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Sentenza nelle Cause C-403/08 e C-429/08 149<br />
emerge che tale restrizione può risultare giustificata, in particolare, da ragioni<br />
imperative di interesse generale consistenti nella tutela dei diritti di proprietà<br />
intellettuale (v., in tal senso, sentenze 18 marzo 1980, causa 62/79, Coditel e a.,<br />
detta «Coditel I», Racc. pag. 881, punti 15 e 16, nonché 20 gennaio 1981, cause<br />
riunite 55/80 e 57/80, Musik-Vertrieb membran e K-tel International,<br />
Racc. pag. 147, punti 9 e 12).<br />
95 Occorre quindi anzitutto accertare se la FAPL possa invocare tali diritti per<br />
giustificare <strong>il</strong> fatto che la normativa nazionale oggetto della causa principale istituisce<br />
una tutela a suo favore costitutiva di una restrizione alla libera prestazione di servizi.<br />
96 A tal riguardo, si deve r<strong>il</strong>evare che la FAPL non può far valere un diritto<br />
d’autore sugli incontri stessi della «Premier League», atteso che questi non possono<br />
essere qualificati come «opere».<br />
97 Infatti, per poter rivestire tale qualificazione, occorrerebbe che l’oggetto<br />
interessato fosse originale, nel senso che costituisse una creazione intellettuale<br />
propria del suo autore (v., in tal senso, sentenza 16 luglio 2009, causa C 5/08,<br />
Infopaq International, Racc. pag. I 6569, punto 37).<br />
98 Orbene, gli incontri sportivi non possono essere considerati quali creazioni<br />
intellettuali qualificab<strong>il</strong>i come opere ai sensi della direttiva sul diritto d’autore. Ciò<br />
vale, in particolare, per gli incontri di calcio, i quali sono disciplinati dalle regole del<br />
gioco, che non lasciano margine per la libertà creativa ai sensi del diritto d’autore.<br />
99 Ciò premesso, gli incontri di calcio non possono essere tutelati sulla base del<br />
diritto d’autore. È peraltro pacifico che <strong>il</strong> diritto dell’Unione non li tuteli ad alcun<br />
altro titolo nell’ambito della proprietà intellettuale.<br />
100 Ciò premesso, gli incontri sportivi rivestono, in quanto tali, un carattere unico<br />
e, sotto tal prof<strong>il</strong>o, originale, che può trasformarli in oggetti meritevoli di tutela<br />
analoga alla tutela delle opere, ove tale tutela può essere concessa, eventualmente,<br />
dai singoli ordinamenti giuridici interni.<br />
101 A tal riguardo, si deve r<strong>il</strong>evare che, a termini dell’art. 165, n. 1, secondo<br />
comma, TFUE, l’Unione contribuisce alla promozione dei prof<strong>il</strong>i europei dello sport,<br />
tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e<br />
della sua funzione sociale ed educativa.<br />
102 Ciò premesso, uno Stato membro può legittimamente tutelare gli incontri<br />
sportivi, eventualmente a titolo di tutela della proprietà intellettuale, istituendo una<br />
normativa nazionale specifica ovvero riconoscendo, nel rispetto del diritto<br />
dell’Unione, una tutela per tali incontri garantita da strumenti convenzionali conclusi