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Sentenza nelle Cause C-403/08 e C-429/08 165<br />
sua zona di copertura, bensì un atto in assenza del quale i clienti non potrebbero<br />
usufruire delle opere diffuse, pur trovandosi all’interno della zona stessa (v., in tal<br />
senso, sentenza SGAE, cit., punto 42).<br />
195 Nel procedimento C 403/08, <strong>il</strong> proprietario di un bar-ristorante consente<br />
volutamente ai propri clienti presenti nel locale stesso di accedere ad una emissione<br />
radiodiffusa, contenente opere protette, per mezzo di uno schermo televisivo e di<br />
altoparlanti, fermo restando che, senza l’intervento del proprietario stesso, i clienti<br />
non potrebbero usufruire delle opere radiodiffuse, pur trovandosi all’interno della<br />
zona di copertura dell’emissione medesima. In tal senso, le circostanze di un atto<br />
di tal genere risultano analoghe a quelle già oggetto della menzionata sentenza<br />
SGAE.<br />
196 Ciò detto, si deve dichiarare che <strong>il</strong> proprietario di un bar-ristorante procede<br />
ad una comunicazione qualora trasmetta volutamente opere radiodiffuse, mediante<br />
uno schermo televisivo ed altoparlanti, a clienti presenti nel proprio locale.<br />
197 Ciò premesso, per poter ricadere, in circostanze come quelle oggetto della<br />
causa principale, nella nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’art. 3,<br />
n. 1, della direttiva sul diritto d’autore occorre, inoltre, che l’opera radiodiffusa sia<br />
trasmessa ad un pubblico nuovo, vale a dire ad un pubblico che non sia stato preso<br />
in considerazione dagli autori delle opere protette nel momento in cui hanno<br />
autorizzato l’ut<strong>il</strong>izzazione delle opere stesse mediante comunicazione al pubblico<br />
di origine (v., in tal senso, sentenza SGAE, cit., punti 40 e 42, nonché ordinanza 18<br />
marzo 2010, causa C 136/09, Organismos S<strong>il</strong>logikis Diacheirisis Dimiourgon<br />
Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon, punto 38).<br />
198 A tal riguardo, si deve rammentare che, autorizzando la radiodiffusione delle<br />
loro opere, gli autori prendono in considerazione, in linea di principio, solo i detentori<br />
di apparecchi televisivi i quali, individualmente o nella loro sfera privata o fam<strong>il</strong>iare,<br />
ricevono <strong>il</strong> segnale e seguono le trasmissioni. Orbene, nel momento in cui una<br />
trasmissione di un’opera radiodiffusa viene effettuata in un luogo accessib<strong>il</strong>e al<br />
pubblico e rivolta ad un pubblico ulteriore al quale viene consentito, dal detentore<br />
dell’apparecchio televisivo, di godere dell’ascolto o della visualizzazione dell’opera,<br />
tale intervento deliberato dev’essere considerato quale atto con cui l’opera in<br />
questione viene comunicata ad un pubblico nuovo (v., in tal senso, sentenza SGAE,<br />
cit., punto 41, e ordinanza Organismos S<strong>il</strong>logikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon<br />
kai Optikoakoustikon Ergon, cit., punto 37).<br />
199 Ciò si verifica nel caso della trasmissione di opere radiodiffuse da parte del<br />
proprietario di un bar-ristorante ai clienti presenti nel proprio locale, in quanto detti<br />
clienti costituiscono un pubblico ulteriore che non è stato preso in considerazione<br />
dagli autori all’atto dell’autorizzazione della radiodiffusione delle loro opere.