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regolamento comunale di igiene e sanità - Comune di Cuneo

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Art. 53 - L'Ufficio d'Igiene registra in appositi schedari o registri le vaccinazioni eseguite ed,<br />

a richiesta ne rilascia la relativa certificazione. I me<strong>di</strong>ci sia liberi esercenti che <strong>di</strong>pendenti da<br />

enti,sono tenuti a dare comunicazione per iscritto all'Ufficiale Sanitario delle vaccinazioni<br />

praticate, in<strong>di</strong>cando per ogni soggetto: nome, cognome, sesso, data <strong>di</strong> nascita,domicilio, tipo<br />

<strong>di</strong> vaccino adoperato con il nome della <strong>di</strong>tta produttrice, numero della serie <strong>di</strong> fabbricazione,<br />

data <strong>di</strong> scadenza e del controllo <strong>di</strong> Stato, data in cui le vaccinazioni sono state eseguite.<br />

L'Ufficio dello Stato Civile è tenuto a compilare, con i dati anagrafici, e trasmettere<br />

mensilmente all'Ufficio d’ Igiene la scheda <strong>di</strong> vaccinazioni <strong>di</strong> ogni nato; deve parimenti<br />

comunicare ogni mese all'Ufficio d 1 lgiene le generalità degli immigrati, degli emigrati e dei<br />

deceduti <strong>di</strong> età inferiore ai <strong>di</strong>ciotto anni.<br />

Art. 54 - Nessun minore può essere ammesso a frequentare scuole, asili od altre collettività,<br />

se non <strong>di</strong>mostra con apposito certificato <strong>di</strong> aver ottemperato alle vaccinazioni prescritte. I<br />

Direttori <strong>di</strong> Scuole, Istituti, fabbriche, opifici ed altre collettività, che accolgono minori, sono<br />

responsabili dell'osservanza <strong>di</strong> detta norma. La certificazione relativa deve essere conservata<br />

tra gli atti <strong>di</strong> Ufficio ed esibita ad ogni richiesta del personale dell'Ufficio d’Igiene<br />

CAPO III<br />

Zoonosi<br />

Art. 55 - Ai sensi dell’art.5 del Reg. <strong>di</strong> Polizia Veterinaria, 8 - 2 '54, n. 320, il Veterinario<br />

Comunale segnala all'Ufficiale Sanitario i casi delle malattie infettive <strong>di</strong>ffusive, trasmissibili<br />

all'uomo, che si verificano negli animali, in<strong>di</strong>cando anche le misure adottate per impe<strong>di</strong>re il<br />

contagio umano. L'Ufficiale Sanitario parimenti segnala al Veterinario Comunale i casi <strong>di</strong><br />

dette malattie accertate nell'uomo, che possono avere influenza sulla patologia animale.<br />

Art. 56 - L'Ufficiale Sanitario, quando si verifica nell'uomo una delle malattie in<strong>di</strong>cate nel<br />

precedente articolo. esegue, con il concorso del Veterinario Comunale, le necessarie indagini<br />

e adotta i provve<strong>di</strong>menti atti ad impe<strong>di</strong>rne la <strong>di</strong>ffusione.<br />

Art. 57 - Quando sia fondato il sospetto che animali liberi o domestici o allevati in cattività,<br />

per qualsiasi fine, possano <strong>di</strong>venire portatori <strong>di</strong> virus trasmissibili con infezione e danno<br />

anche inapparente all'uomo, il Sindaco sulle risultanze degli esami e delle ricerche <strong>di</strong>sposte,<br />

or<strong>di</strong>na le misure necessarie ad interrompere il contagio pericoloso, sentiti, per le rispettive<br />

competenze, l'Ufficiale Sanitario ed il Veterinario Comunale.<br />

Art. 58 - Quando un cane, un gatto, o altro animale ricettivo morsichi una persona, il fatto<br />

deve essere denunciato, tanto dal proprietario o detentore dell'animale, quanto dal me<strong>di</strong>co che<br />

ha assistito la persona, all’Ufficiale Sanitario, il quale provvede a:<br />

a) segnalare l'animale morsicatore al Veterinario Comunale;<br />

b) tenere in osservazione il morsicato quando l'animale e sotto controllo, o ad in<strong>di</strong>rizzarlo ad<br />

un Istituto antirabbico per l'eventuale trattamento profilattico. Il Veterinario Comunale<br />

comunicherà sollecitamente all'Ufficiale Sanitario l'esito dell'osservazione praticata<br />

sull'animale morsicatore.<br />

Art. 59 - I cani circolanti per le vie o in altro luogo aperto al pubblico devono portare, se non<br />

condotti al guinzaglio, idonea museruola. Nei locali pubblici e nei pubblici mezzi <strong>di</strong> trasporto<br />

i cani devono portare la museruola ed essere tenuti al guinzaglio. Possono essere tenuti senza<br />

guinzaglio e senza museruola i cani da guar<strong>di</strong>a, soltanto entro i limiti dei luoghi da<br />

sorvegliare, purchè non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando<br />

vengono rispettivamente utilizzati per la guar<strong>di</strong>a delle greggi e per la caccia, nonchè i cani<br />

delle forze armate e delle forze <strong>di</strong> polizia quando sono utilizzati per servizio. I cani devono<br />

essere muniti <strong>di</strong> collare robusto con le in<strong>di</strong>cazioni anagrafiche del proprietario, facilmente leggibili.<br />

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