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144 Giurisprudenza internazionale<br />

tecnologica adottata per proteggere la remunerazione dei servizi stessi, atteso<br />

che, nello Stato membro di immissione sul mercato, <strong>il</strong> corrispettivo è stato assolto.<br />

67 Alla luce delle suesposte considerazioni, le questioni poste devono essere<br />

risolte nel senso che la nozione di «dispositivo <strong>il</strong>lecito» ai sensi dell’art. 2, lett. e),<br />

della direttiva sull’accesso condizionato deve essere interpretata nel senso che<br />

essa non ricomprende né i dispositivi di decodificazione stranieri, né quelli ottenuti<br />

o attivati mediante l’indicazione di un falso nome e di un falso recapito, né quelli<br />

che siano stati ut<strong>il</strong>izzati in violazione di una restrizione contrattuale che ne consenta<br />

l’ut<strong>il</strong>izzazione unicamente a fini privati.<br />

b) Sull’interpretazione dell’art. 3, n. 2, della direttiva sull’accesso<br />

condizionato (terza questione nella causa C 429/08)<br />

68 Con tale questione, <strong>il</strong> giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’art. 3,<br />

n. 2, della direttiva sull’accesso condizionato osti ad una normativa nazionale che<br />

impedisca l’ut<strong>il</strong>izzazione dei dispositivi di decodificazione stranieri, ivi compresi<br />

quelli ottenuti o attivati mediante indicazione di un falso nome e di un falso recapito,<br />

ovvero quelli che siano stati ut<strong>il</strong>izzati in violazione di una restrizione contrattuale<br />

che ne consenta l’ut<strong>il</strong>izzazione unicamente a fini privati.<br />

69 Ai sensi dell’art. 3, n. 2, della direttiva sull’accesso condizionato, gli Stati<br />

membri non sono autorizzati a limitare, per motivi rientranti nel settore coordinato<br />

dalla direttiva stessa, la libera circolazione dei servizi protetti e dei dispositivi di<br />

accesso condizionato, fermi restando gli obblighi fissati dall’art. 3, n. 1, della direttiva<br />

medesima.<br />

70 A tal riguardo, si deve r<strong>il</strong>evare che quest’ultima disposizione impone obblighi<br />

nel settore coordinato della direttiva sull’accesso condizionato – definito dal suo<br />

art. 2, lett. f), nel senso di qualunque disposizione concernente le attività <strong>il</strong>lecite di<br />

cui al successivo art. 4 –, imponendo, segnatamente, agli Stati membri, di vietare<br />

le attività indicate al detto art. 4.<br />

71 Tuttavia, <strong>il</strong> menzionato art. 4 riguarda unicamente le attività <strong>il</strong>lecite, implicando<br />

l’ut<strong>il</strong>izzazione di dispositivi <strong>il</strong>leciti ai sensi della direttiva stessa.<br />

72 Orbene, i dispositivi di decodificazione stranieri, ivi compresi quelli ottenuti<br />

o attivati mediante l’indicazione di un falso nome e di un falso recapito, e quelli<br />

ut<strong>il</strong>izzati in violazione di una restrizione contrattuale che ne consente l’ut<strong>il</strong>izzazione<br />

unicamente a fini privati, non costituiscono, come emerge dai punti 62 66 supra,<br />

dispositivi <strong>il</strong>leciti di tal genere.<br />

73 Conseguentemente, né le attività che implichino l’ut<strong>il</strong>izzazione di tali dispositivi

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