Scarica il fascicolo completo - Rdes.It
Scarica il fascicolo completo - Rdes.It
Scarica il fascicolo completo - Rdes.It
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
160 Giurisprudenza internazionale<br />
conseguentemente, tali atti possano essere compiuti senza l’autorizzazione dei<br />
titolari di diritti d’autore.<br />
a) Osservazioni preliminari<br />
161 Ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva sul diritto d’autore, un atto di<br />
riproduzione è esente dal diritto di riproduzione previsto dall’art. 2 della medesima<br />
solo qualora soddisfi cinque requisiti, vale a dire qualora:<br />
– sia temporaneo;<br />
– sia transitorio o accessorio;<br />
– costituisca parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico;<br />
– <strong>il</strong> procedimento sia eseguito all’unico scopo di consentire la trasmissione in<br />
rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o un ut<strong>il</strong>izzo legittimo di<br />
un’opera o di oggetto protetto, e<br />
– tale atto sia privo di r<strong>il</strong>ievo economico proprio.<br />
162 Dalla giurisprudenza emerge che i requisiti indicati supra devono costituire<br />
oggetto di un’interpretazione restrittiva, in quanto l’art. 5, n. 1, di tale direttiva<br />
costituisce una deroga alla regola generale sancita dalla medesima che impone<br />
che sia <strong>il</strong> titolare dei diritti d’autore ad autorizzare qualsiasi riproduzione delle sue<br />
opere protette (sentenza Infopaq International, cit., punti 56 e 57).<br />
163 Ciò premesso, l’interpretazione di tali requisiti deve consentire di<br />
salvaguardare l’effetto ut<strong>il</strong>e dell’eccezione così istituita e di rispettarne la finalità,<br />
come emerge, segnatamente, dal trentunesimo ‘considerando’ della direttiva sul<br />
diritto d’autore e dalla posizione comune (CE) n. 48/2000, emanata dal Consiglio<br />
in data 28 settembre 2000 ai fini dell’adozione della direttiva medesima (GU C 344,<br />
pag. 1).<br />
164 In considerazione del suo obiettivo, detta eccezione deve quindi consentire<br />
ed assicurare lo sv<strong>il</strong>uppo ed <strong>il</strong> funzionamento di nuove tecnologie, nonché mantenere<br />
un giusto equ<strong>il</strong>ibrio tra i diritti e gli interessi dei titolari di diritti, da un lato, e degli<br />
ut<strong>il</strong>izzatori delle opere protette che intendano beneficiare di tali nuove tecnologie,<br />
dall’altro.<br />
b) Sul rispetto dei requisiti previsti dall’art. 5, n. 1, della direttiva sul diritto<br />
d’autore<br />
165 È pacifico che gli atti di riproduzione di cui trattasi soddisfano i primi tre<br />
requisiti elencati all’art. 5, n. 1, della direttiva sul diritto d’autore, atteso che tali<br />
atti sono temporanei, transitori e costituiscono parte integrante di un procedimento<br />
tecnologico, realizzato per mezzo di un decodificatore satellitare e di un apparecchio<br />
televisivo al fine di consentire la ricezione delle emissioni radiodiffuse.