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52 Matteo Sperduti<br />

finire tutte le innovazioni, gli effetti e le conseguenze dell’entrata in vigore del<br />

documento in oggetto rispetto all’Accordo precedente.<br />

1. Aspetti di diritto sindacale nel testo del nuovo Accordo Collettivo<br />

L’Accordo Collettivo nazionale di lavoro è quel rapporto stipulato, a livello nazionale,<br />

con cui le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e le associazioni dei datori<br />

di lavoro predeterminano la disciplina dei rapporti individuali di lavoro e gli aspetti<br />

dei loro rapporti reciproci.<br />

Quindi, in merito all’AC per la Serie A oggetto della presente analisi,<br />

questo nasce dall’esigenza di disciplinare <strong>il</strong> contenuto dei contratti di categoria ed<br />

individuali dei calciatori professionisti, quali lavoratori, e le rispettive società come<br />

datori di lavoro. Ma non solo. Tale accordo nasce anche dall’esigenza di dare<br />

attuazione all’art. 4 della L. 91/1981 nella parte in cui devolve alla contrattazione<br />

collettiva la predisposizione di un contratto-tipo per la disciplina del rapporto di<br />

lavoro tra le parti (calciatori/lavoratori professionisti-società/datori di lavoro).<br />

Quindi, la Legge entrata in vigore nel 1981 6 ha stab<strong>il</strong>ito la figura dello<br />

sportivo professionista tra cui anche quella del calciatore professionista. 7 Infatti,<br />

caratteri specifici del rapporto di lavoro tra calciatori professionisti e le società in<br />

qualità di datori di lavoro, sono essenzialmente due:<br />

a) l’attività sportiva svolta a titolo oneroso;<br />

b) <strong>il</strong> carattere di continuità nello svolgimento di tale attività.<br />

Fermo restando che la prestazione dell’atleta avente tali requisiti<br />

costituisce oggetto di un mero contratto di lavoro subordinato regolato dagli articoli<br />

della legge che disciplina la materia. 8<br />

Quindi, come ogni altro rapporto di lavoro subordinato anche quello<br />

sportivo trae origine da un contratto c.d. «tipico» che si caratterizza perché: 9<br />

a) è disciplinato dalla legge;<br />

b) ha alla base una prestazione di lavoro effettuata a titolo oneroso;<br />

____________________<br />

6 La L. 91/1981 è stata pubblicata in G.U. , 27 marzo 1981, n. 86.<br />

7 Art. 2 L. 91/1981 – Professionismo Sportivo: «...Ai fini dell’applicazione della presente legge,<br />

sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico - sportivi ed i preparatori<br />

atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito<br />

delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive<br />

nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive<br />

stab<strong>il</strong>ite dal CONI per la distinzione dell’attività d<strong>il</strong>ettantistica da quella professionistica...».<br />

8 Art. 3 L. 91/1981 comma 1 – Prestazione sportiva dell’atleta: «...La prestazione a titolo oneroso<br />

dell’atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute<br />

nella presente legge. Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando<br />

ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: a) l’attività sia svolta nell’ambito di una singola<br />

manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b)<br />

l’atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione<br />

od allenamento; c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo,<br />

non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno...».<br />

9 L. MUSUMARRA, E. CROCETTI BERNARDI, Il rapporto di lavoro dello sportivo, Esperta, Forlì, 2007;

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