04.06.2013 Views

Scarica il fascicolo completo - Rdes.It

Scarica il fascicolo completo - Rdes.It

Scarica il fascicolo completo - Rdes.It

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

160 Giurisprudenza internazionale<br />

conseguentemente, tali atti possano essere compiuti senza l’autorizzazione dei<br />

titolari di diritti d’autore.<br />

a) Osservazioni preliminari<br />

161 Ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva sul diritto d’autore, un atto di<br />

riproduzione è esente dal diritto di riproduzione previsto dall’art. 2 della medesima<br />

solo qualora soddisfi cinque requisiti, vale a dire qualora:<br />

– sia temporaneo;<br />

– sia transitorio o accessorio;<br />

– costituisca parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico;<br />

– <strong>il</strong> procedimento sia eseguito all’unico scopo di consentire la trasmissione in<br />

rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o un ut<strong>il</strong>izzo legittimo di<br />

un’opera o di oggetto protetto, e<br />

– tale atto sia privo di r<strong>il</strong>ievo economico proprio.<br />

162 Dalla giurisprudenza emerge che i requisiti indicati supra devono costituire<br />

oggetto di un’interpretazione restrittiva, in quanto l’art. 5, n. 1, di tale direttiva<br />

costituisce una deroga alla regola generale sancita dalla medesima che impone<br />

che sia <strong>il</strong> titolare dei diritti d’autore ad autorizzare qualsiasi riproduzione delle sue<br />

opere protette (sentenza Infopaq International, cit., punti 56 e 57).<br />

163 Ciò premesso, l’interpretazione di tali requisiti deve consentire di<br />

salvaguardare l’effetto ut<strong>il</strong>e dell’eccezione così istituita e di rispettarne la finalità,<br />

come emerge, segnatamente, dal trentunesimo ‘considerando’ della direttiva sul<br />

diritto d’autore e dalla posizione comune (CE) n. 48/2000, emanata dal Consiglio<br />

in data 28 settembre 2000 ai fini dell’adozione della direttiva medesima (GU C 344,<br />

pag. 1).<br />

164 In considerazione del suo obiettivo, detta eccezione deve quindi consentire<br />

ed assicurare lo sv<strong>il</strong>uppo ed <strong>il</strong> funzionamento di nuove tecnologie, nonché mantenere<br />

un giusto equ<strong>il</strong>ibrio tra i diritti e gli interessi dei titolari di diritti, da un lato, e degli<br />

ut<strong>il</strong>izzatori delle opere protette che intendano beneficiare di tali nuove tecnologie,<br />

dall’altro.<br />

b) Sul rispetto dei requisiti previsti dall’art. 5, n. 1, della direttiva sul diritto<br />

d’autore<br />

165 È pacifico che gli atti di riproduzione di cui trattasi soddisfano i primi tre<br />

requisiti elencati all’art. 5, n. 1, della direttiva sul diritto d’autore, atteso che tali<br />

atti sono temporanei, transitori e costituiscono parte integrante di un procedimento<br />

tecnologico, realizzato per mezzo di un decodificatore satellitare e di un apparecchio<br />

televisivo al fine di consentire la ricezione delle emissioni radiodiffuse.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!