04.06.2013 Views

Scarica il fascicolo completo - Rdes.It

Scarica il fascicolo completo - Rdes.It

Scarica il fascicolo completo - Rdes.It

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

162 Giurisprudenza internazionale<br />

175 Tuttavia, per non privare l’eccezione prevista dall’art. 5, n. 1, della direttiva<br />

sul diritto d’autore del suo effetto ut<strong>il</strong>e, occorre, inoltre, che tale r<strong>il</strong>ievo sia proprio<br />

nel senso che vada al di là del vantaggio economico derivante dalla semplice<br />

ricezione di un’emissione contenente opere protette, vale a dire, al di là del vantaggio<br />

derivante dalla sua semplice captazione e visualizzazione.<br />

176 Nella causa principale, gli atti di riproduzione temporanei, realizzati nella<br />

memoria del decodificatore satellitare e sullo schermo televisivo, costituiscono<br />

una parte inseparab<strong>il</strong>e e non autonoma del processo di ricezione delle emissioni<br />

radiodiffuse contenenti le opere di cui trattasi. Tali atti sono peraltro effettuati<br />

indipendentemente dall’influenza, ovvero dalla consapevolezza, delle persone aventi<br />

in tal modo accesso alle opere protette.<br />

177 Conseguentemente, detti atti di riproduzione temporanei non possono generare<br />

un vantaggio economico supplementare che vada al di là del vantaggio derivante<br />

dalla semplice ricezione delle emissioni di cui trattasi.<br />

178 Conseguentemente, non si può ritenere che gli atti di riproduzione oggetto<br />

della causa principale presentino un r<strong>il</strong>ievo economico proprio. Conseguentemente,<br />

essi rispondono al quinto requisito previsto dall’art. 5, n. 1, della direttiva sul diritto<br />

d’autore.<br />

179 Tale considerazione, unitamente a quella esposta supra al punto 172, risulta<br />

d’altronde avvalorata dalla finalità di tale disposizione, volta ad assicurare lo sv<strong>il</strong>uppo<br />

ed <strong>il</strong> funzionamento di nuove tecnologie. Infatti, nel caso in cui gli atti in questione<br />

non dovessero essere considerati conformi ai requisiti fissati dall’art. 5, n. 1, della<br />

direttiva sul diritto d’autore, a tutti i telespettatori che si avvalessero di apparecchi<br />

moderni, i quali necessitano, ai fini del loro funzionamento, della realizzazione di<br />

tali atti di riproduzione, risulterebbe impedita la ricezione delle emissioni contenenti<br />

opere radiodiffuse in assenza di un’autorizzazione da parte dei titolari dei diritti<br />

d’autore. Orbene, ciò ostacolerebbe, per non dire paralizzerebbe, l’espansione<br />

nonché un contributo effettivo delle nuove tecnologie, in contrasto con la volontà<br />

del legislatore dell’Unione, quale espressa al trentunesimo ‘considerando’ della<br />

direttiva sul diritto d’autore.<br />

180 Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve concludere che atti di<br />

riproduzione del genere di quelli oggetto della causa principale rispondono a tutti i<br />

cinque requisiti indicati all’art. 5, n. 1, della direttiva sul diritto d’autore.<br />

181 Ciò premesso, per poter sollevare l’eccezione prevista dalla menzionata<br />

disposizione, occorre, inoltre, che tali atti rispondano ai requisiti di cui all’art. 5,<br />

n. 5, della direttiva sul diritto d’autore. A tal riguardo, è sufficiente r<strong>il</strong>evare che,<br />

alla luce dei r<strong>il</strong>ievi svolti supra ai punti 163 179, gli atti in questione soddisfano<br />

parimenti tali requisiti.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!