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164 Giurisprudenza internazionale<br />
189 Infine, <strong>il</strong> menzionato art. 3, n. 1, dev’essere interpretato, nella misura del<br />
possib<strong>il</strong>e, alla luce del diritto internazionale e, in particolare, tenendo conto della<br />
Convenzione di Berna e del trattato sul diritto d’autore. Infatti, la direttiva sul<br />
diritto d’autore è volta a dare esecuzione a detto trattato <strong>il</strong> quale, all’art. 1, n. 4,<br />
obbliga le parti contraenti a conformarsi agli artt. 1 21 della Convenzione di Berna.<br />
Lo stesso obbligo è peraltro previsto dall’art. 9, n. 1, dell’Accordo sugli aspetti dei<br />
diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (v., in tal senso, sentenza<br />
SGAE, cit., punti 35, 40 e 41, nonché la giurisprudenza ivi citata).<br />
190 Sulla base di questi tre elementi occorre quindi interpretare la nozione di<br />
«comunicazione al pubblico» ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva sul diritto<br />
d’autore esaminando se essa ricomprenda la trasmissione di opere radiodiffuse,<br />
mediante uno schermo televisivo ed altoparlante, a clienti presenti in un barristorante.<br />
191 Per quanto attiene, anzitutto, alla nozione di comunicazione, dall’art. 8, n. 3,<br />
della direttiva sui diritti connessi e dagli artt. 2, lett. g), e 15 del trattato sulle<br />
interpretazioni ed esecuzioni dei fonogrammi emerge che tale nozione comprende<br />
«l’atto di rendere udib<strong>il</strong>i al pubblico i suoni o la rappresentazione di suoni fissati in<br />
un fonogramma» e che essa si estende alla radiodiffusione o «qualunque<br />
comunicazione al pubblico».<br />
192 Più precisamente e come espressamente indicato nell’art. 11 bis, primo<br />
comma, iii), della convenzione di Berna, tale nozione ricomprende la comunicazione<br />
mediante altoparlante o qualsiasi altro analogo strumento trasmettitore di segni,<br />
suoni od immagini, estendendosi quindi – conformemente all’esposizione della<br />
motivazione della proposta di direttiva sul diritto d’autore [COM(97) 628 def.] –<br />
ad un mezzo di comunicazione quale la rappresentazione di opere su uno schermo.<br />
193 Ciò premesso e tenuto conto che <strong>il</strong> legislatore dell’Unione non ha espresso<br />
diversa volontà per quanto attiene all’interpretazione di tale nozione nella direttiva<br />
sul diritto d’autore e, segnatamente, all’art. 3 della medesima (v. supra, punto<br />
188), la nozione di comunicazione dev’essere intesa in senso ampio, nel senso che<br />
ricomprende qualsiasi trasmissione delle opere protette, a prescindere dal mezzo o<br />
dal procedimento tecnico ut<strong>il</strong>izzati.<br />
194 Nel solco di tale interpretazione la Corte ha già avuto modo di affermare<br />
che <strong>il</strong> titolare di un’azienda alberghiera realizza un atto di comunicazione qualora<br />
consenta ai propri clienti di accedere alle opere radiodiffuse mediante apparecchi<br />
televisivi distribuendo nelle stanze dell’albergo, con piena cognizione di causa, <strong>il</strong><br />
segnale ricevuto, portatore delle opere protette. A tal riguardo, la Corte ha<br />
sottolineato che un’operazione di tal genere non costituisce un semplice mezzo<br />
tecnico per garantire o migliorare la ricezione della trasmissione originaria nella