laddove fa riferimento, al<br />

ventunesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36, ad eventi organizzati da un<br />

organizzatore legittimato a vendere i diritti relativi agli eventi medesimi.<br />

104 Pertanto, nell’ipotesi in cui la normativa nazionale di cui trattasi sia volta a<br />

tutelare gli incontri sportivi – verifica che spetterebbe al giudice del rinvio – <strong>il</strong><br />

diritto dell’Unione non osta, in linea di principio, a tale tutela ed una siffatta normativa<br />

può quindi giustificare una restrizione alla libera circolazione dei servizi come quella<br />

oggetto della causa principale.<br />

105 Tuttavia, occorre inoltre che tale restrizione non vada al di là di quanto<br />

necessario per <strong>il</strong> conseguimento dell’obiettivo di tutela della proprietà intellettuale<br />

di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza UTECA, cit., punti 31 e 36).<br />

106 A tal riguardo, si deve rammentare che deroghe al principio della libera<br />

circolazione sono ammissib<strong>il</strong>i solo se siano giustificate dalla tutela dei diritti costituenti<br />

lo specifico oggetto della proprietà intellettuale di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza<br />

23 ottobre 2003, causa C 115/02, Rioglass e Transremar, Racc. pag. I 12705, punto<br />

23, e la giurisprudenza ivi richiamata).<br />

107 In proposito, secondo costante giurisprudenza, tale oggetto specifico mira,<br />

segnatamente, a garantire ai titolari dei diritti interessati la tutela della facoltà di<br />

sfruttare commercialmente la messa in circolazione o la messa a disposizione<br />

degli oggetti protetti, concedendo licenze dietro <strong>il</strong> pagamento di un compenso (v.,<br />

in tal senso, sentenze Musik-Vertrieb membran e K-tel International, cit., punto<br />

12, nonché 20 ottobre 1993, cause riunite C 92/92 e C 326/92, Ph<strong>il</strong> Collins e a.,<br />

Racc. pag. I 5145, punto 20).<br />

108 Tuttavia, si deve necessariamente r<strong>il</strong>evare che tale oggetto specifico non<br />

garantisce ai titolari dei diritti interessati la possib<strong>il</strong>ità di chiedere <strong>il</strong> più alto compenso<br />

possib<strong>il</strong>e. Infatti, in considerazione di tale oggetto, quel che è loro garantito – come<br />

previsto dal decimo ‘considerando’ della direttiva sul diritto d’autore e dal quinto<br />

‘considerando’ della direttiva sui diritti connessi – è solamente un compenso<br />

adeguato per ogni ut<strong>il</strong>izzazione degli oggetti protetti.<br />

109 Orbene, per poter risultare adeguato, tale compenso deve collocarsi in un<br />

rapporto ragionevole con <strong>il</strong> valore economico della prestazione fornita. In particolare,<br />

deve presentare un rapporto ragionevole con <strong>il</strong> numero reale o potenziale di soggetti

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