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148 Giurisprudenza internazionale<br />

– Osservazioni presentate alla Corte<br />

90 La FAPL e a., la MPS, <strong>il</strong> governo del Regno Unito nonché i governi francese<br />

e italiano deducono che la restrizione sottesa alla normativa oggetto dei procedimenti<br />

principali può essere giustificata con riguardo ai diritti dei titolari dei diritti di proprietà<br />

intellettuale, in quanto risulterebbe necessaria per garantire la tutela di un’adeguata<br />

remunerazione dei titolari medesimi, ove tale remunerazione presuppone che questi<br />

ultimi dispongano del diritto di rivendicarla per l’ut<strong>il</strong>izzazione delle loro opere o di<br />

altri oggetti protetti in ogni singolo Stato membro e di concedere al riguardo<br />

un’esclusività territoriale.<br />

91 A tal proposito, dette parti interessate ritengono, in particolare, che, in assenza<br />

di qualsiasi protezione di tale esclusività territoriale, <strong>il</strong> titolare dei diritti di proprietà<br />

intellettuale non sia più in grado di ottenere remunerazioni adeguate delle licenze<br />

da parte degli enti di radiodiffusione, atteso che la diffusione in diretta degli incontri<br />

sportivi avrebbe perso parte del proprio valore. Infatti, gli enti di radiodiffusione<br />

non sarebbero interessati all’acquisto di licenze al di fuori del territorio dello Stato<br />

membro di emissione. L’acquisizione di licenze per tutti i territori nazionali in cui<br />

risiedano clienti potenziali non risulterebbe interessante dal punto di vista economico,<br />

in considerazione del prezzo estremamente elevato di tali licenze. Detti organismi<br />

acquisterebbero quindi le licenze per diffondere le opere interessate sul territorio<br />

di un solo Stato membro. Orbene, essi sarebbero disposti a corrispondere un<br />

supplemento r<strong>il</strong>evante subordinatamente alla condizione di disporre della garanzia<br />

dell’esclusività territoriale, in quanto questa consentirebbe loro di distinguersi dai<br />

concorrenti e di attrarre, in tal modo, ulteriore clientela.<br />

92 La QC Leisure e a., la sig.ra Murphy, la Commissione e l’Autorità di vig<strong>il</strong>anza<br />

EFTA sostengono che una siffatta restrizione alla libera prestazione di servizi di<br />

radiodiffusione non può essere giustificata, in quanto si risolve in un<br />

contingentamento del mercato interno.<br />

– Risposta della Corte<br />

93 Al fine di esaminare la giustificazione di una restrizione come quella oggetto<br />

dei procedimenti principali, si deve rammentare che una restrizione a libertà<br />

fondamentali garantite dal Trattato non può essere giustificata, a meno che essa<br />

risponda a ragioni imperative di interesse pubblico, sia idonea a garantire <strong>il</strong><br />

conseguimento dello scopo perseguito e non vada oltre quanto è necessario per <strong>il</strong><br />

raggiungimento dello scopo medesimo (v., in tal senso, sentenza 5 marzo 2009,<br />

causa C 222/07, UTECA, Racc. pag. I 1407, punto 25, e la giurisprudenza ivi<br />

richiamata).<br />

94 Per quanto attiene alle giustificazioni ammissib<strong>il</strong>i, da costante giurisprudenza

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