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144 Giurisprudenza internazionale<br />
tecnologica adottata per proteggere la remunerazione dei servizi stessi, atteso<br />
che, nello Stato membro di immissione sul mercato, <strong>il</strong> corrispettivo è stato assolto.<br />
67 Alla luce delle suesposte considerazioni, le questioni poste devono essere<br />
risolte nel senso che la nozione di «dispositivo <strong>il</strong>lecito» ai sensi dell’art. 2, lett. e),<br />
della direttiva sull’accesso condizionato deve essere interpretata nel senso che<br />
essa non ricomprende né i dispositivi di decodificazione stranieri, né quelli ottenuti<br />
o attivati mediante l’indicazione di un falso nome e di un falso recapito, né quelli<br />
che siano stati ut<strong>il</strong>izzati in violazione di una restrizione contrattuale che ne consenta<br />
l’ut<strong>il</strong>izzazione unicamente a fini privati.<br />
b) Sull’interpretazione dell’art. 3, n. 2, della direttiva sull’accesso<br />
condizionato (terza questione nella causa C 429/08)<br />
68 Con tale questione, <strong>il</strong> giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’art. 3,<br />
n. 2, della direttiva sull’accesso condizionato osti ad una normativa nazionale che<br />
impedisca l’ut<strong>il</strong>izzazione dei dispositivi di decodificazione stranieri, ivi compresi<br />
quelli ottenuti o attivati mediante indicazione di un falso nome e di un falso recapito,<br />
ovvero quelli che siano stati ut<strong>il</strong>izzati in violazione di una restrizione contrattuale<br />
che ne consenta l’ut<strong>il</strong>izzazione unicamente a fini privati.<br />
69 Ai sensi dell’art. 3, n. 2, della direttiva sull’accesso condizionato, gli Stati<br />
membri non sono autorizzati a limitare, per motivi rientranti nel settore coordinato<br />
dalla direttiva stessa, la libera circolazione dei servizi protetti e dei dispositivi di<br />
accesso condizionato, fermi restando gli obblighi fissati dall’art. 3, n. 1, della direttiva<br />
medesima.<br />
70 A tal riguardo, si deve r<strong>il</strong>evare che quest’ultima disposizione impone obblighi<br />
nel settore coordinato della direttiva sull’accesso condizionato – definito dal suo<br />
art. 2, lett. f), nel senso di qualunque disposizione concernente le attività <strong>il</strong>lecite di<br />
cui al successivo art. 4 –, imponendo, segnatamente, agli Stati membri, di vietare<br />
le attività indicate al detto art. 4.<br />
71 Tuttavia, <strong>il</strong> menzionato art. 4 riguarda unicamente le attività <strong>il</strong>lecite, implicando<br />
l’ut<strong>il</strong>izzazione di dispositivi <strong>il</strong>leciti ai sensi della direttiva stessa.<br />
72 Orbene, i dispositivi di decodificazione stranieri, ivi compresi quelli ottenuti<br />
o attivati mediante l’indicazione di un falso nome e di un falso recapito, e quelli<br />
ut<strong>il</strong>izzati in violazione di una restrizione contrattuale che ne consente l’ut<strong>il</strong>izzazione<br />
unicamente a fini privati, non costituiscono, come emerge dai punti 62 66 supra,<br />
dispositivi <strong>il</strong>leciti di tal genere.<br />
73 Conseguentemente, né le attività che implichino l’ut<strong>il</strong>izzazione di tali dispositivi