Scarica il fascicolo completo - Rdes.It
Scarica il fascicolo completo - Rdes.It
Scarica il fascicolo completo - Rdes.It
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
124 Giurisprudenza internazionale<br />
(…)<br />
(17) (…) all’atto dell’acquisto dei diritti le parti devono tener conto, ai fini della<br />
determinazione del compenso, di tutti gli aspetti dell’emissione di radiodiffusione,<br />
quali <strong>il</strong> numero effettivo e <strong>il</strong> numero potenziale dei telespettatori e la versione<br />
linguistica dell’emissione».<br />
14 A termini dell’art. 1, n. 2, lett. a-c), della direttiva medesima:<br />
«a) Ai fini della presente direttiva, “comunicazione al pubblico via satellite” è<br />
l’atto di inserire, sotto <strong>il</strong> controllo e la responsab<strong>il</strong>ità dell’organismo di radiodiffusione,<br />
i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una<br />
sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra.<br />
b) La comunicazione al pubblico via satellite si configura unicamente nello<br />
Stato membro in cui, sotto <strong>il</strong> controllo e la responsab<strong>il</strong>ità dell’organismo di<br />
radiodiffusione, i segnali portatori di programmi sono inseriti in una sequenza<br />
ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra.<br />
c) Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma criptata, vi è<br />
comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi per la decriptazione<br />
della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura dell’organismo di<br />
radiodiffusione stesso o di terzi con <strong>il</strong> suo consenso».<br />
15 L’art. 2 della direttiva sulla radiodiffusione via satellite così dispone:<br />
«In conformità delle disposizioni del presente capo, gli Stati membri riconoscono<br />
all’autore <strong>il</strong> diritto esclusivo di autorizzare la comunicazione al pubblico via satellite<br />
di opere protette dal diritto d’autore».<br />
16 I ‘considerando’ secondo, terzo, sesto e tredicesimo della direttiva sull’accesso<br />
condizionato così recitano:<br />
«(2) (…) la prestazione transfrontaliera di servizi di radiodiffusione e dei servizi<br />
della società dell’informazione può contribuire, a livello individuale, alla piena<br />
attuazione della libertà d’espressione in quanto diritto fondamentale e, a livello<br />
collettivo, al raggiungimento degli obiettivi definiti nel trattato;<br />
(3) (…) <strong>il</strong> trattato prevede la libera circolazione di tutti i servizi normalmente<br />
forniti dietro retribuzione; (...) questo diritto, applicato ai servizi di radiodiffusione<br />
e ai servizi della società dell’informazione, costituisce inoltre una traduzione specifica<br />
nel diritto comunitario del più generale principio della libertà di espressione sancito<br />
dall’articolo 10 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo