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Sentenza nelle Cause C-403/08 e C-429/08 147<br />

84 Ne consegue che una normativa di tal genere deve essere valutata con<br />

riguardo all’art. 56 TFUE.<br />

ii) Sulla sussistenza di una restrizione alla libera prestazione di servizi<br />

85 L’art. 56 TFUE impone l’eliminazione di qualsiasi restrizione alla libera<br />

prestazione dei servizi, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori<br />

nazionali e a quelli degli altri Stati membri, quando sia tale da vietare, ostacolare o<br />

rendere meno attraenti le attività del prestatore stab<strong>il</strong>ito in un altro Stato membro,<br />

ove fornisca legittimamente servizi analoghi. Peraltro, della libertà di prestazione<br />

di servizi beneficia tanto <strong>il</strong> prestatore quanto <strong>il</strong> destinatario dei servizi (v., in<br />

particolare, sentenza 8 settembre 2009, causa C 42/07, Liga Portuguesa de Futebol<br />

Profissional e Bwin International, Racc. pag. I 7633, punto 51, e la giurisprudenza<br />

ivi richiamata).<br />

86 Nelle cause principali la normativa nazionale vieta l’importazione, la vendita<br />

e l’ut<strong>il</strong>izzazione di dispositivi di decodificazione stranieri sul territorio nazionale che<br />

diano accesso ai servizi di radiodiffusione via satellite provenienti da un altro Stato<br />

membro.<br />

87 Orbene, atteso che l’accesso ai servizi di trasmissione via satellite, come<br />

quelli oggetto delle cause principali, è subordinato alla detenzione di un dispositivo<br />

di tal genere, la cui fornitura è soggetta alla restrizione contrattuale secondo cui <strong>il</strong><br />

dispositivo stesso può essere ut<strong>il</strong>izzato solamente sul territorio dello Stato membro<br />

di emissione, la normativa nazionale interessata osta alla ricezione di tali servizi da<br />

parte di soggetti residenti al di fuori dello Stato membro di emissione, nella specie,<br />

al di fuori del Regno Unito. Conseguentemente, tale normativa produce l’effetto<br />

di impedire a tali persone di accedere ai servizi di cui trattasi.<br />

88 È pur vero che l’ostacolo alla ricezione di tali servizi scaturisce, in primo<br />

luogo, dai contratti conclusi tra gli enti di radiodiffusione ed i rispettivi clienti, i quali<br />

riflettono, a loro volta, le clausole di restrizione territoriale inserite nei contratti<br />

conclusi tra detti enti ed i titolari dei diritti di proprietà intellettuale. Tuttavia, tale<br />

normativa, poiché riconosce a dette restrizioni una tutela giuridica e ne impone <strong>il</strong><br />

rispetto a pena di sanzioni civ<strong>il</strong>i e pecuniarie, restringe di per sé la libera prestazione<br />

dei servizi.<br />

89 Ne consegue che la normativa de qua costituisce una restrizione alla libera<br />

prestazione dei servizi vietata dall’art. 56 TFUE, a meno che essa non possa<br />

risultare oggettivamente giustificata.<br />

iii) Sulla giustificazione di una restrizione alla libera prestazione dei servizi<br />

rispetto all’obiettivo di tutela dei diritti di proprietà intellettuale

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