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Sentenza nelle Cause C-403/08 e C-429/08 165<br />

sua zona di copertura, bensì un atto in assenza del quale i clienti non potrebbero<br />

usufruire delle opere diffuse, pur trovandosi all’interno della zona stessa (v., in tal<br />

senso, sentenza SGAE, cit., punto 42).<br />

195 Nel procedimento C 403/08, <strong>il</strong> proprietario di un bar-ristorante consente<br />

volutamente ai propri clienti presenti nel locale stesso di accedere ad una emissione<br />

radiodiffusa, contenente opere protette, per mezzo di uno schermo televisivo e di<br />

altoparlanti, fermo restando che, senza l’intervento del proprietario stesso, i clienti<br />

non potrebbero usufruire delle opere radiodiffuse, pur trovandosi all’interno della<br />

zona di copertura dell’emissione medesima. In tal senso, le circostanze di un atto<br />

di tal genere risultano analoghe a quelle già oggetto della menzionata sentenza<br />

SGAE.<br />

196 Ciò detto, si deve dichiarare che <strong>il</strong> proprietario di un bar-ristorante procede<br />

ad una comunicazione qualora trasmetta volutamente opere radiodiffuse, mediante<br />

uno schermo televisivo ed altoparlanti, a clienti presenti nel proprio locale.<br />

197 Ciò premesso, per poter ricadere, in circostanze come quelle oggetto della<br />

causa principale, nella nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’art. 3,<br />

n. 1, della direttiva sul diritto d’autore occorre, inoltre, che l’opera radiodiffusa sia<br />

trasmessa ad un pubblico nuovo, vale a dire ad un pubblico che non sia stato preso<br />

in considerazione dagli autori delle opere protette nel momento in cui hanno<br />

autorizzato l’ut<strong>il</strong>izzazione delle opere stesse mediante comunicazione al pubblico<br />

di origine (v., in tal senso, sentenza SGAE, cit., punti 40 e 42, nonché ordinanza 18<br />

marzo 2010, causa C 136/09, Organismos S<strong>il</strong>logikis Diacheirisis Dimiourgon<br />

Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon, punto 38).<br />

198 A tal riguardo, si deve rammentare che, autorizzando la radiodiffusione delle<br />

loro opere, gli autori prendono in considerazione, in linea di principio, solo i detentori<br />

di apparecchi televisivi i quali, individualmente o nella loro sfera privata o fam<strong>il</strong>iare,<br />

ricevono <strong>il</strong> segnale e seguono le trasmissioni. Orbene, nel momento in cui una<br />

trasmissione di un’opera radiodiffusa viene effettuata in un luogo accessib<strong>il</strong>e al<br />

pubblico e rivolta ad un pubblico ulteriore al quale viene consentito, dal detentore<br />

dell’apparecchio televisivo, di godere dell’ascolto o della visualizzazione dell’opera,<br />

tale intervento deliberato dev’essere considerato quale atto con cui l’opera in<br />

questione viene comunicata ad un pubblico nuovo (v., in tal senso, sentenza SGAE,<br />

cit., punto 41, e ordinanza Organismos S<strong>il</strong>logikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon<br />

kai Optikoakoustikon Ergon, cit., punto 37).<br />

199 Ciò si verifica nel caso della trasmissione di opere radiodiffuse da parte del<br />

proprietario di un bar-ristorante ai clienti presenti nel proprio locale, in quanto detti<br />

clienti costituiscono un pubblico ulteriore che non è stato preso in considerazione<br />

dagli autori all’atto dell’autorizzazione della radiodiffusione delle loro opere.

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