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142 Giurisprudenza internazionale<br />
III – SULLE QUESTIONI PREGIUDIZIALI<br />
A – Sulle norme relative alla ricezione di programmi codificati provenienti<br />
da altri Stati membri<br />
1. Considerazioni preliminari<br />
57 Si deve precisare, in limine, che i procedimenti in esame riguardano<br />
unicamente la trasmissione via satellite al pubblico di programmi contenenti gli<br />
incontri della «Premier League» da parte degli enti di radiodiffusione quali la<br />
Multichoice Hellas. In tal senso, la sola parte della comunicazione audiovisiva<br />
pertinente nella specie è quella consistente nella trasmissione al pubblico di tali<br />
programmi da parte degli enti di radiodiffusione ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. a) e<br />
b), della direttiva sulla radiodiffusione via satellite, ove tale operazione viene<br />
effettuata da uno Stato membro in cui i segnali portatori dei programmi sono inseriti<br />
in un canale di trasmissione via satellite (in prosieguo: lo «Stato membro di<br />
emissione»), nella specie, segnatamente, la Repubblica ellenica.<br />
58 Per contro, la parte della comunicazione a monte, tra la FAPL e detti enti,<br />
consistente nella trasmissione di dati audiovisivi contenenti gli incontri medesimi, è<br />
priva di pertinenza nella specie, considerato che tale comunicazione può essere<br />
d’altronde effettuata con altri strumenti di telecomunicazione rispetto a quelli ut<strong>il</strong>izzati<br />
dalle parti nei procedimenti principali.<br />
59 Dagli atti di causa emerge inoltre che, a termini dei contratti di licenza<br />
conclusi tra la FAPL e gli enti di radiodiffusione interessati, i programmi in questione<br />
sono destinati al solo pubblico dello Stato membro di emissione e che gli enti stessi<br />
devono far sì che le loro trasmissioni via satellite possano essere captate solamente<br />
in tale Stato. Conseguentemente, gli enti di cui trattasi devono provvedere a criptare<br />
le loro trasmissioni ed a fornire i dispositivi di decodificazione solamente a soggetti<br />
residenti sul territorio dello Stato membro di emissione.<br />
60 Infine, è pacifico che i proprietari dei bar-ristoranti ut<strong>il</strong>izzino tali dispositivi<br />
di decodificazione al di fuori del territorio di tale Stato membro, ut<strong>il</strong>izzandoli pertanto<br />
in contrasto con la volontà degli enti di radiodiffusione.<br />
61 Ciò premesso, i giudici del rinvio si chiedono, con la prima parte delle loro<br />
questioni, se una siffatta ut<strong>il</strong>izzazione di dispositivi di decodificazione ricada nella<br />
sfera d’applicazione della direttiva sull’accesso condizionato e in qual misura questa<br />
incida su tale ut<strong>il</strong>izzazione. Nell’ipotesi, poi, in cui tale aspetto non fosse armonizzato<br />
da detta direttiva, i giudici medesimi chiedono se gli artt. 34 TFUE, 36 TFUE,<br />
56 TFUE e 101 TFUE ostino ad una normativa nazionale e a contratti di licenza<br />
che impediscano l’ut<strong>il</strong>izzazione di dispositivi di decodificazione stranieri.