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166 Giurisprudenza internazionale<br />

200 Inoltre, perché sussista una comunicazione al pubblico, l’opera radiodiffusa<br />

dev’essere trasmessa ad un «pubblico non presente nel luogo in cui [le<br />

comunicazioni] hanno origine», come si legge nel ventitreesimo ‘considerando’<br />

della direttiva sul diritto d’autore.<br />

201 A tal riguardo, dalla posizione comune n. 48/2000 menzionata supra emerge<br />

che tale ‘considerando’ fa seguito alla proposta del Parlamento europeo che<br />

intendeva ivi precisare che la comunicazione al pubblico ai sensi di tale direttiva<br />

non comprende «le rappresentazioni o esecuzioni dirette», nozione che rinvia a<br />

quella di «rappresentazione e esecuzione pubbliche» di cui all’art. 11, primo comma,<br />

della Convenzione di Berna, ove quest’ultima nozione ricomprende l’interpretazione<br />

di opere dinanzi al pubblico che si trovi in contatto fisico e diretto con l’autore o<br />

l’esecutore delle opere stesse (v. la guida della Convenzione di Berna, documento<br />

interpretativo elaborato dall’OMPI <strong>il</strong> quale, senza peraltro possedere efficacia<br />

vincolante, contribuisce tuttavia all’intepretazione della convenzione stessa, come<br />

r<strong>il</strong>evato dalla Corte al punto 41 della citata sentenza SGAE).<br />

202 In tal senso, al fine di escludere la sussistenza di una tale rappresentazione<br />

ed esecuzione pubblica diretta dalla sfera della nozione di comunicazione al pubblico<br />

nell’ambito della direttiva sul diritto d’autore, <strong>il</strong> menzionato ventitreesimo<br />

‘considerando’ ha precisato che la comunicazione al pubblico ricomprende tutte le<br />

comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine.<br />

203 Orbene, tale elemento di contatto fisico e diretto è appunto assente in caso<br />

di trasmissione, in un luogo quale un bar-ristorante, di un’opera radiodiffusa per<br />

mezzo di uno schermo televisivo ed altoparlanti, al pubblico presente nel luogo<br />

della trasmissione ma non presente nel luogo di origine della comunicazione ai<br />

sensi del ventitreesimo ‘considerando’ della direttiva sul diritto d’autore, vale a<br />

dire nel luogo della rappresentazione radiodiffusa (v., in tal senso, sentenza SGAE,<br />

cit., punto 40).<br />

204 Si deve infine r<strong>il</strong>evare che <strong>il</strong> carattere lucrativo di una «comunicazione» ai<br />

sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva sul diritto d’autore non è privo di pertinenza<br />

(v., in tal senso, sentenza SGAE, cit., punto 44).<br />

205 In una fattispecie come quella oggetto della causa principale, è incontestab<strong>il</strong>e<br />

che, da un lato, <strong>il</strong> titolare proceda alla trasmissione delle opere radiodiffuse nel<br />

proprio bar-ristorante al fine di trarne un vantaggio e, dall’altro, che tale trasmissione<br />

sia idonea ad attirare clienti interessati dalle opere così trasmesse.<br />

Conseguentemente, la trasmissione di cui trattasi incide sulla frequentazione del<br />

locale e, in fin dei conti, sui suoi risultati economici.<br />

206 Ne consegue che la comunicazione al pubblico in esame riveste carattere<br />

lucrativo.

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